Bastimento

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Privato Cittadino
Avevo premesso di non voler discutere sul merito e sulle situazioni oggettive che portano a queste frizioni.

Volevo solo ricordare che l'approccio corretto dovrebbe essere, stabilendo un dato, anche indicarne la tolleranza. Questo dovrebbe valere non solo in meccanica o simili, ma anche edilizia.
Poi nulla toglie che possa essere stabilito mt 2,70 -0 +0,5%.

La tolleranza è un concetto.
La deroga è una concessione.
 

Antonello

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Agente Immobiliare
Eppure il decreto mi sembra chiaro:

Art. 1
[1] L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
[2] Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Se l'impresa non sa utilizzare il calibro, poco importa.
Se l'altezza minima utile non è 2.70, non è regolare.
 

maura crocetti

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In pratica vendete case sotto i requisiti minimi e con vizi occulti?

SI, ne vuoi una?

Aggiunto dopo 19 minuti :

Pongo un altro quesito. I proprietari dell'appartamento a cui farò un nuovo pavimento, si ritroveranno un pavimento
più nuovo di 10 anni rispetto all'appartamento e magari imbiancato ecc.. Devono in qualche misura contribuire oppure è tutto a spesa dell'impresa? Ringrazio fin da ora per le risposte.
Maura
 

danielino

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Scusate..ma io opero in alcuni paesi della mia zona dove moltissimi appartamenti ante '67 o ante '40 hanno soffitti anche al di sotto di 2.40mt di altezza...vengono regolarmente compravenduti.
 

Architetto

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SI, ne vuoi una?

:shock::shock::shock:

Pongo un altro quesito. I proprietari dell'appartamento a cui farò un nuovo pavimento, si ritroveranno un pavimento più nuovo di 10 anni rispetto all'appartamento e magari imbiancato ecc.. Devono in qualche misura contribuire oppure è tutto a spesa dell'impresa?
Se il rifacimento della pavimentazione è dovuto alla sistemazione dei famosi 270 cm., allora non devi chiedere nulla, mentre per hli interventi riconducibili all'ordinaria manutenzione (imbiancatura, ecc...), a mio parere devono riconoscerti l'onere dell'intervento....;)

Scusate..ma io opero in alcuni paesi della mia zona dove moltissimi appartamenti ante '67 o ante '40 hanno soffitti anche al di sotto di 2.40mt di altezza...vengono regolarmente compravenduti.

Certamente non hanno alcun problema, perchè sono ante 1975, ovvero prima dell'entrata in vigore del DM 5 luglio 1975, che ha stabilito le misure minime per i locali destinati ad abitazione (...e non solo quello...)...;)...ovviamente bisogna guardare il regolamento d'igiene del posto, perchè può capitare che se questi immobili dovessero subire modifiche; allora non è detto che rimarranno così, ma può essere chiesto l'adeguamento alle norme vigenti....:fico:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
:shock::shock::shock:

Certamente non hanno alcun problema, perchè sono ante 1975, ovvero prima dell'entrata in vigore del DM 5 luglio 1975, che ha stabilito le misure minime per i locali destinati ad abitazione (...e non solo quello...)...;)...ovviamente bisogna guardare il regolamento d'igiene del posto, perchè può capitare che se questi immobili dovessero subire modifiche; allora non è detto che rimarranno così, ma può essere chiesto l'adeguamento alle norme vigenti....:fico:

Lasciamo perdere le divagazioni OT sul concetto di tolleranza ......

Mi interessa invece quanto sopra evidenziato.
1) Come si fa a pretendere di adeguare l'altezza di un alloggio preesistente se si fanno successivamente modifiche?
2) Se ad esempio si facesse un frazionamento dell'alloggio, con creazione di 2 u.i. in quale fattispecie di intervento ex art. 3 L 380/2001 ricadrebbe? (b, c, d ?)
3) Se fraziono e creo due u.i. da una preesistente, come si può pensare di ottenere requisiti energetici, acustici ecc identici ad una nuova costruzione, se le strutture esterne rimangono le stesse?
4) Che gradi di discrezionalità hanno ad es. le commissioni edilizie considerando l'ultimo comma dell'art. 122 c.2 del testo unico?
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
Lasciamo perdere le divagazioni OT sul concetto di tolleranza ......

