Paolo Distefano

Membro Attivo
Privato Cittadino
@Quiet , in generale concordo, l'unico dubbio che ho riguarda la tua frase "*INOLTRE* si sono comunque ulteriormente tutelati sostenendo che chi li ha rilasciati non era autorizzato a farlo", ma se chi ha rilasciato i nulla osta o come si vogliano chiamare lo ha fatto utilizzando carta intestata e protocolli del Comune di Roma, non credo che basti dire che non era autorizzato senza prendere altri provvedimenti ... Quando un cittadino viene danneggiato da un funzionario pubblico DEVE avere tutto il diritto di rivalersi sull'Ente Pubblico (in questo caso il Comune di Roma), sarà poi eventualmente il Comune di Roma ad intraprendere internamente tutte le azioni per tutelarsi a sua volta nei confronti del funzionario pubblico (e di tutti i dirigenti nella catena gerarchica). Il problema è che, purtroppo, una cosa è la giustizia un'altra è la macchina burocratica in Italia e non c'è mai nessuno che paga per gli errori commessi :triste: ...

È una difesa del comune che non regge...tu puoi dire che la colpa è del singolo per un singolo evento...

Ma se si protrae per 15 anni..

Se diversi dirigenti ( perché non penso sia solo uno) hanno fornito questi nullaosta

Se c'è il documento dal comune al notariato dove si dice non chiedetemi i nullaosta e procedete..

...qui la responsabilità non è del singolo...è del comune come istituzione...un buon avvocato gli fa il c...o
 

mrc70

Membro Junior
Privato Cittadino
È una difesa del comune che non regge...tu puoi dire che la colpa è del singolo per un singolo evento...

Ma se si protrae per 15 anni..

Se diversi dirigenti ( perché non penso sia solo uno) hanno fornito questi nullaosta

Se c'è il documento dal comune al notariato dove si dice non chiedetemi i nullaosta e procedete..

...qui la responsabilità non è del singolo...è del comune come istituzione...un buon avvocato gli fa il c...o


Anche gli schemi di convenzione più recenti come quello per il completamento del II PEEP (https://carteinregola.files.wordpre...one-rq20140012475-022943880-rc20140013408.pdf) riportano che alla scadenza della convenzione gli immobili sono liberi (pag. 103).
La difesa è ballerina dal momento che l'Urbanistica stessa nel 2014 determinava come termine del vincolo la scadenza della convenzione.
 

PeppeC.

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ripeto ragazzi, e prima del 2011 che i Nulla Osta del Comune non esistevano proprio, esisteva solo il vincolo dei primi 5 anni come la mettiamo?
 

Paolo Distefano

Membro Attivo
Privato Cittadino
In questa sentenza le cose sono andate diversamente: il giudice ha liquidato come inutile il nulla-osta comunale con 2 righe in croce di spiegazione, fai un po te...

si ma qui le parti in causa sono acquirente e venditore e come giustamente dici tu il giudice si limita a dire che il nullaosta non é valido...

ma non é oggetto di questa sentenza approfondire le responsabilitá del comune...
 
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
si ma qui le parti in causa sono acquirente e venditore e come giustamente dici tu il giudice si limita a dire che il nullaosta non é valido...

ma non é oggetto di questa sentenza approfondire le responsabilitá del comune...
Si, in effetti quello che dici è vero, ma la situazione è spinosa e onestamente non saprei dirti come potrebbe finire seguendo la via legale. La legge Italiana prevede tante casistiche inclusa "istigazione a delinquere" e "falso ideologico".

Nel forum si iniziava a parlare di rivolgersi alla corte Europea sia per avere maggiore tutela sia per ottenere vera giustizia, però sembra che sia necessario prima completare tutti i passaggi della legge nazionale: in Italia significa almeno 15 anni.

Bisogna armarsi di pazienza e caricarsi di rabbia da far esplodere contro il reale colpevole...
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
In questa sentenza le cose sono andate diversamente: il giudice ha liquidato come inutile il nulla-osta comunale con 2 righe in croce di spiegazione, fai un po te...
E quindi? La causa mica era contro il comune. Anzi il tribunale ha accolto l'obbligo di trasferire il bene al prezzo di convenzione (opponendosi al quale la parte venditrice dovrebbe restituire il doppio della caparra).
 

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