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TARSU - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
La Tassa Rifiuti Solidi Urbani è stata istituita e regolata dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507.

La Tassa Rifiuti Solidi Urbani si applica in caso di occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti. L'aliquota da applicare viene stabilita dai singoli comuni.

Cos'è
E' una tassa annua dovuta per la fruizione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati - svolto nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Chi riguarda
La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o persona giuridica, italiana o straniera, che occupi o detenga a qualunque titolo, locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

Che cosa riguarda
Tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale ed accessoria (cantine, solai, garages, tettoie e simili, ...ecc.), stabilmente ubicate al suolo, a qualunque uso adibite, e le aree scoperte operative, secondo le modalitá indicate dal vigente Regolamento Comunale sulla TA.R.S.U. ;

Sono escluse
Le unità immobiliari prive delle utenze primarie (Elettrica, Idrica e Gas);
Le parti comuni del condominio, coperte o scoperte, che non sono occupate o detenute in via esclusiva;
Le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni (balconi, terrazze, posto macchina, scoperti);
I locali e le aree, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti (NON SONO ESENTI e quindi sono soggetti a tassazione gli uffici, gli antibagni, i bagni, gli spogliatoi, i depositi);
I locali utilizzati esclusivamente per cabine elettriche, le centrali termiche, i vani ascensore, le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne e simili.

Casi particolari
Per le superfici ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali indicate nell'art.8 del Regolamento TA.R.S.U.

Come si calcola
La tassa annuale viene calcolata moltiplicando:
La superficie dei locali e delle aree occupate X la tariffa prevista per la categoria di appartenenza;
L'importo va aumentato delle addizionali di legge (10% ex ECA - 5% Tributo Provinciale).
N.b. La superficie dei locali occupati o tenuti a disposizione è desunta da planimetrie catastali, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.
La superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali, dal contratto di affitto o dall'atto di concessione, ecc.

La Tariffa
Le tariffe sono differenziate per categorie di contribuenza che tengono conto della potenzialità di produzione di rifiuti propria delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili e delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi dello smaltimento.

Cosa deve fare il cittadino
Denuncia di iscrizione Presentare la denuncia per ogni nuova iscrizione entro la data del 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione e/o detenzione di locali adibiti ad abitazione o ad uso diverso dalle abitazioni.
Denuncia di Variazione
Per le variazioni di superficie e di destinazione d'uso consultare l'art. 70 comma 2 del D.Lgs. 507/93 e l'art. 14 del "Regolamento Tarsu"(la modulistica è la stessa della denuncia di iscrizione).

Domanda di Cancellazione
Denunciare la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, compilando il modulo di cancellazione in ogni sua parte e allegando la documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93.
Modulistica per la denuncia di iscrizione, variazione, cancellazione
01 Denuncia dei locali ed aree scoperte adibiti ad abitazione
02 Denuncia dei locali ed aree scoperte diversi dalle abitazioni
03 Domanda di cancellazione dal ruolo TA.R.S.U.

Come si paga
Il contribuente riceve presso il proprio domicilio un AVVISO DI PAGAMENTO BONARIO con l'indicazione dell'importo da pagare e delle relative scadenze (n. 4 rate).
All'avviso bonario sono allegati i bollettini di pagamento sia che si voglia effettuare il pagamento integrale o quello rateizzato.
Nel caso in cui il contribuente non corrisponda l'importo indicato nell'avviso bonario, riceverà una CARTELLA DI PAGAMENTO, con l'indicazione dell'importo da pagare. La stessa dovrá essere assolta nei termini indicati.

Il pagamento si può effettuare:
a)presso gli sportelli del Concessionario munito di Codice Fiscale.
b)in banca utilizzando solamente i bollettini contrassegnati dalla sigla RAV;
c)presso gli uffici postali munito dell'avviso o della cartella di pagamento utilizzando i bollettini allegati, anche se riportanti la sigla RAV, corrispondenti al totale dell'Avviso o della Cartella, o alle relative singole rate da pagare; oppure solo per gli avvisi utilizzando un normale bollettino di c/c postale su cui indicare:il c/c postale numero 652099 intestato al Concessionario, il numero dell'Avviso di pagamento, il Codice Fiscale dell'intestatario dell'Avviso;

Solo per le cartelle se il contribuente ritiene di non dover pagare, in tutto o in parte, alcune delle somme riportate nel Dettaglio degli addebiti, seguire le Istruzioni per il pagamento indicate all'interno della Cartella che possono essere differenti a seconda del Concessionario.

