Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Se la finanziaria ha erogato ad es. 100.000 euro di finanziamento, e l'immobile viene venduto all'asta a 30.000 euro, il perito risponde per la differenza di 70.000 euro ??
se ha erogato all'80% il valore di stima iniziale dovrebbe esser stato 125.000€

differenza fra valore del credito iniziale (derivante dalla perizia iniziale) e valore recuperato finale dopo la vendita all'asta....
Valore del Credito 100.000 è diverso dal valore della perizia 125.000
Valore aggiudicazione all'asta 30.000

differenza tra credito erogato e valore dell'immobile a garanzia recuperato dalla vendita all'asta
Credito erogato 100.000
Valore aggiudicazione all'asta 30.000

quanto ho riportato sopra è per sottolineare l'importanza dell'uso di termini con significato comune e condiviso.

All'atto pratico non è corretto determinare il danno in 70.000, in quanto dal momento della perizia iniziale possono essere cambiate molte cose, in primo luogo il mercato, e l'insolvenza (determinata in questo caso con la vendita all'asta) non poteva di certo essere prevista dal perito in fase di erogazione del credito ...

poi siamo in Italia e tutto è possibile, anche trovare avvocati che sostengano, inizialmente, la tua tesi ma, come vedi, è possibile smontarla.

Preveniamo piuttosto che curare e quindi impariamo a fare perizie oggettive e verificabili ... in questo caso a tutto vantaggio del perito ;)
 

Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Il danno della banca è compreso nel rischio di impresa, come il guadagno a volte da usura . La banca quando guadagna non da mica un premio extra al professionista valutatore.
premi al valutatore non se ne sono mai visti, azioni contro il perito per valutazioni sospette invece SI.:confuso:
Molti periti sono in prigione :occhi_al_cielo: altri hanno procedimenti in corso :triste:

Il rischio d'impresa, nel caso in esame, si basa su una prestazione professionale esterna, di un professionista bene viso, fidato ... e se la banca riesce a dimostrare che la perizia non è corretta ... il perito DEVE essere in grado di difendersi adeguatamente :fiore:

il danno economico subito dalla banca si trasferisce poi inevitabilmente sulla restrizione del credito ...
quindi molti sono i motivi per fare una perizia "per bene" e le possibilità ci sono. Questo vuol dire che se non lo fa il perito la verifica "per bene" la può fare il "verificatore", su metodo e dati utilizzati
 

zizou84

Membro Attivo
Professionista
Per cui il perito potrebbe rispondere solo della differenza tra valore periziato al momento della perizia e valore rivisto in base ad una revisione fatta allo stesso momento, corretto ??

però il danno che può avere la banca è maggiore a seguito di quell'errore....
 

Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Per cui il perito potrebbe rispondere solo della differenza tra valore periziato al momento della perizia e valore rivisto in base ad una revisione fatta allo stesso momento, corretto ??

però il danno che può avere la banca è maggiore a seguito di quell'errore....

l'errore è possibile rilevarlo, quantificarlo è un altro conto e su questo aspetto strettamente economico e legale, sinceramente, non ho esperienza.
azzardo un'ipotesi: siccome la perizia è determinante nell'erogazione del finanziamento la banca potrebbe anche chiedere tutto l'importo finanziato ... o forse anche di più ... mah!
Molto dipende pure da quanto richeisto dalla banca ...
Tieni presente, ripeto, che questa è solo una mia idea, supposizione, un pensiero a voce alta, niente di più ... come ti dicevo su questo aspetto non ho esperienza, prove, documentazione
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
POSTO QUESTA INTERESSANTE ( E MOLTO PERICOLOSA PER I PERITI ) Sentenza...
Conseguenze dell'incongruità della valutazione peritale di stima dell'immobile concesso in garanzia: nullità del mutuo fondiario a cagione del superamento dell'importo rispetto alla misura massima finanziabile? (Tribunale di Venezia, 26 luglio 2012)

La stima di un immobile redatta per individuare il limite di finanziabilità di un mutuo fondiario deve attenersi alle norme di cui all'art. 38, comma II, del d. lgs. n. 385/1993 ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 ed esprimere un prudente apprezzamento sulla futura negoziabilità dell'immobile. Il tecnico non deve limitarsi a stimare il possibile valore di realizzo o di mercato dell’immobile al momento dell’erogazione del finanziamento ma deve tener conto di tutte le circostanze che potrebbero modificarne il valore nel momento in cui debitore divenisse inadempiente e subisse l'esecuzione.
Non può essere messa in discussione la natura imperativa delle norme che disciplinano la concessione del credito fondiario, essendo tali norme poste a presidio non solo degli interessi del sistema bancario, ma anche del regolare andamento dell'economia, venendo in gioco interessi di natura pubblica. È, infatti, evidente che se gli istituti di credito erogano finanziamenti spropositati rispetto al valore dei beni posti a garanzia di tali finanziamenti, l’eventuale mancato recupero del credito arreca pregiudizio non solo agli istituti eroganti ma a tutto il sistema bancario nonché all'economia in generale.


