linda251

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buonasera, un informazione:
per fare il rinnovo annuale del contratto, trattasi questo del secondo anno, quanto tempo c'è a disposizione per il pagamento dell'F 23??? 20 o 30 giorni?? e se si superano in quale misura devono essere corrisposte le sanzioni???
Grazie
 

angelhouse

Membro Ordinario
Il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti.
Il pagamento dell'annualità successiva va effettuato entro il ventesimo giorno dalla data di scadenza annuale.
SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO
Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997).
Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse:
versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno: soprattassa del 15%;
versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno: soprattassa del 20%;
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%.
sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo sull'imposta dovuta
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
cè un piccolo refuso angelhouse, il pagamento dell'imposta va fatto entro i 20 giorni e registrato nei trenta, il rinnovo successivo entro i trenta giorni:ok::ok:
 

angelhouse

Membro Ordinario
1. La registrazione

I contratti di locazione vanno registrati con relativo pagamento dell'imposta di registro entro 30 gg dalla data di stipula presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio o presso un intermediario telematico (commercialista). Il vantaggio della registrazione presso l'intermediario e' quello di ottenere entro 24 ore il numero di registrazione.

sono soggetti a registrazione tutti i contratti relativi ai beni immobili di durata superiore a 30 giorni come previsto dalla L. 449/97, art. 21 co.18

2. Termine per il pagamento
Il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti.
Il pagamento dell'annualità successiva va effettuato entro il ventesimo giorno dalla data di scadenza annuale.

3. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REGISTRAZIONE
Il pagamento spetta al locatore ed al conduttore in parti uguali, quindi al 50%, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera imposta.


4. come calcolare l'imposta di registro

sull'importo della locazione annuale, si deve pagare l'imposta di registro ogni anno entro 30 gg dalla data di stipula nella misura del 2%, l'importo minimo da pagare ammonta a' € 67,00. sulla cauzione si paga lo 0,50% non si paga se inferiore a lire 10.000 - pari a euro 5,16

sui canoni canoni soggetti ad IVA, va pagata l'imposta fissa di di €51,65 elevata a 67,00 dalla legge finanziaria 2005, con decorrenza 01/01/2005

n.b. l'importo minimo dell'imposta di registro di €51,65 e' stato elevato a 67,00 dalla legge finanziaria 2005 con decorrenza 01/01/2005

l'imposta di registro va pagata su modello f23 , si puo' scaricare da questo sito nella sezione f23-f24, e si utilizzano i seguenti codici:

115t prima annualita' (la prima volta)

112t annualita' sucessive

107t se si vuole pagare tutte le annualita' in unica soluzione

964t diritti

causale rp

i codici delle agenzie delle entrate

codice ufficio del registro : ad esempio napoli d23 - caserta re5 (n.b. ora bisogna inserire il codice dell'agenzia delle entrate competente)

5. disdetta anticipata

nel caso in cui il contratto si sciolga anticipatamente bisogna pagare 67,00 euro all'ufficio del registro con codice tributo 113t causale rp, e fare una comunicazione all'ufficio:

ai fini delle imposte dirette invece, il canone non riscosso puo' non essere dichiarato solo se lo sfratto e' convalidato dall'autorita' giudiziaria, prima della presentazione della dichiarazione in caso contrario bisogna dichiarare i canoni, e in seguito o chiedere il rimborso oppure usufruire di un credito d'imposta pari ai canoni non riscossi, da utilizzare nella dichiarazione dei redditi successiva circolare min. 150 del 7/7/99
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Insito per un refuso di angelhouse dal suo post precedente x registrazioni contratti, inizio contratto tassa da pagare entro 20 gg. e registrare all'agenzia delle entrate entro 30 gg. anni successivi pagare f.23. entro 30 gg. dopo la scadenza
 

angelhouse

Membro Ordinario
Ciao adimecasa, guarda che provabilmente da poco le modalità di tassazione sono quelle sopra esposte, comunque mi riservo di accertare il tutto e appena ho conferma definitiva ti faccio sapere.

Per Umberto scusa il maiscolo postato.

Aggiunto dopo 13 minuti...

Fonte: D.lgs. 23/2011 art.3, Provvedimento Agenzia delle entrate 55394/2011 del 7/4/2011 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/5/2011 (differimento termini di pagamento) e Circolare Agenzia delle entrate n.26E del 1/6/2011.

