Questa è la risposta ricevuta allo stesso quesito posta al legale della ns. associazione:
Gent.ma Sig.ra Vecchi,
sono a fornirLe le informazioni che ci ha richiesto: 1- Bisogna tener presente che, nel nostro ordinamento, il catasto non fornisce prova legale di reale proprietà, ma ha una funzione meramente fiscale/organizzativa. Un soggetto può anche non risultare intestatario di nulla dal punto di vista catastale, ma può avere beni intestati. Nel nostro caso, potrebbe darsi che ci sia qualche errore nel catasto, magari perchè non è stata fatta una regolare voltura dell'immobile. Per avere dati certi, bisognerebbe fare una ricerca in Conservatoria. Ad ogni modo, il rogito è atto che fa piena prova della validità del contratto. Ho avuto un caso, in Sardegna, dove un terreno non risultava intestato al legittimo proprietario, in quanto per tradizione millenaria di quella zona l'unica certificazione era un elenco depositato in Comune. Bisognerebbe capire se anche per il Suo caso, vi è una regolamentazione particolare (non valida nè prevista, ma esistente in alcune zone della Sardegna). 2 - Il D. Lgs. 206/205, ovvero il "Codice del Consumo", non si applica nel caso in cui la vendita avvenga fra acquirenti-consumatori che rivendono la proprietà ad altri consumatori (si applica solamente quando la vendita di un bene in multiproprietà avviene tra un venditore professionista e un consumatore). La Sua Cliente potrà, quindi, stipulare un normale contratto di vendita di quota di immobile.