Antonello

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Puntuale e preciso come sempre, antonello, :ok:
quindi quale è il tuo parere se un cieco fà un testamento olografo e non per atto pubblico ?
Nullità ?
Può scrivere il testamento in presenza di due testimoni e del tutore che firmano con lui.
In difetto è nullo.

P.S.
Ma non soffri di mal di mare a stare sempre............in gondola?
 

el gondolier

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Il mio avatar è sempre in gondola...

Ti dirò che la volta che ho provato a vogare.. la gondola girava in tondo!! :disappunto:

Le gondole le vedo solo passare dal mio ufficio, da qui l'ispirazione del nick :risata::risata:
 

collega

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A me invece è stato detto che il notaio, nel caso di un testamento segreto, lo deve pubblicare nel momento che viene a conoscenza del decesso di chi ha fatto testamento e cioè quando qualcuno si reca dal notaio a portare il certificato di morte del de cuius. (sinceramente non ho capito in quale caso il notaio ha l'obbligo di pubblicazione se il testamento è olografo, segreto oppure pubblico. Comunque al di là della pubblicazione rimane ancora oscuro il punto sulla validità del testamento olografo redatto da un non vedente sotto dettatura di un coerede.
 

Antonello

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Agente Immobiliare
A me invece è stato detto che il notaio, nel caso di un testamento segreto, lo deve pubblicare nel momento che viene a conoscenza del decesso di chi ha fatto testamento e cioè quando qualcuno si reca dal notaio a portare il certificato di morte del de cuius. (sinceramente non ho capito in quale caso il notaio ha l'obbligo di pubblicazione se il testamento è olografo, segreto oppure pubblico. Comunque al di là della pubblicazione rimane ancora oscuro il punto sulla validità del testamento olografo redatto da un non vedente sotto dettatura di un coerede.
Quando un notaio custodisce un testamento è un fatto d'obbligo la pubblicazione non appena qualcuno gli comunica che il testatore è deceduto.
Per pubblicazione si intende depositare detto testamento presso la Agenzia del Territorio -Servizi per la Pubblicità
Immobiliare (ex Conservatoria dei RR.II.) in maniera tale che il "pubblico" ne venga a conoscenza.
Il non vedente è alla stessa stregua di un minore o se vuoi un handiccappato. Hanno bisogno di tutela.........per l'appunto un "tutore" che vigili e sovraintenda e relazioni al giudice.
Quindi se il coerede è il tutore ed alla presenza di due testimoni tutto va bene....in caso contrario....no.
 

otello

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A domanda precisa risposta precisa: il cieco non può fare testamento in forma olografa. Non c'è un articolo esplicito in tal senso ma il concetto si ricava per analogia da alcune disposizioni tra cui il citato ultimo comma dell'art. 604 cod. civ. (valido anche per l'olografo poichè il testamento segreto è una forma di olografo consegnato in busta chiusa al notaio) e l'art. 2 della legge 18 / 1975 (provvedimenti per i ciechi) che conferma tale divieto.
Il testamento olografo scritto dal cieco è quindi nullo e facilmente impugnabile (e non sarebbe valido neppure scritto in braille atteso che tale forma di scrittura essendo una sorta di "normografia" esclude il carattere della personalità della stessa).
Per la cronaca bisogna ricordare che prima della pubblicazione (che è una formalità non necessaria ai fini della validità della disposizione testamentaria ma solo ai fini della pubblicità della stessa) il testametno è comunque valido e al momento della pubblicazione il notaio non può e non deve entrare nel merito della validà "a monte" del testamento in quanto redatto da persona cieca.
E' anche possibile che tra gli eredi si raggiunga un accordo per la non pubblicazione.
I ciechi, inoltre, non hanno bisogno di alcuna tutela se non sono affetti da altre patologie invalidanti e se hanno raggiunto un livello di cultura sufficiente a consentirgli di vivere autonomamente (vedi art. 1 legge 18 / 1975).
Diversamente il testamento potrà essere impugnato eccependone la nullità con la conseguenza che il precedente testamento pubblico resterà l'unico valido ai fini della successione.
 

Antonello

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Grazie Otello, ottima precisazione.............inoltre.......
Articolo 2.
La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.Resta fermo il divieto di cui all'art. 604, ultimo comma, del codice civile, che recita "chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto".
Articolo 3.
Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'art. 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.
La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole "il testimone".
La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole partecipante alla redazione dell'atto.
Di solito l'accompagnatore di fiducia, erroneamente o per sua stessa presentazione, si qualifica "tutore".
Mi è capitato in occasione della vendita di in appartamento ed il "tutore" ha "illustrato" al non vedente i particolari dell'immobile, ha firmato gli assegni e controfirmato il compromesso.
Idem all'atto pubblico.
 

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