L'iter è lo stesso ma non è una prelazione , per gli immobili residenziali non è prevista la prelazione salvo se non espressamente concordato in contratto, come si evince dall'art. 3, lettera g, della Legge 431 del 1998, in caso di vendita dell'immobile o in caso di nuova locazione nei seguenti casi :
Il conduttore ha diritto di prelazione quando, alla prima scadenza contrattuale quattro anni in caso di di contratto libero o tre anni in caso di contratto concordato, il locatore si avvalga della facoltà di diniego del rinnovo del contratto perché intende vendere o ristrutturare l'immobile ovvero :
- intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione; va a riguardo precisato che l'art. 1, comma 10, D.M. 30/12/2002, è intervenuto a stabilire che "E' nella attribuzione esclusiva del proprietario dell'immobile la facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile con le modalità previste dagli artt. 38 e 39 L. 27 luglio 1978, n. 392.
- l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che richiede importanti lavori per cui la permanenza del conduttore è di ostacolo quali la demolizione e/o ricostruzione o importanti lavori che ne assicurino la stabilità;
- l'immobile si trova in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, demolizione o radicale trasformazione al fine di realizzare nuove costruzioni, oppure se situato all'ultimo piano, per eseguire sopraelevazioni che per motivi tecnici o di sicurezza richiedono lo sgombero dell'immobile condotto in locazione.
Nel primo caso (vendita dell'immobile) il conduttore ha il diritto di essere preferito, a parità di condizioni, agli altri eventuali acquirenti dell'immobile, mentre negli altri due casi il conduttore ha diritto di prelazione (a parità di condizioni, agli altri eventuali aspiranti conduttori) se il proprietario al termine dei lavori, intende cedere nuovamente in locazione l'immobile.