Ducaa

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Ciao a tutti,

Sto per vendere un appartamento in un condominio, dove sono appena iniziati i lavori per il rifacimento della facciata, approvati anche da me in una precedente assemblea. Ho parlato con l'amministratore e mi ha detto che le spese che verranno sostenute per il rifacimento della facciata saranno a mio carico e fin li, ne ero a conoscenza, ma che solo il nuovo proprietario potra' detrarre queste spese e non io?! E' così? C'e qualcosa che posso fare prima del rogito?

Grazie mille
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
Ciao a tutti,

Sto per vendere un appartamento in un condominio, dove sono appena iniziati i lavori per il rifacimento della facciata, approvati anche da me in una precedente assemblea. Ho parlato con l'amministratore e mi ha detto che le spese che verranno sostenute per il rifacimento della facciata saranno a mio carico e fin li, ne ero a conoscenza, ma che solo il nuovo proprietario potra' detrarre queste spese e non io?! E' così? C'e qualcosa che posso fare prima del rogito?

Grazie mille

no. detrai solo che hai pagato prima del rogito.

Detrazione del 36% fruibile anche dall’acquirente
Con risoluzione di data 1 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di vendita di un immobile facente parte di un complesso immobiliare che è stato oggetto di ristrutturazione, il diritto di usufruire della detrazione del 36% dall’IRPEF, come prevista dall’art. 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, si trasferisce all’acquirente, per le quote non ancora maturate, anche se il vecchio proprietario non ha sfruttato l’agevolazione.
Si tratta di un principio che, già pacifico per quanto riguarda la detrazione delle spese sostenute dal privato proprietario dell’immobile, è stato esteso anche al caso della detrazione per la ristrutturazione di interi fabbricati da parte di imprese edili, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
 

Ducaa

Nuovo Iscritto
Professionista
Grazie mille!

Ma nel caso io non pagassi piu' le spese che cosa succede?

Posso stabilire in sede di rogito che invece ne usufruisco io?

Ho sentito parlare di sentenze della cassazione a favore dei vecchi proprietari!
 

AntonioPa

Membro Attivo
Privato Cittadino
, ne ero a conoscenza, ma che solo il nuovo proprietario potra' detrarre queste spese e non io?! E' così? C'e qualcosa che posso fare prima del rogito?

Grazie mille

E' come ti ha detto l'amministratore. La normativa (e la prassi amanata dall'AdE) è molto chiara. La detrazione, in caso di vendita dell'intera quota di proprietà, spetta per un determinato anno d'imposta a chi risulta proprietario al 31 dicembre di quell'anno. Per le spese sostenute nel 2010 la detrazione spetterà quindi a chi risulterà proprietario al 31/12/2010.
E' implicito che nel prezzo di vendita bisognerà tener conto di questa situazione.
 

Ducaa

Nuovo Iscritto
Professionista
quelle per il rifacimento della facciata.

Posso stabilire in sede di rogito che invece ne usufruisco io?

Ho sentito parlare di sentenze della cassazione a favore dei vecchi proprietari!
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
quelle per il rifacimento della facciata.

Posso stabilire in sede di rogito che invece ne usufruisco io?

Ho sentito parlare di sentenze della cassazione a favore dei vecchi proprietari!

ma stai sbagliabdo a voler agire cosi'.
la sentenza di Cassazione ha stabilito che le deve pagare chi era proprietario al momento dell'approvazione dei lavori in assemblea.
tu devi pagare queste spese anche se nel frattempo prima di finirle di pagare riesci a vendere.
tutto scritto nero su bianco...............andresti nei guai e perderesti con tutte le spese giudiziali a tuo carico.
Cassazione con una recentissima pronuncia ordinanza del 3 dicembre 2010 n.24654 ha stabilito con l' ordinanza citata , almeno per quanto riguarda “ i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni “ che tutta la spesa vada imputata a colui che risulta proprietario all’atto della delibera di approvazione della spesa.
in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio , nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ. “In sintesi: Se le parti contrattualmente non accennano alla problematica, le spese di cui in premessa competeranno al venditore ; diversamente le parti potranno accordarsi diversamente . Nell’uno e nell’altro caso la questione ha valore “interno”. Per quanto riguarda i rapporti “esterni” con il condominio, l’amministratore ( anche in forza della sentenza di cassazione del 9 novembre 2009. numero 23686 ) è tenuto a richiedere il pagamento delle spese al compratore , ossia a colui che all’atto della pretesa risulta proprietario , prerogativa che fa il paio con l’ art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, salvo in entrambe i casi, rivalersi sul venditore in seconda battuta.
 

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