Mi interessa invece quanto sopra evidenziato.

ma toglimi una curiosità: ti interessano questi argomenti per puro scopo speculativo (in senso filosofico), lavorativo o altro?

Io nel frattempo ti rispondo pure.

1) Come si fa a pretendere di adeguare l'altezza di un alloggio preesistente se si fanno successivamente modifiche?

Nessuno lo pretende. Semplicemente non si può peggiorare la situazione esistente.

2) Se ad esempio si facesse un frazionamento dell'alloggio, con creazione di 2 u.i. in quale fattispecie di intervento ex art. 3 L 380/2001 ricadrebbe? (b, c, d ?)

d (a meno di legge regionale specifica)

3) Se fraziono e creo due u.i. da una preesistente, come si può pensare di ottenere requisiti energetici, acustici ecc identici ad una nuova costruzione, se le strutture esterne rimangono le stesse?

è molto dispendioso (in termini di spazi e costi) ma si può (potrebbe perchè non lo fa nessuno)

4) Che gradi di discrezionalità hanno ad es. le commissioni edilizie considerando l'ultimo comma dell'art. 122 c.2 del testo unico?

le commissioni edilizie non si occupano di questa materia.
e inoltre il tema è affrontato nelle leggi regionali o nella 192/05
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
ma toglimi una curiosità: ti interessano questi argomenti per puro scopo speculativo (in senso filosofico), lavorativo o altro?

Molte casistiche sollevate sono problemi che ho od ho avuto a titolo personale: e poichè fatti non fummo per viver come bruti ... mi interessa approfondire le conoscenze e/o condividere con altri quello che ho imparato a mie spese.

La disquisizione "filosofica" sui concetti di tolleranza e deroga era invece provocata da alcuni interventi che ne facevano di tutto un fascio: una certa proprietà di uso dei termini credo faciliterebbe la comprensione degli argomento, ma non merita ulteriori parole.
Io nel frattempo ti rispondo pure.

E di questo ti sono ... eternamente grato ....;)


Nessuno lo pretende. Semplicemente non si può peggiorare la situazione esistente.

Qui forse non mi ero spiegato bene ma hai frainteso: prendendo spunto dalla risposta di Architetto, sembrava logico arguire che magari se non hai necessità di fare modifiche, puoi tenerti un soffitto diciamo alto 2,60: ma nel momento che sottoponi una DIA per ristrutturazione (nel mio caso frazionamento) magari ti chiedono di allinearti alla normativa attuale?
1) E' una richiesta plausibile? Oppure no? Cosa intendeva allora Architetto?
2) Se sì, come ci si immagina di sollevare i solai esistenti per ottenere finalmente un'altezza di 2,70?


d (a meno di legge regionale specifica)

Grazie. Domanda conseguente:
3) La tipologia d) porta come conseguenza obbligata il pieno rispetto degli attuali parametri di rendimento energetico, impatto acustico, visitabilità, aeroilluminazione ecc.?

è molto dispendioso (in termini di spazi e costi) ma si può (potrebbe perchè non lo fa nessuno)

Non voglio per ora considerare l'aspetto dispendioso: in un intervento parziale (=frazionamento di u.i. in edificio preesistente) non è assolutamente detto che ci siano gli spazi, o che possano essere alterate alcune parti comuni ecc, quindi a volte non si può! Allora?



le commissioni edilizie non si occupano di questa materia.
e inoltre il tema è affrontato nelle leggi regionali o nella 192/05

Qui mi farebbe comodo il tuo aiuto: se necessario forse occorrerebbe aprire uno specifico thread. Ma ormai siamo qui.

