Carlo Garbuio

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Agente Immobiliare
I Valori Agricoli Medi sono stati dichiarati incostituzionali, servono valutazioni puntuali che tengano conto delle specifiche caratteristiche di ogni singolo bene.

Qui trovate la sentenza :fico:
:fiore: buona lettura
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non è la prima volta che viene contestato l'esproprio sulla base dei valori agricoli medi e non sui valori reali; ciò nonostante leggi anche specifiche, finora il punto è stato puntualmente aggirato.

Che ti risulti la sentenza può essere richiamata anche retroattivamente?
 

Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Che ti risulti la sentenza può essere richiamata anche retroattivamente?

La sentenza è un segnale ufficiale che non può essere ignorato, altri ne ho pubblicati ...
Anche prima della sentenza qualsiasi dichiarazione doveva essere motivata, l'analisi del mercato doveva venir eseguita ... invece c'era, e c'è ancora, il malcostume, non supportato dalla dottrina, chiaro, in cui il perito "surroga" l'analisi di mercato all'utilizzo di un indice monoparametrico €/mq a discrezione, senza preoccuparsi di verificare, confidando nell'autorevolezza della fonte ... utilizza procedimenti e dimostrazioni troppo soggettive ... non c'è addirittura la condivisione di un linguaggio comune, pensa te!
Questi sono segnali forti che provengono dal mercato.
Quindi, per rispondere alla tua precisa domanda, indipendentemente da questa sentenza:
:ok:SI, la verifica puntuale può essere effettuata su qualsiasi perizia, anche passata, si parla in questi casi di riesame della perizia.:fiore:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ti ringrazio per l'ottimismo, ma purtroppo di fronte ad un esproprio per pubblica utilità con decreto regionale, di quasi 10 anni fa, ci vuole un certo coraggio ad intraprendere una causa...!
 

Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Ti ringrazio per l'ottimismo

ho solo cercato di rispondere ad una tua domanda argomentandola con considerazioni già riportate in passato in più occasioni, in questa discussione poi c'è pure una sentenza ...

esproprio per pubblica utilità con decreto regionale, di quasi 10 anni fa

solo ora apprendo di questa situazione e non penso sia compito del forum rispondere a precise esigenze senza averle approfondite adeguatamente, o almeno non è il mio modo di operare

ci vuole un certo coraggio ad intraprendere una causa...!

premetto che sono contrario alle cause, poi il coraggio viene dalla conoscenza e dall'informazione.
Aggiorniamoci, formiamoci e informiamoci, approfondiamo, verifichiamo ... e sicuramente ne trarremo vantaggi per il presente e per il futuro ... è tutto a nostro vantaggio essere in grado di soddisfare le richieste del mercato
 

Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Il valore agricolo medio (VAM), criterio indennitario per le aree non edificabili in materia di espropriazione per pubblica utilità, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 181/2011 depositata il 10 giugno 2011.
La Corte “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto,della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come sostituiti dall’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli); dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’articolo 40, commi 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)”.
 

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