chana

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
salve se in un appartamento che sto affittando c'è il salvavita ma non è stato adeguato alle 46/90 l'impianto è comunque a norma secondo i termini di legge? una frase del genere nel contratto è sufficiente?

Il locatore rende edotto il conduttore che l’impianto elettrico esistente nel locale affittato è dotato di salvavita ma non essendo stati fatti lavori di manutenzione straordinaria non è stato adeguato ai sensi della legge n° 46/1990, decreto legislativo n° 626/1994 e successive integrazioni e modificazioni. Il conduttore ne prende atto e si impegna alla sua manutenzione ordinaria.

consigliate anche la frase successiva
escludendo dalla propria responsabilità i casi di malfunzionamento per difetti dovuti a vetustà e/o vizi dell’impianto elettrico
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ora c'è la 37/2008 e ciò non vi esime dalle responsabilità
Il fatto che ci sia il salvavita o il differeziale ? termico non significa essere in regola tanto più se la "messa a terra" non esiste o non viene periodicamente verificata.
Se si tratta di un condominio sicuramente avete la "messa a terra", sta solo verificare da quando (sicuramente dopo il '90)
Indipendentemente dalle responsabilità è opportuno provvedere periodicamente alla verifica del buon funzionamento della messa a terra (ogni 5 anni)
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
In materia di Sicurezza sul Lavoro la L. 626 è stata da tempo sostituita dai D. Lgs. 81/2008 e 106/2009 s.m.i.
Non credo si trattati di rapporto di lavoro o ambienti di lavoro, quindi può eliminare questi riferimenti
Verifichi invece se la messa a terra è in regola (amministratore) e se l'impianto è "ancora in sicurezza" ( costa poco, anzi nulla se richiede preventivi)
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
L’art. 35 del D.L. 25 giugno 2008, n°112 ha abrogato l’art.13 del D.M. 37/2008 che aveva previsto l’obbligo di consegna o di allegazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla sicurezza degli impianti in caso di locazione o di compravendita di un immobile abitativo o non abitativo.

Dal punto di vista giuridico, in riferimento al disposto dell’articolo abrogato, occorre ora osservare che:

a) Concedere o aver concesso in locazione un immobile con impianti mancanti dei requisiti di sicurezza può essere motivo di responsabilità in caso di incidente, e ciò a prescindere dall’intervenuta abrogazione della norma in questione;

b) Il locatore non è tenuto a garantire gli adeguamenti di legge degli impianti relativi all’immobile locato, limitandosi l’art. 1575 del codice civile a stabilire che il locatore deve “consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e mantenerla in istato da servire all’uso convenuto”. L’immobile conserva comunque la sua commerciabilità, in quanto una norma portata da un decreto ministeriale non può modificare norme civilistiche, ponendo fuori dalla contrattazione tutti gli immobili sforniti della dichiarazione di conformità;

c) Non sorge alcun obbligo di adeguamento degli impianti preesistenti in nessuna tipologia di fabbricato: la nota ministeriale, una volta tanto, è chiarissima nell’evidenziare che non esistono norme rintracciabili nel D.M. (ma neanche altrove) che pongano, un generale obbligo di adeguamento degli impianti preesistenti che siano conformi alle norme di sicurezza applicabili all’epoca della loro realizzazione. Naturalmente, qualora l’impianto non fosse a norma neppure in relazioni ai dettami di sicurezza vigenti all’epoca della sua realizzazione, vi sarà un obbligo di adeguamento comunque indipendente dalla commerciabilità dell’immobile.

Dal punto di visto contrattualistico, occorre osservare che:

Indipendentemente dal fatto che l’impianto elettrico sia a norma (non vorrei sbagliarmi, ma mi pare di ricordare che gli impianti elettrici dei vecchi immobili siano conformi alla legge se dotati del solo differenziale termico), è buona norma che il locatore, in presenza di una o più carenze dell’immobile, specifichi in modo estremamente chiaro l’oggetto delle obbligazioni contrattuali che va a pattuire con il suo conduttore, escludendo, quindi dal contratto prestazioni che l’immobile non è in grado di fornire. E’ evidente che, in tal caso, non si è in presenza di un’esclusione di responsabilità per presunte prestazioni dell’immobile, ma di prestazioni che in contratto vengono espressamente escluse dalle parti. Una precisa, dettagliata descrizione dell’impianto nel verbale di consegna dell’appartamento, con particolare riferimento alla vetustà dell’immobile, all’efficienza dell’impianto elettrico e alla sua capacità di effettuare determinate prestazioni, consentirà al locatore di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge o da eventuali riduzioni del corrispettivo proprio per la presenza di originarie carenze dell’immobile locato.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
vero tranne per la rispondenza o BIRI prevista dal dm.37/2008
In caso di cortocircuito - incendio, potrà esserci un concorso di colpa sempre che nel contratto, non vi siano clausole vessatorie..
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
In materia di sicurezza degli impianti, il nuovo Dm 37/2008, all'articolo 7, comma 6, prevede che nel caso in cui la «dichiarazione di conformità» di cui ai commi precedenti non sia più reperibile o non sia mai stata prodotta dalle imprese installatrici (ferme restando, per queste ultime, la responsabilità pecuniaria prevista dall'articolo 15 del Dm in esame), tale documento venga sostituito da una «dichiarazione di rispondenza», purché si tratti di impianti installati antecedentemente il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del Dm medesimo). La «dichiarazione di rispondenza» si differenzia dalla «dichiarazione di conformità» principalmente per quanto riguarda i soggetti competenti a rilasciarla. Può, infatti, essere redatta, previo incarico da parte del proprietario dell'immobile e a seguito di sopralluoghi e accertamenti tecnici: o da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale, secondo le specifiche competenze tecniche richieste in relazione al singolo impianto; oppure, per gli impianti diversi da quelli indicati nell'articolo 5, comma 2, del Dm in esame, da un soggetto che da almeno cinque anni è responsabile tecnico di un'impresa abilitata a operare nel settore tecnico a cui si riferisce l'impianto (indipendentemente da ogni considerazione relativa all'impresa installatrice).Per quanto concerne il contenuto specifico che la «dichiarazione di rispondenza» deve avere, il Dm 37/2008, a differenza di quanto fatto per la «dichiarazione di conformità» tramite gli Allegati I e II, non fornisce un preciso modello da seguire. È verosimile, pertanto, ritenere che i soggetti abilitati a rilasciare le «dichiarazioni di rispondenza» possano prendere a riferimento l'Allegato II, previsto per i casi in cui la «dichiarazione di conformità» anziché essere resa direttamente dall'impresa installatrice, venga rilasciata successivamente dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Dichiarazione di Rispondenza.
Dichiarazione di un impianto non rilasciato dalla ditta che l'ha installato, bensì da una ditta terza che si limita a dichiarare che l'impianto è rispondente alle normative.

NB
Poche ditte la fanno, perché è potenzialmente pericoloso controllare e certificare tutti i componenti elettrici (es. I cavi nascosti dentro i muri) installati da altri.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
È più facile di quanto pensiate
Esiste un apparecchio che inserito su una spina, verifica tutto l'impianto. Costa sui € 3.000,00. Un tecnico poi vede già aprendo una scatola lo stato e spessore dei fili ed è già in grado di farsi un idea
 

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