In tema di mutuo fondiario, la violazione della normativa di carattere secondario di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993 ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 costituisce violazione di norme primarie, poiché è la stessa legge a demandare l'integrazione del precetto legislativo a dette norme secondarie. Ne consegue che il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario dà luogo alla nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c., dovendosi ritenere che la determinazione dell'importo massimo finanziabile attenga alla struttura del contratto stesso.
Emmo' so' pifferi !!!
 

Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
POSTO QUESTA INTERESSANTE ( E MOLTO PERICOLOSA PER I PERITI ) Sentenza...
Conseguenze dell'incongruità della valutazione peritale di stima dell'immobile concesso in garanzia: nullità del mutuo fondiario a cagione del superamento dell'importo rispetto alla misura massima finanziabile? (Tribunale di Venezia, 26 luglio 2012)

La stima di un immobile redatta per individuare il limite di finanziabilità di un mutuo fondiario deve attenersi alle norme di cui all'art. 38, comma II, del d. lgs. n. 385/1993 ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 ed esprimere un prudente apprezzamento sulla futura negoziabilità dell'immobile. Il tecnico non deve limitarsi a stimare il possibile valore di realizzo o di mercato dell’immobile al momento dell’erogazione del finanziamento ma deve tener conto di
di tutte le circostanze che potrebbero modificarne il valore nel momento in cui debitore divenisse inadempiente e subisse l'esecuzione.

Non può essere messa in discussione la natura imperativa delle norme che disciplinano la concessione del credito fondiario, essendo tali norme poste a presidio non solo degli interessi del sistema bancario, ma anche del regolare andamento dell'economia, venendo in gioco interessi di natura pubblica. È, infatti, evidente che se gli istituti di credito erogano finanziamenti spropositati rispetto al valore dei beni posti a garanzia di tali finanziamenti, l’eventuale mancato recupero del credito arreca pregiudizio non solo agli istituti eroganti ma a tutto il sistema bancario nonché all'economia in generale.

In tema di mutuo fondiario, la violazione della normativa di carattere secondario di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993 ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 costituisce violazione di norme primarie, poiché è la stessa legge a demandare l'integrazione del precetto legislativo a dette norme secondarie. Ne consegue che il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario dà luogo alla nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c., dovendosi ritenere che la determinazione dell'importo massimo finanziabile attenga alla struttura del contratto stesso.
Emmo' so' pifferi !!!

Conosco il caso, ho la sentenza ... ed è molto strana, sto cercando di trovare la perizia incriminata. Chissà cosa avrà mai combinato questo perito!

per risolvere questo "problema"
Il tecnico non deve limitarsi a stimare il possibile valore di realizzo o di mercato dell’immobile al momento dell’erogazione del finanziamento ma deve tener conto di tutte le circostanze che potrebbero modificarne il valore nel momento in cui debitore divenisse inadempiente e subisse l'esecuzione.
sai come ha ritenuto corretto procedere questo giudice?

Considerando scorretta la perizia del perito della banca perchè sono stati utilizzati dati di mercato ...
aspetta, ora viene il bello ...
Considerando corretta la perizia del perito della procedura perchè ha utilizzato quotazioni Nomisma e OMI .?!?!?!?!?!?!?!?!?!
ma vi rendete conto di cosa dicono?
Questi non sanno cosa scrivono e giudicano
I dati Nomisma e/o OMI (tralasciamo molte problematiche sulla loro affidabilità) contemplano al loro interno una quota previsionale di
tutte le circostanze che potrebbero modificarne il valore nel momento in cui debitore divenisse inadempiente e subisse l'esecuzione.
???

ma ci rendiamo conto di cosa scrivono in certe sentenze?

poi c'è pure dell'altro ...
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ci manca che le Banche adesso se la prendano con i periti perchè il valore attuale degli immobili non è più quello del periodo in cui è stata fatta la perizia...

Sono io che credo di vivere in un mondo di pazzi o effettivamente è andato in acqua il cervello a tutti ????
 

Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Ci manca che le Banche adesso se la prendano con i periti perchè il valore attuale degli immobili non è più quello del periodo in cui è stata fatta la perizia...

Sono io che credo di vivere in un mondo di pazzi o effettivamente è andato in acqua il cervello a tutti ????

la banca e qualsiasi altro committente possono prendersela con il professionista, è sempre stato e sempre sarà così, non è una novità ...

E' il professionista che si deve preoccupare di fare le cose per bene, in questo caso non ha niente da temere, diversamente ... spazio alla fantasia
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto