bonapisca

Nuovo Iscritto
Salve.
La mia situazione è questa: mio suocero sta dando a mia cognata una casa di sua proprietà non in donazione ma vendita. Volevo sapere se alla divisione degli altri beni mia cognata parteciperà come se questa casa non l'avesse mai ricevuta o le spetterà meno visto che ha già ricevuto qualcosa da mio suocero. Grazie
 

bonapisca

Nuovo Iscritto
Grazie per la risposta. Volevo chiederLe a questo punto cosa posso fare prima che sia troppo tardi. Mi spiego meglio: è possibile dopo la vendita rivalermi su lei se la vendita che fanno è una "falsa vendita"? Grazie
 

Tommaso Badano

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie per la risposta. Volevo chiederLe a questo punto cosa posso fare prima che sia troppo tardi. Mi spiego meglio: è possibile dopo la vendita rivalermi su lei se la vendita che fanno è una "falsa vendita"? Grazie

Non sono un esperto ma sono cose già viste. Bisognerebbe poter dimostrare che non vi è stata effettiva transazione di denaro. Se la transazione di denaro è avvenuta il bene resta regolarmente acquistato e non va in successione (andrà invece in successione, se ci sarà ancora, il denaro con il quale è stato pagato il bene). Tanti anni fa si potevano fare finte compravendite più facilmente perché il notaio non registrava i passaggi di denaro: oggi come oggi, registrando ogni assegno, diventa più difficile. Si potrebbe forse pagare con assegni che poi non vengono riscossi? Se così fosse arrivando in giudizio si potrebbe chiedere di verificare se il denaro è poi stato trasferito realmente. O, a successione aperta, chiedere in sede stragiudiziale ai coeredi di dimostrare l'avvenuto pagamento e il regolare accredito dell'importo sul conto del de cuius (importo che entrerà in successione al posto dell'immobile) per evitare di andare in giudizio.
 
G

giorsi68

Ospite
Un indice probatorio della volontà di lesione della quota (futura) di legittima è la congruità del prezzo di compravendita rispetto al valore di mercato.
In altre fattispecie, se questo scende oltre un quarto rispetto al valore reale, la vendita viene invalidata giudizialmente (revocatoria).
L'indagine ulteriore, nel caso si voglia ricondurre l'operazione nell'alveo della casistica della donazione indiretta (cfr. art. 769 c. c.), è sull'origine del denaro usato per pagare il prezzo.
All'apertura della futura successione occorrerà fare una collazione e calcolare le quote, da qui agire per la riduzione.
Tutti termini tecnici che il suo legale avrà modo di spiegare meglio di come si possa fare usando questo tipo di canale di comunicazione.
Saluti
 

Nicola71

Membro Ordinario
Professionista
La vendita per avere efficacia deve essere effettuata per forza di cosa con un passaggio di denaro, e in questo caso non ci può essere modo per far rientrare il bene nell'asse ereditario.
Comunque se viene fatta un vendita sicuramente prima dell'atto notarile oppure dopo, ci sarà una donazione di denaro a favore della cognata per ritornare in possesso della somma della compravendita.
In conclusione ci sono sentenze della cassazione in cui stabiliscono che una vendita effettuata con la dimostrazione del passaggio di denaro, il bene viene escluso dall'asse ereditario
 

Giulina

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Nessuno crede che la donna faccia un mutuo e paghi la casa ?
Dobbiamo sempre e solo pensare che si facciano "finte" vendite ?
Ci sara' un mutuo, un assegno che qualcuno verserà al venditore ?
E se lui ha bisogno di soldi e lei compera veramente ?
Bonapisca, si offra di comperare lei se forse lui ha bisogno di soldi . Tanto, vendere a lei o a sua cognata per lui sara' uguale . Se fa problemi forse ha ragione anche lei a dubitare .....
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Esiste anche la vendita con obbligo di assistenza.
Si attua con il versamento di una piccolissima somma e la differenza la si pareggia con l'assistenza in vita.
Atto di compravendita validissimo ed inattaccabile da chiunque.
 

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