Nel mio caso in specie, ho giusto ricevuto raccomandaa dal comune che così recita:
La pratica è stata esaminata dalla Commissione Edilizia ...... espresso parere favorevole ... purchè venga soddisfatto il requisito della visitabilità anche per le parti comuni dell'edificio

Aggiungo che in precedenza erano già state indicate come requisito tutte le altre tipologie di norme ( L.380/01, DL 192/05, L. 447/95, DPCM 5-12-97) ...:???:

Spero tu mi possa suggerire ancora qualcosa. Grazie
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Qui forse non mi ero spiegato bene ma hai frainteso: prendendo spunto dalla risposta di Architetto, sembrava logico arguire che magari se non hai necessità di fare modifiche, puoi tenerti un soffitto diciamo alto 2,60: ma nel momento che sottoponi una DIA per ristrutturazione (nel mio caso frazionamento) magari ti chiedono di allinearti alla normativa attuale? 1) E' una richiesta plausibile? Oppure no? Cosa intendeva allora Architetto? 2) Se sì, come ci si immagina di sollevare i solai esistenti per ottenere finalmente un'altezza di 2,70?


Rispondo al tuo dubbio...(anche se con un pò di ritardo, per impegni di lavoro...) ma ci sono sempre...:D...piano piano ma arrivo...:risata:
Dunque...vedo che sei di Rho ed allora la spiegazione è facilitata... il mio intervento era mirtato in particolare alle precisazioni degli articoli indicati nei Regolamenti d'Igiene, nel particolare se guardi l'art. 3.0.0. del R.I. Tipo della Regione lombardia che recita:
«...Le norme del presente titolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa....Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, si applicheranno le norme dei presente titolo fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari...»...
come puoi constatare, tutte le opere realizzate con le esistenti normative risultano conformi, fatto salvo che non effettui modifiche "sostanziali" che solo in quel caso sei tenuto ad applicare le attuali norme vigenti in materia...ma attenzione, non sempre sei costretto a dover modificare per intero le strutture, vanno analizzate di volta in volta, ogni singolo caso è a se...e proprio per questo che ritengo necessario che prima di fare deduzioni affrettate o magari con interpretazioni errate delle norme è meglio consultare i tecnici comunali o delle ASL che sapranno indicarti la soluzione ideale...in ogni caso le modifiche devono sempre apportare migliorie igienico sanitarie...;)


Nel mio caso in specie, ho giusto ricevuto raccomandaa dal comune che così recita: La pratica è stata esaminata dalla Commissione Edilizia ...... espresso parere favorevole ... purchè venga soddisfatto il requisito della visitabilità anche per le parti comuni dell'edificio Aggiungo che in precedenza erano già state indicate come requisito tutte le altre tipologie di norme ( L.380/01, DL 192/05, L. 447/95, DPCM 5-12-97)
In questo caso, il comune ti ha dato delle prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (...venga soddisfatto il requisito della visitabilità...) che non hanno nulla a che vedere con le leggi o decreti citati, ma queste sono in capo al DM 236/89 (ex L. 13/89)...questa è la frase che determina di quale norma si parla...;)...
spero di averti chiarito qualche dubbio in più...ma in ogni caso quest'ultima parte non ha nulla a che vedere con le modifiche alle situazioni esistenti o con le altezze, perchè questo decreto concede soluzioni che non necessariamente vedono la modifica degli ambienti per il raggiugimento dei requisiti...:)
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ti ringrazio per la risposta e per il riferimento legislativo in merito alla visitabilità.
L'esempio che ho riportato riguarda comunque una DIA x frazionamento di alloggio in Prov. di Torino.
Le leggi e decreti da me citati, che certamente riguardano altri aspetti, fanno parte anche loro dell'elenco delle richieste per rilascio dell'autorizzazione.

In sintesi ne deduco che anche per interventi di ristrutturazione di edifici preesistenti si devono raggiungere gli stessi standard degli edifici nuovi. (il che mi pare esagerato).
Il DM 236/89 da te citato, al riguardo recita all'art. 7.5 che eventuali deroghe in caso di impossibilità tecnica sono concesse dal Sindaco; (il che, senza criteri, si presta ad arbitrio e favoritismi)

In ogni caso ci siamo allontanati dal tema iniziale, e penso opportuno chiudere qui le nostre divagazioni sul tema. Saluti
 

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