pm66

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve, desidererei sapere se l'amministratore di un condominio può mandare la comunicazione di convocazione dell'assemblea straordinaria ad un condomino via fax e solo 2 giorni prima della data.

Saluti Maurizio.
 

Architetto

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Professionista
Ai sensi dell'art. 66 del CC.: "...l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L' avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza...".
Per quanto riguarda il fax... è attualmente uno strumento approvato come mezzo comunicativo ed autorizzato, percui il fax è accettabile, perchè ha possibilità di giustificare la trasmissione...inoltre ora è ammissibile anche a mezzo mail, purchè sia trasmessa in PEC....:)
Spero esserti stato d'aiuto...;)
 

altit

Membro Attivo
Professionista
La trasmissione via PEC è valida solo se l'indirizzo email di destinazione è PEC?
O basta solo che sia PEC l'email dell'amministratore di condominio?
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
......pec su pec.............:risata::risata::risata:

.entrambi devono essere pec

il codice non prevede una modalità di convocazione, si può fare anche a voce
ma affinchè la convocazione non sia annullabile, il condominio DEVE dimostrare di aver convocato il condomino

la pec dell'amministratore è sufficente come prova, non è necessario che sia pec quella del condomo penso che se c'è la richiesta scritta del condomino d'essere convocato con mail, anche se il condomino non ha la pec, la convocazione è valida e con la sua pec l'amministratore può dimostrare di aver convocato.
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
Al momento dell'invio di una mail PEC il gestore PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata. In egual modo il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta. In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel sistema PEC è possibile disporre, presso i gestori del servizio, di una traccia informatica avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per un periodo di trenta mesi, secondo quanto previsto dalle normative sotto citate. Dal punto di vista dell'utente, una casella di posta elettronica certificata non si differenzia da una casella di posta normale; cambia solo per quello che riguarda il meccanismo di comunicazione sul quale si basa la PEC e sulla presenza di alcune ricevute inviate dai gestori PEC mittente e destinatario.
La posta elettronica certificata, infatti, per essere tale, deve seguire le regole fissate dal DPR 68/2005 e dalle successive regole da esso previste. Queste norme, insieme ad altre (in particolare il Codice dell’Amministrazione Digitale), ne stabiliscono la validità legale, le regole e le modalità di utilizzo. In particolare:
Il servizio può essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso il CNIPA che è l’organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata.
Per la PEC devono essere usati domini dedicati (un dominio di PEC non contiene caselle email non-PEC).
Ogni gestore PEC nel rispetto della norma deve sottoporsi ad una serie di test d'interoperabilità, espressamente individuati e disponibili sul sito ufficiale del CNIPA[3]. I test d'interoperabilità vengono eseguiti per valutare la correttezza tecnico/funzionale del servizio di PEC erogato dal gestore. Come indicato nella documentazione ufficiale sono presenti espliciti test per verificare l'invio e la ricezione con caselle di posta elettronica tradizionale. Si ricorda che le regole tecniche PEC, allegate al Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, prevedono la gestione di messaggi di posta elettronica tradizionale, tanto che viene definita una apposita busta di trasporto atta a contenere e-mail provenienti da indirizzi di posta non PEC. Inoltre la ricevuta di accettazione, emanata all'atto dell'invio, evidenzia la tipologia di indirizzi di posta con apposite diciture (es. Posta Certificata - Posta non Certificata). Chiaramente, l'eventuale destinatario non PEC, pur ricevendo correttamente il messaggio, non sarà in grado di generare gli avvisi di avvenuta/mancata consegna.

Aggiunto dopo 3 minuti...

...........l'ultima frase mi fà pensare pec.su pec................:risata::risata::risata::risata:
 

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