Domenico Marando

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Privato Cittadino
Non devono pagare il doppio perchè la "convenzione di trasformazione", decorsi 20 anni dalla data di stipula della originaria convenzione per la concessione del diritto di superficie, differentemente da quello che dice il Comune di Roma, porta alla decadenza automatica dei vincoli
Nel mio caso invece trattandosi di piena proprietà dal 1979 questi 20 anni non fanno più testo, quindi secondo lei non c'è una grave disparità di trattamento? intendo dire che nel mio piano di zona ad oggi è più agevolato chi ha un diritto di superficie in quanto può farsi quantificare la trasfomazione e automaticamente abbattere il vincolo. La domanda è questa: se vale per i diritti di superficie trasformati perchè non vale per la piena proprietà decorsi i termini dei 20/30 anni?
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Precisazione: il richiamo agli artt. 7 e 8 della legge 10/77 sono stati introdotti dalla Legge 662/1996

OK @Giuseppe Di Piero , buono a sapersi. Io ho fatto solo il confronto fra la versione attuale dell'art. 35 della Legge 865/1971 e quella ante legge 179/1992. Sicuramente ci sono state parecchie modifiche alla 865/1971 negli ultimi 45 anni e seguirle tutte non è facile ...
Fra l'altro, anche il richiamo agli artt. 7 e 8 della legge 10/1977 è sparso in numerose altre Leggi, anche se, in realtà tali articoli sono stati abrogati nel 2001 ed, a rigore, il richiamo dovrebbe essere sostituito dall’art. 18 del DPR 380/2001.
Questo è uno dei noti problemi delle Leggi in Italia, che con tutte le modifiche ed integrazioni finiscono per creare incertezze e contraddizioni, aggravate dalle sentenze di varie Corti che spesso, invece di risolverli aggravano i problemi :triste: !
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Quindi in parole povere dite:

per chi ha il diritto di superficie

chi ha la convenzione prima del 1992 deve pagare affrancazione e trasformazione

chi ha la convenzione dopo 1992 solo trasformazione.

Quindi quelle prime del 1992 pagano il doppio perché l'affrancazione si calcola sempre sul prezzo dell'area come la trasformazione. Ho capito bene ? Santi60.

No, @boccio non è questo quello che ho scritto, anzi è il contrario.

Secondo me, la situazione è più articolata:
  1. Per chi ha il diritto di superficie (indipendentemente dal fatto che sia o meno ante Legge 179/1992) o di proprietà (quest'ultima con Convenzione ante Legge 179/1992) si hanno 3 casi:
    • Convenzione originaria più vecchia di 20 anni: deve bastare la sola trasformazione (comma 46) per ottenere, automaticamente, anche l'affrancazione del prezzo massimo (senza pagare due convenzioni).
    • Convenzione originaria più recente di 20 anni: la trasformazione non è sufficiente per ottenere anche l'affrancazione del prezzo massimo (comma 49-bis), ma, se si fa, occorre attendere fino alla scadenza ventennale, per avere automaticamente anche l'affrancazione, oppure occorre fare anche l'affrancazione per far decadere, da subito, anche il vincolo del prezzo massimo.
    • Altra possibilità, si può fare solo l'affrancazione (comma 49-bis), ma con solo questa, gli appartamenti in diritto superficiario restano tali e torneranno di proprietà del comune dopo i 99 anni (salvo proroga).
  2. Per chi ha il diritto di proprietà con Convenzione post Legge 179/1992 i due casi sono:
    • Convenzione originaria più vecchia di 20 anni: non occorre fare nulla dato che tutti i vincoli sono già scaduti.
    • Convenzione originaria più recente di 20 anni: basta la sola affrancazione (comma 49-ter) per far decadere da subito il vincolo del prezzo massimo (non c'è nulla da trasformare poiché non si applica il comma 46 dell'art 31 della Legge 448/1998).
Spero che adesso sia più chiaro.

Ripeto, questo è quello che penso io non quello che dicono al Comune di Roma.
 

boccio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
No, @boccio non è questo quello che ho scritto, anzi è il contrario.

Secondo me, la situazione è più articolata:
  1. Per chi ha il diritto di superficie (indipendentemente dal fatto che sia o meno ante Legge 179/1992) o di proprietà (quest'ultima con Convenzione ante Legge 179/1992) si hanno 3 casi:
    • Convenzione originaria più vecchia di 20 anni: deve bastare la sola trasformazione (comma 46) per ottenere, automaticamente, anche l'affrancazione del prezzo massimo (senza pagare due convenzioni).
    • Convenzione originaria più recente di 20 anni: la trasformazione non è sufficiente per ottenere anche l'affrancazione del prezzo massimo (comma 49-bis), ma, se si fa, occorre attendere fino alla scadenza ventennale, per avere automaticamente anche l'affrancazione, oppure occorre fare anche l'affrancazione per far decadere, da subito, anche il vincolo del prezzo massimo.
    • Altra possibilità, si può fare solo l'affrancazione (comma 49-bis), ma con solo questa, gli appartamenti in diritto superficiario restano tali e torneranno di proprietà del comune dopo i 99 anni (salvo proroga).
  2. Per chi ha il diritto di proprietà con Convenzione post Legge 179/1992 i due casi sono:
    • Convenzione originaria più vecchia di 20 anni: non occorre fare nulla dato che tutti i vincoli sono già scaduti.
    • Convenzione originaria più recente di 20 anni: basta la sola affrancazione (comma 49-ter) per far decadere da subito il vincolo del prezzo massimo (non c'è nulla da trasformare poiché non si applica il comma 46 dell'art 31 della Legge 448/1998).
Spero che adesso sia più chiaro.

Ripeto, questo è quello che penso io non quello che dicono al Comune di Roma.

