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La risposta la può dare solo il Parlamento con una interpretazione autentica delle leggi in materia, i giudici (quindi anche la Cassazione) può solo applicare la legge, con la sentenza 18135 la Cassazione ha voluto fare qualcosa in più ovvero dare una sua interpretazione della legge ma, attenzione, la sentenza non è legge né interpretazione autentica della legge stessa. L'interpretazione autentica la può dare solo l'organo che ha emanato gli atti.
Il problema è che qui non si capisce neanche bene cosa voleva intendere la Cassazione nelle sue motivazioni, per cui non si sa in quale direzione procedere per mettere le cose a posto.
E' solo il comune che interpretato male la sentenza? Cosa voleva intendere in realtà la Cassazione nelle sue motivazioni? Qual'era l'intento originale del legislatore?
Secondo me c'è un concorso di colpa a vari livelli, per questo la matassa è difficile da dipanare.
Anche se le sentenze della Cassazione a sezioni riunite non hanno il potere di cambiare le leggi, sta di fatto che il giudice non può discostarsi da quell'indirizzo giurisprudenziale, finche non verrà data una nuova interpretazione dall'organo supremo, con la procedura che ho descritto qualche post fa.
Quella sentenza non è legge ma all'atto pratico è come se lo fosse, ma in questo caso non si capisce nemmeno bene cosa voleva intedere, giusta o sbagliata che sia.
 

andrea_67

Membro Junior
Privato Cittadino
La risposta la può dare solo il Parlamento con una interpretazione autentica delle leggi in materia, i giudici (quindi anche la Cassazione) può solo applicare la legge, con la sentenza 18135 la Cassazione ha voluto fare qualcosa in più ovvero dare una sua interpretazione della legge ma, attenzione, la sentenza non è legge né interpretazione autentica della legge stessa. L'interpretazione autentica la può dare solo l'organo che ha emanato gli atti.
Ecco.. appunto a questo mi riferivo non sapevo quale fosse l organo coinvolto -forse l ordine dei notai ,per procedere anche alla loro difesa , potrebbe sensibilizzare il legislatore a procedere ad una interpretazione autentica della legge ( ammesso che essa poi venga interpretata secondo la linea intesa dai notai che hanno rogitato)- dal canto nostro come potremmo stimolare affinché si avvii un simile iter?
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Ecco.. appunto a questo mi riferivo non sapevo quale fosse l organo coinvolto -forse l ordine dei notai ,per procedere anche alla loro difesa , potrebbe sensibilizzare il legislatore a procedere ad una interpretazione autentica della legge ( ammesso che essa poi venga interpretata secondo la linea intesa dai notai che hanno rogitato)- dal canto nostro come potremmo stimolare affinché si avvii un simile iter?


Nel luglio del 2011 è intervenuta la Legge 106/2011 (cd. Decreto Sviluppo) la quale ha introdotto Il comma 49-bis dell’art. 31 della Legge 448/’98 che stabilisce: “I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario ...”
La norma di che trattasi, in un certo senso, può essere considerata una sorta di interpretazione autentica dell’art. 35 della Legge 865/1971 laddove, stabilendo i criteri per la rimozione dei vincoli in parola, intrinsecamente, ribadisce la persistenza dei vincoli anche nei trasferimenti di proprietà successivi alla prima cessione/assegnazione.

Così è caduta la foglia di fico!
 

MissRossella

Membro Junior
Privato Cittadino
comma 49-bis dell’art. 31 della Legge 448/’98 che stabilisce: “I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie....

il punto è proprio questo "i vincoli....contenuti nelle convenzioni", il comune di Roma ha continuato a intendere che se le convenzioni non contenevano esplicitamente vincoli oltre i 5 anni, i vincoli avevano la durata limitata di 5 anni, dopo decadevano! Adesso io non so quale fosse l'intenzione del legislatore, ma a mio modestissimo parere la Legge 106/2011 più che un'interpretazione autentica mi sembra una norma scritta piuttosto male.
 
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
Beh ma allora dal 1980 a Luglio 2011, visto che la legge era poco chiara, si può quasi pensare che il comune non abbia fatto un grosso errore. Quindi i rogiti invalidi sono quelli che vanno dal 2011 (legge) al 2015 (sentenza) ... cioè una percentuale infinitesimale.

Se ognuno di noi dovesse bloccarsi per ciascuna lettera di diffida ricevuta, l'Italia sarebbe praticamente un paese fermo (cosa che per altro è).
 

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