Luigina

Nuovo Iscritto
Salve
in seguito alla morte di mio padre, in fase di successione, sono diventata nuda proprietaria della casa dove abita mia madre. Io abito in un'altra città e vorrei acquistare una casa dichiarandola prima casa e vorrei usufruire di un mutuo agevolato.
in precedenza non ho mai usufruito di mutui per l'acquisto di una casa. Posso farlo?
Grazie
 
A

Abakab

Ospite
Se in sede di successione non hai chiesto le agevolazioni fiscali potrai acquistare una nuova casa con i benefici prima casa. Ciao!
 
M

marcellogall

Ospite
Salve
in seguito alla morte di mio padre, in fase di successione, sono diventata nuda proprietaria della casa dove abita mia madre. Io abito in un'altra città e vorrei acquistare una casa dichiarandola prima casa e vorrei usufruire di un mutuo agevolato.
in precedenza non ho mai usufruito di mutui per l'acquisto di una casa. Posso farlo?
Grazie


Il possesso di immobile pervenuto per successione o donazione con l'applicazione delle agevolazioni prima casa non preclude la possibilità di acquisto di una prima casa usufruendo nuovamente delle agevolazioni. Circolare Agenzia Entrate n. 44 del 7/5/2001. Non consente l'operazione contraria.
Puoi quindi acquistare con tranquillità.
 

AntonioPa

Membro Attivo
Privato Cittadino
Se per la donazione è stata pagata l'imposta di registro vuol dire che il beneficiario aveva già una prima casa

L'imposta di registro sulle donazioni non si paga più dal 28/11/2006 giorno di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge 286/2006 (conversione in legge del DL 262/2006). Prima del 3/10/2006 (data di entrata in vigore del DL 262/2006) l'imposta di registro era dovuta per gli atti di donazione i cui beneficiari non erano il coniuge o parenti entro il quarto grado e con una franchigia di 180.759,91 euro. L'imposta era pari al 3% se il benificiario poteva godere delle agevolazioni prima casa, 7% negli altri casi. Come specificato nella circolare del'AdE 38/2005 se si è già usufruito dell'agevolazione prima casa sulla donazione con applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata del 3% non è possibile usufruirne ulteriormente su un successivo acquisto.
 
A

Abakab

Ospite
circolare del'AdE 38/2005

Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che riceva in donazione da un estraneo una casa di abitazione non di lusso, per la quale fruisca dell'agevolazione "prima casa" di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, punto 5 (imposta di registro del 3 per cento, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa). In tal caso, il donatario non potrà fruire nuovamente del regime agevolato neanche nel caso di compravendita di altra casa di abitazione, ciò in quanto i presupposti che legittimano il regime di favore nei due acquisti (donazione e compravendita) sono gli stessi.

In effetti è quello che mi risultava.
 

AntonioPa

Membro Attivo
Privato Cittadino
In effetti è quello che mi risultava.

Ma quello che avevi scritto nel primo messagio di risposta potrebbe far pensare che chi ha richiesto le agevolazioni in sede di successione non può usufruirne su un successivo acquisto. Ma sulle successioni non si pagava l'imposta di registro neanche prima del 2006 ed è quindi sempre possibile usufruire delle agevolazioni prima casa su un acquisto anche se in precedenza se ne è usufruito su un immobile pervenuto per successione (a meno di non acquistare l'immobile nello stesso comune della casa ereditata).
 
M

marcellogall

Ospite
Vorrei far presente ad Abakab e AntonioPa che ho risposto ad un quesito riguardante una successione tra madre e figlia e
la risposta è quella prevista dalle norme in vigore.
Tutte le altre opzioni da voi enumerate riguardano casi che non sono pertinenti.
 

AntonioPa

Membro Attivo
Privato Cittadino
Vorrei far presente ad Abakab e AntonioPa che ho risposto ad un quesito riguardante una successione tra madre e figlia e
la risposta è quella prevista dalle norme in vigore.
Tutte le altre opzioni da voi enumerate riguardano casi che non sono pertinenti.

Ed io infatti ho risposto al tuo messaggio nel quale era scritto:

"Il possesso di immobile pervenuto per successione o donazione con l'applicazione delle agevolazioni prima casa non preclude la possibilità di acquisto di una prima casa usufruendo nuovamente delle agevolazioni. Circolare Agenzia Entrate n. 44 del 7/5/2001."

Il che non è del tutto corretto in quanto è possibile aver usufruito delle agevolazioni prima casa su una donazione, ma non poterne usufruire su un successivo acquisto.
 

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