Scusa Santi60,

dopo aver scritto:

Quindi quelle prime del 1992 pagano il doppio perché l'affrancazione si calcola sempre sul prezzo dell'area come la trasformazione.

ho scritto

Ho capito bene?

Perché non ne ero convinto.

Comunque, sempre se non ho capito male, Marando dice di essere:

in diritto di proprietà ma se fosse in diritto di superficie sarebbe lo stesso, ante 1992 e con convenzione più vecchia di 20 anni.

Dal tuo post sembrerebbe che debba fare la trasformazione, mentre Di Piero, nel suo post, ha detto: deve affrancare.

Come stanno le cose? Non ho capito io?
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusa Santi60,

dopo aver scritto:

Quindi quelle prime del 1992 pagano il doppio perché l'affrancazione si calcola sempre sul prezzo dell'area come la trasformazione.

ho scritto

Ho capito bene?

Perché non ne ero convinto.

Comunque, sempre se non ho capito male, Marando dice di essere:

in diritto di proprietà ma se fosse in diritto di superficie sarebbe lo stesso, ante 1992 e con convenzione più vecchia di 20 anni.

Dal tuo post sembrerebbe che debba fare la trasformazione, mentre Di Piero, nel suo post, ha detto: deve affrancare.

Come stanno le cose? Non ho capito io?
Deve affrancare perché ha già la proprietà (diritto di proprietà ) ma non la possibilità di vendere a libero mercato
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Scusa Santi60,

dopo aver scritto:

Quindi quelle prime del 1992 pagano il doppio perché l'affrancazione si calcola sempre sul prezzo dell'area come la trasformazione.

ho scritto

Ho capito bene?

Perché non ne ero convinto.

Comunque, sempre se non ho capito male, Marando dice di essere:

in diritto di proprietà ma se fosse in diritto di superficie sarebbe lo stesso, ante 1992 e con convenzione più vecchia di 20 anni.

Dal tuo post sembrerebbe che debba fare la trasformazione, mentre Di Piero, nel suo post, ha detto: deve affrancare.

Come stanno le cose? Non ho capito io?

A mio avviso, per le convenzioni in diritto di proprietà ante Legge 179/1992, che ovviamente sono tutte più vecchie di 20 anni, in linea di principio si può fare sia la trasformazione (con lo schema in allegato C alla Deliberazione 54/2003, per rendere la convenzione equivalente a quelle in Diritto di proprietà post 179/1992) che l'affrancazione con l'effetto, per entrambe, di eliminare il vincolo del prezzo massimo.

Comunque, sia dal punto di vista dell'interpretazione dei Funzionari del Comune di Roma secondo i quali tutto quello che avvenuto nel passato non esiste più (pensando così di scaricarsi la coscienza da tutto il pasticcio che hanno creato!), sia dal punto di vista del corrispettivo, conviene l'affrancazione, ai sensi del comma 49-bis, poiché esso si riduce al 30% di quello che scaturisce dal comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998, invece di pagarlo totalmente con la Trasformazione ai sensi del comma 46.
 

Cavallino62

Membro Junior
Privato Cittadino
A mio avviso, per le convenzioni in diritto di proprietà ante Legge 179/1992, che ovviamente sono tutte più vecchie di 20 anni, in linea di principio si può fare sia la trasformazione (con lo schema in allegato C alla Deliberazione 54/2003, per rendere la convenzione equivalente a quelle in Diritto di proprietà post 179/1992) che l'affrancazione con l'effetto, per entrambe, di eliminare il vincolo del prezzo massimo.

Comunque, sia dal punto di vista dell'interpretazione dei Funzionari del Comune di Roma secondo i quali tutto quello che avvenuto nel passato non esiste più (pensando così di scaricarsi la coscienza da tutto il pasticcio che hanno creato!), sia dal punto di vista del corrispettivo, conviene l'affrancazione, ai sensi del comma 49-bis, poiché esso si riduce al 30% di quello che scaturisce dal comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998, invece di pagarlo totalmente con la Trasformazione ai sensi del comma 46.

Continuo a pensare che in tutto questo pot pourri di leggi che si sono succedute nel tempo ci sono figli, figliastri e figli prediletti e non va bene....
 

Milky

Membro Attivo
Privato Cittadino
Io capisco tutto ma non è giusto far pagare il doppio (affrancazione +riscatto)oltretutto da come sembra con stime gonfiate ... qui è andare contro legge.... quindi sempre più convinto di ricorrere al TAR visto che sembra che le persone preposte all'urbanistica fanno finta di non capire. ... purtroppo chi si trova implicato nei problemi di compromessi o anticipi già dati è in difetto. ... anche se capisco che è stato in alcuni casi mal consigliato o raggirato. ... ma la legge non ammette ignoranza

"In difetto"? "Mal consigliato"? "Raggirato"? "Ignoranza"? Ma di cosa stiamo parlando?
Io ho sottoscritto il preliminare un anno fa, ben prima della sentenza di Settembre 2015, quando gli appartamenti in diritto di superficie venivano venduti liberamente con l'autorizzazione del Comune di Roma, che rilasciava il famoso nulla osta divenuto poi carta straccia dopo la sentenza. Pensa che ancor prima di fare la proposta di acquisto ho voluto visionare il nulla osta, che è stato prontamente rilasciato al venditore dal Comune di Roma. Ero stata molto attenta e ci ero andata con i piedi di piombo, altroché!
 
Ultima modifica:

boccio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Di Piero e Santi60, poiché credo che molti di noi abbiano difficoltà a seguire tutti i post ho cercato di schematizzare l'ultima discussione.
Sarebbe opportuno che ne verificaste la correttezza.
Grazie
 

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