SELDANA

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Professionista
Salve,
ho acquistato un rustico con rogito entro il 30.01.2012 e nel frattempo sto
vendendo la mia casa,se non ce la facessi a venderla entro la data del rogito di acquisto della
nuova non potrei godere delle agevolazioni prima casa non c'e' nessuna possibilita'
di evitare di acquistare il nuovo immobobile come seconda casa ?
Grazie
SAluti
 
A

Abakab

Ospite
Se hai già chiesto le agevolazioni sulla casa attualmente in tuo possesso no, non ci sono alternative devi venderla prima.
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Se hai già chiesto le agevolazioni sulla casa attualmente in tuo possesso no, non ci sono alternative devi venderla prima.
vero....tra l'altro, nel momento in cui acquisti la nuova prima casa, le imposte pagate sulla "vecchia" ti vengono scalate da quelle sulla nuova (credito d'imposta)...
visto che mancano 5 mesi, valuta se è il caso (e in che misura) di rivedere il prezzo a cui stai vendendo.
il principale requisito per acquistare come prima casa è quello di non avere altri immobili di proprietà nè diritti sugli stessi, neanche per quota, su tutto il territorio italiano, quindi un'escamotage potrebbe essere quello di intestare il vecchio immobile a terzi (madre, padre o figlio)....
hai 2 inconvenienti: il primo, forse più ovvio, che probabilmente i soldi della vendita ti servono per acquistare; il secondo, che se fai una donazione potresti avere poi problemi nella vendita......se ritieni di poter valutare questa opzione, parla con un notaio e fatti consigliare
 

donatella 75

Membro Attivo
Agente Immobiliare
no, a meno che .... tu non sia coniugata, in separazione dei beni (o fare la separazione dei beni) e fai la donazione (vendita meglio) del tuo 50 % in modo da toglierti intestazioni... ma non so quanto ti convenga, un rustico potrebbe avere una rendita molto bassa.... chiedi ad un notaio, fatti fare dei preventivi!:)
 

elylu

Membro Attivo
Privato Cittadino
In base al Decreto del 17 dicembre 2010, n. 256 (pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2011), è in vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

I mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
1. età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
2. un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3. non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
In base al Decreto del 17 dicembre 2010, n. 256 (pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2011), è in vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

I mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
1. età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
2. un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3. non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati
scusami ma questo non c'entra........la domanda era sulle imposte d'acquisto, questi che hai postato, invece, sono i requisiti del bando per l'accesso ai contributi sul mutuo................
l'unico modo per accedere all'imposta agevolata prima casa è non essere proprietario o titolare di altri diritti reali su immobili, neanche per quota, nel comune e su tutto il territorio italiano.
 

elylu

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusate....io per agevolazione prima casa intendo tutte le agevolazioni che girano attorno all'acquisto del primo immobile.il mio post era per sottolineare cosa la legge intende per PRIMA CASA tutto qui.
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
hai dimenticato: acquistati con agevolazione prima casa
vero in parte....l'acquirente dichiara:
- di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
- di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
il requisito dell'acquisto precedente di prima casa vale solo per immobili sul territorio italiano FUORI dal comune del nuovo immobile......
per esempio in caso di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge si ha comunque diritto all'agevolazione, idem in caso di acquisto di immobile attiguo con lo scopo di unificarlo..

Aggiunto dopo 1...

Scusate....io per agevolazione prima casa intendo tutte le agevolazioni che girano attorno all'acquisto del primo immobile.il mio post era per sottolineare cosa la legge intende per PRIMA CASA tutto qui.
non ti preoccupare....il mio era un appunto solo per evitare confusione...;)
 

tytty

Membro Junior
scusate se mi intrometto , ma il discorso mi interessa, posso porvi una domanda( altrimenti apro un altro post) : se io sono proprietaria al 50% con mio fratello di un immobile di cui ho già usufruito delle agevolazioni fiscali , ma nell" appartamento ci abitano i miei genitori ( e x il momento anche io) e decidessi di creare un nucleo familiare ma ovviamente non mi è possibile nell'appartamento attuale x ovvie ragioni , x cui costretta ad acquistare un nuovo appartamento x abitare con il mio compagno , posso usufruire ancora delle agevolazioni ?
grazie
 

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