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Il codice del turismo è in vigore sono stati aboliti alcuni articoli.
Fonte: il sole24ore
http://www.diritto24.ilsole24ore.co...codice-del-turismo-per-eccesso-di-delega.html

"Sono diciannove gli articoli del Codice del turismo censurati dalla Corte costituzionale. In alcuni casi sono state bocciate singole parole o commi ma perlopiù la censura riguarda tutto l'articolo. La motivazione è sempre la stessa, lo Stato ha fatto un invasione di campo, ovvero ha accentrato funzioni legislative di competenza della regioni, travalicando la delega legislativa che consentiva solo riordinare le leggi esistenti i materia di turismo.

E cosi la scure del giudice delle leggi, con la sentenza depositata oggi 80/2012, è calata su un pacchetto consistente di norme. In particolare la decisione ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole "necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative" e "ed altre norme in materia", nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011». La questione di legittimità costituzionale sia sull'articolo 1 del Dlgs 79/2011 (che di fatto avrebbe annullato tutto il codice) che su diverse norme dell'allegato 1 (in sostanza su singoli articoli) era stata posta dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto.

La Consulta ha respinto la censura sull'intero provvedimento pur ricordando che «l'oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie ma ha accolto le contestazioni sulle singole norme». Ha invece accolto le contestazioni sulle singole norme perché «la delega non consentiva la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni» in materia di turismo. E allora l'articolo 2 che contiene «i principi della produzione del diritto in materia turistica» cade perché “si tratta di materia del tutto nuova" che incide sui rapporti Stato Regioni e fuoriesce dai limiti della delega. Peccano di "novità" anche gli articoli 3, sul turismo accessibile, 21 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio, 30, sulle agevolazioni per i turisti con animali al seguito e 68 sull'attività di assistenza del turista.


Mentre, tra gli altri, nel caso degli articoli 8 sulla classificazione delle strutture ricettive, 9 sulle strutture alberghiere, 10 sugli standard qualitativi delle imprese turistiche o 11 sulla pubblicità dei prezzi si tratta «accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni» anche alla luce dell'accordo tra Stato, Regioni e Province autonomo recepito con Dpcm 13 settembre 2002.
 

Mauage

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Agente Immobiliare
Grazie a tutti, in pratica se uno ha un alloggio piccolo e non lo affitta ad uso turistico ma a persone che per qualche giorno (meno di 30) hanno bisogno di un appoggio per esempio a livello lavorativo, deve controllare la normativa "affittacamere" di riferimento della sua regione ?
 

b62

Membro Attivo
Privato Cittadino
Grazie a tutti, in pratica se uno ha un alloggio piccolo e non lo affitta ad uso turistico ma a persone che per qualche giorno (meno di 30) hanno bisogno di un appoggio per esempio a livello lavorativo, deve controllare la normativa "affittacamere" di riferimento della sua regione ?
Direi che con la definizione turistico si intende una persona che risiede abitaulmente in un altra citta. Se uno è fuori per lavoro e va in un albergo.
Io non direi di verificare l'affittacamere, perche sicuramente si prala di camere mentre tu parli di intera casa, il consiglio è guarda la norma sul turismo della tua regione e vedi se c'è fra i casi affitto turisitico o similare, che magari ti rimanda alla legge nazionale sugli affitti. Fatta questa prima indagine poi per scrupolo verifica anche con il comune se ha norme in materia.

E' vero che la differenze fra turistico e transitorio è molto sottile.

Insomma come avrai capito ci vuole un po di pazienza per dipanarsi nelle semplici e chiarissime norme vigenti nel nostro paese.

Saluti
 

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