Ad esempio:
Per quanto riguarda il Concessionario di Cagliari, Equitalia Sardegna Spa, utilizzare l'apposito bollettino di c/c postale F35 per i pagamenti parziali, su cui indicare:
il numero di c/c postale 00652099 intestato a Serv. Riscoss. Trib.-Ruoli Conc. Cagliari Equitalia Sardegna Spa;
il numero della Cartella;
i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel Dettaglio degli addebiti, che ha deciso di pagare;
gli eventuali diritti di notifica specificati nella Cartella;
il Codice Fiscale dell'intestatario della Cartella.
Fuori del territorio nazionale, il contribuente può pagare mediante bonifico, in Euro, sul c/c bancario n. 3005481, intestato al Concessionario, presso Banca di Sassari Spa Ag. di Città SS N.1,
indicando:

il numero della Cartella;
il Codice Fiscale dell'intestatario della Cartella;

Riduzioni
La seguente riduzione è prevista dall'art.9 lettera a) del Regolamento comunale TA.R.S.U.:
nel caso di abitazioni principali, con unico occupante nonché unico componente il proprio nucleo familiare, con superficie pari o superiore a 30 mq, purché sia ivi residente.


Dilazione di pagamento (Rateizzazione)
Competente per le istanze di Dilazione di pagamento (Rateizzazione) è il concessionario per la riscossione:
Equitalia Sardegna Spa con sede in Cagliari - Viale Bonaria n. 33

Sanzioni
Nel caso di omessa o infedele denuncia, l'ufficio procederà alla notifica di avvisi di accertamento con comminazione del tributo e delle sanzioni previste nella Delibera C.C. n. 71 del 30/03/1998.
Il contribuente può presentare istanza di adesione per la riduzione delle stesse ad un quarto (¼) delle sanzioni previste.

Il Ricorso
Contro gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento può essere proposto ricorso avverso il Comune di Cagliari - Servizio Tributi - Ufficio TARSU, entro 60 gg dalla data di notificazione dell'atto.
Entro i 30 gg successivi alla presentazione, a pena di inammissibilità, l'originale del ricorso notificato, o la copia con allegata la ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata, dovrà essere depositato c/o la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale in Viale Trieste n. 159 a Cagliari.
 

Manlio

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Prorogato al 31 ottobre 2009 il termine per l’invio telematico, a carico dei gestori del servizio di smaltimento rifiuti, dei dati degli utenti relativi agli anni solari 2007 e 2008, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. E’ quanto disposto dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 5 maggio.
La necessità, da parte dei Comuni, di recuperare numerose informazioni non previste dalla normativa in materia di denunce del tributo e l’approntamento delle procedure informatiche necessarie alla loro trasmissione alla base del differimento del termine inizialmente fissato al 30 aprile 2008.
L’obbligo è stato introdotto per rendere più incisivo il contrasto ai fenomeni evasivi concernenti le locazioni di unità immobiliari non rilevate ai fini dell’imposta di registro o non dichiarate nella denuncia dei redditi. Il provvedimento del 14 dicembre 2007, infatti, ha imposto agli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e alle società concessionarie che si occupano della Tariffa di igiene ambientale, di trasmettere in via telematica all’Agenzia: i dati identificativi dei gestori del servizio di smaltimento rifiuti; i dati identificativi dell’occupante o del detentore dell’immobile; i dati relativi all’immobile occupato.
Le informazioni raccolte potranno così essere confrontate con quelle a disposizione dell’agenzia del Territorio, che contengono i dati relativi ai proprietari delle medesime unità abitative.
La mancata rispondenza fra occupante (o detentore) e proprietario dell’immobile segnala la probabile esistenza di un contratto di affitto che necessita di apposita registrazione e che, inoltre, produce reddito.
 

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