Da fare sempre: Registrazione del contratto
Come gia' detto, i contratti di affitto che hanno durata superiore ai 30 giorni vanno registrati.
E' bene, per cominciare, fare chiarezza sul termine utile di registrazione. Secondo quanto prevede all'art.13 il testo unico sopra citato, questa dev'essere effettuata entro 20 gg dalla stipula nel caso di contratti formati in Italia, ed entro 60 gg per i contratti formati all'estero.
In realta', considerando che la registrazione segue il pagamento dell'imposta di registro e che per pagamento il termine e' di 30 giorni dalla stipula, si considera valido quest'ultimo termine per ambedue gli adempimenti (Ministero delle Finanze circolare n.207/E del 16/11/00).
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti.
Il pagamento dell'annualità successiva va effettuato entro il ventesimo giorno dalla data di scadenza annuale.
SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO
Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997).
Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse:
versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno: soprattassa del 15%;
versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno: soprattassa del 20%;
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%.
sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo sull'imposta dovuta

Mi pare che i dati non siano aggiornati.

Dall'annuario 2010 si legge:
- termine registrazione: 30gg dalla stipula
- termine del pagamento annuale, risoluzioni, proroghe e cessioni: 30gg dalla data di scadenza
- termine presentazione copia f23 all'AdE, (in caso di risoluzioni, proroghe, cessioni): 20gg dalla data di pagamento.

Sanzioni: queste sono variate nel corso degli anni successivi: la guida alle locazioni del 2007 riporta sanzioni più alte di quelle dell'annuario 2010. Non sono a conoscenza di più recenti modifiche.

Secondo l'annuario del contribuente 2010, esse sono distinte a seconda che siano accertate o che si operi il ravvedimento operoso preventivo.:

>> SE NON SI REGISTRA IL CONTRATTO: SANZIONI E RIMEDI
LE SANZIONI PER L’OMESSA REGISTRAZIONE
L’omessa registrazione del contratto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. Ma anche
il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro su
annualità successive sono delle violazioni di carattere fiscale soggette a sanzione.
Di seguito si riporta una tavola con le sanzioni per le violazioni sui contratti di locazione:
COME RIMEDIARE MEDIANTE RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il “ravvedimento operoso” è un istituto che consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici
limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell’applicazione delle norme tributarie.
Violazione Sanzione
Omessa registrazione del contratto Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
Dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta
Tardivo versamento dell’imposta 30% dell’imposta versata in ritardo
Parziale occultamento del canone
Esempio
Se il valore catastale dell’immobile dato in locazione è di 120.000 euro, il canone mensile non è soggetto
ad accertamento se l’importo indicato in contratto è almeno pari a 1.000 euro (infatti, moltiplicando
1.000 euro per 12 mesi si ottiene un totale di 12.000 euro e cioè un ammontare pari al 10 per
cento del valore catastale).
ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

3. REGISTRARE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE
In base al tipo di violazione commessa, versando l’eventuale imposta dovuta si può usufruire, a seconda
dei casi, della riduzione o dell’annullamento delle sanzioni.
La regolarizzazione avviene proprio con il pagamento (anche non contestuale):
• delle somme dovute a titolo di imposta;
• della sanzione amministrativa, comunque ridotta (il codice da indicare nel modello F23 è 671T);
• degli interessi di mora, calcolati giornalmente al tasso legale annuo.
Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di
locazione che il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e
cessione degli stessi.
Tardiva registrazione del contratto
La violazione relativa all’omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata:
• entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che si paghi l’imposta dovuta, gli
interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al 10 per cento (1/12 di 120 per cento) dell’imposta dovuta
o dell’imposta in misura fissa – e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la
registrazione;
• entro un anno dal termine di scadenza previsto, purché si versi l’imposta dovuta, gli interessi di mora
e la sanzione ridotta – pari al 12 per cento (1/10 di 120 per cento) dell’imposta dovuta o dell’imposta
in misura fissa – e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la registrazione.
Tardivo pagamento dell’imposta
Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, di un pagamento d’imposta dovuto,
ad esempio, per i versamenti successivi alla prima annualità, per la proroga, la cessione o la risoluzione
di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all’imposta non pagata:
• una sanzione del 2,5 per cento dell’imposta dovuta (1/12 del 30 per cento) e gli interessi di mora, se
il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
• una sanzione del 3 per cento dell’imposta dovuta (1/10 del 30 per cento) e gli interessi di mora, se
eseguito entro 1 anno dalla scadenza prevista.
ATTENZIONE

Nota: il copia incolla potrebbe non essere stato eseguito a dovere. Comunque l'annuario dovrebbe essere ancora disponibile sul sito.
 

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