brina82

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Il problema è che il fabbricato collabente non ha rendita catastale.

In questo articolo dice di considerare l'area edificabile, in termini di tassazione nella compravendita.

Vabbè quindi in pratica occorrerà una perizia di stima da parte di un tecnico, sempre contestabile dall'AdE.

 

Aperitivato

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Grazie davvero per le curiose informazioni che mi avete inviato.
Ovviamente sarà il notaio poi a delineare la forma migliore e ci si adeguerà.
Però mi avete dato delle nozioni importanti, sapete, al consumatore poi serve il metro corretto per poter gestire questo genere di cose.
Allacciandomi a quanto segnala @brina82 , è curioso che un possibile valore d'edificabilità sarà sicuramente inferiore ai costi della bonifica delle strutture...
Grazie davvero.
 

Aperitivato

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Perdonatemi, mi riallaccio a quanto riportato da @brina82 , in quanto, ho trovato sul sito dell'agenzia dell'entrate, un documento che in riferimento a quella sentenza del 2018 che equipara i collabenti ad aree potenzialmente edificabili, riporta altre sentenze in risposta che annullerebero di fatto quell'aspetto:

Successivamente, con sentenza della Cassazione n. 17815 anno 2017, riguardante specificamente
l’assoggettamento a IMU del sedime del fabbricato collabente, l’orientamento della Corte suprema muta drasticamente,
in quanto viene stabilito che non è assoggettabile a IMU quel particolare terreno su cui insiste un
fabbricato collabente. La motivazione è fondata sulla considerazione che l’ICI/IMU sottopone ad imposta unicamente
il possesso di tre ben definite tipologie di beni immobili: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.
Non esiste, tra le tipologie imponibili stabilite dalla norma, una ulteriore tipologia, quale sarebbe «l’area edificabile
già edificata» con fabbricato collabente.
Lo stato di collabenza ed improduttività di reddito, secondo la Cassazione, non fa venir meno in capo all'immobile
- fino all'eventuale sua completa demolizione - la tipologia normativa di “fabbricato”. Tanto è vero che la
mancata imposizione si giustifica, nella specie, non già per assenza di “presupposto”, ma per assenza di “base
imponibile” (valore catastale pari a zero).
Questo orientamento è stato ribadito in successive sentenze. In particolare, la sentenza della Cassazione n.
19338 del 18 luglio 2019 ha, inoltre, esplicitamente indicato che viene superato quanto precedentemente affermato
con la sentenza n. 5166 del 2013, ancorché riguardasse una diversa problematica inerente
l’individuazione dei presupposti della “edificabilità di fatto” ai fini dell’emersione di plusvalenza tassabile sui terreni.
In conclusione, né il fabbricato collabente, ovviamente, né il suo sedime, secondo quanto stabilito dalla Corte
suprema, sono assoggettati a tassazione sul valore immobiliare.

Inoltre c'è anche un'ordinanza della cassazione:
...ordinanza 16251/2019 della Cassazione, in cui viene sancito che un'area già edificata non può essere riqualificata come area da edificare per il solo fatto che il fabbricato su di essa insistente venga ristrutturato o demolito per ricostruirne un altro anche di differente cubatura.
 

brina82

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Perdonatemi, mi riallaccio a quanto riportato da @brina82 , in quanto, ho trovato sul sito dell'agenzia dell'entrate, un documento che in riferimento a quella sentenza del 2018 che equipara i collabenti ad aree potenzialmente edificabili, riporta altre sentenze in risposta che annullerebero di fatto quell'aspetto:



Inoltre c'è anche un'ordinanza della cassazione:
Purtroppo in presenza di immobili diversi da abitazioni e negozi, non è così semplice stabilire le imposte per le relative compravendite.

A me capitò qualche anno fa con un'eredità: c'era di mezzo un collabente; mi suggerirono di inserire un valore fittizio pari a 2.000e...
 

matusalemme

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Aperitivato, hai ragione

la Cassazione ha ****uolato - di brutto - l'Agenzia delle Entrate che insisteva col considerare potenzialmente edificabili edifici malridotti

ormai l'Agenzia - che ne è uscita con le ossa rotte - non ci prova più a fare lo scherzetto

vai tranquillo
 

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