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Paca

Ospite
Mi serve un chiarimento o per meglio dire anche un'idea su come "si lavora" dove vige il sistema tavolare (Trieste).

La banca mi chiede il titolo di provenienza, ovvero la dichiarazione di successione.
L'agenzia che mi ha fornito i documenti mi ha dato una copia del "ricorso per rilascio del certificato di eredità in morte..". Documento presentato al tribunale di Trieste nel quale alla fine il Tribunale dice che la lista di beni caduti in successione vanno intestati ai richiedenti in qualità di eredi.
Da nessuna parte di quel documento però è scritto il come il defunto sia arrivato ad ottenere la proprietà.

L'estratto tavolare riporta i nomi degli eredi nell'appartamento che devo acquistare.

L'agenzia dice che sarà difficile e ci vorrà tempo per trovare il documento richiesto. Ipotizzava un tavolare ventennale.

Ma il tavolare non è un documento che accerta "il Titolo di provenienza". Riporta si tutta la storia dell'immobile e quindi indirettamente i vari passaggi, anzi è proprio scritta tutta la storia..., ma non è il titolo di provenienza. O sbaglio?

Ora sto aspettando di sentire Ing..
Ma se qualcuno sa darmi un'idea sui documenti che normalmente vengono richiesti dalle banche di Trieste...
 

Silvio Luise

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Come dice alessandro il notaio che ha aperto la successione dovrebbe ricavarne la provenienza.Se ti e' utile leggi :
CATASTO TAVOLARE
Il sistema catastale tavolare o catasto tavolare è uno dei due sistemi di Pubblicità Immobiliare utilizzato in Italia ed in particolare è applicato nelle province di Bolzano,Trieste,Gorizia ed in alcuni Comuni della provincia di Udine, Brescia (Magasa e Valvestino), Belluno (Cortina D'Ampezzo, Pieve di Livinallongo, Colle di Santa Lucia ).
Nel sistema tavolare i diritti reali sugli immobili vengono trasferiti tramite l'iscrizione nel libro fondiario (intavolazione) anziché, come previsto nel sistema di pubblicità immobiliare classico, attraverso la trascrizione dell'atto di compravendita.
Il libro fondiario è l'insieme di tutti i vari atti, registri e documenti, riferiti a tutti gli immobili di un comune, che vanno a formare tutte le variazioni di fatto e di diritto intervenute nell’ arco del tempo.
Nel sistema tavolare la consultazione viene effettuata esclusivamente tramite l'immobile mentre nel sistema pubblicitario classico la ricerca viene effettuata principalmente con i dati anagrafici del proprietario.
Per le provincie in cui vige il sistema tavolare non è possibile effettuare la consultazione mediante il sistema telematico ma è necessaria una consultazione manuale.
 
P

Paca

Ospite
Ho chiesto all'agenzia anche il documento di successione, fornendogli una nota che avevo trovato sul certificato di eredità. Nell'articolo veniva appunto detto che il discorso "tavolare" è una cosa in più che va fatta in seguito alla successione nelle città dove vige il tavolare.
Hanno chiesto al proprietario di portargli anche l'atto di successione, puntualizzando però con me, che a Trieste i notai usano solo il tavolare per gli accertamenti.
Il documento però a mi è stato chiesto dalla banca e quindi non hanno scappatoie: visto che è stato fatto devono darmelo.
Speriamo bene...
 

MaxMatteo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Io opero in Trentino quindi conosco il sistama Tavolare detto anche Libro Fondiario:
Parto dal presupposto che la Legge di L.F. della mia provincia coincida con quella di Trieste (?).
Cito testualmente "un diritto è esistente se inscritto".
Ciò significa che il ricorso in oggetto non è sufficiente perché per essere titolari del diritto di proprietà congiunto questo DEVE essere inscitto al Libro Fondiario. Per far ciò occorre andare da un Notaio o un Avv.che per conto dei coerede presenti L'ISTANZA di INTAVOLAZIONE del dir. di proprietà, istanza che deve essere accolta dal Conservatore del LF del territorio di competenza ed essere quindi iscritta (tempo medio 60gg) seppur al momento della presentazione dell'istanza ad essa venga attribuito un numero progressivo (cd. piombo) che rimandi l'avvenuta nascita del diritto a tale data.
Solo con il diritto di proprietà iscritto al LF a nome dei coeredi essi possono poi stipulare un eventuale atto di vendita a favore di terzi. Chiamasi principio del "predecessore tavolare" art. 21 Legge Tavolare.
Spero di essere stato d'aiuto
 

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