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Buongiorno, ho comprato una piccola casa e vorrei intestarla a mio figlio di 20 anni. Mi hanno consigliato di NON intestarla interamente a lui, ma , per garantirmi per un eventuale vendita futura non gradita, mi hanno consigliato di intestala per il 95 percento a lui e 5 percento a me. Esiste qualche altro modo per evitare che mio figlio venda la casa senza il mio consenso. Tenete presente che ho anche una figlia minorenne e non vorrei discriminarla.
 

Gioia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
C'è la possibilità di intestare la nuda proprietà al figlio e tenere l'usufrutto ma in questo modo non è possibile usufruire dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della "prima casa" e per quanto riguarda l'IMU si paga l'aliquota come se fosse una seconda casa e non quella più bassa riservata all'unica casa di proprietà esclusiva dove si risiede. Per tutelare la figlia minorenne, non si può far niente se non attendere la sua maggiore età ed intestare anche a lei una abitazione, per intestare un immobile ad un minorenne ci vuole l'intervento di un giudice tutelare, la prassi, per quanto ho sempre sentito dire è piuttosto complicata.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Buongiorno, ho comprato una piccola casa e vorrei intestarla a mio figlio di 20 anni. Mi hanno consigliato di NON intestarla interamente a lui, ma , per garantirmi per un eventuale vendita futura non gradita, mi hanno consigliato di intestala per il 95 percento a lui e 5 percento a me. Esiste qualche altro modo per evitare che mio figlio venda la casa senza il mio consenso. Tenete presente che ho anche una figlia minorenne e non vorrei discriminarla.
Non credo che questa intestazione mista ti garantisca di nulla.
Tuo figlio potrebbe riuscire a vendere il 95% e ti troveresti in comunione minoritaria con un estraneo. Conteresti 0.
Spero che esista un modo diverso e che qualcuno te lo consigli.
Tua figlia sarebbe danneggiata da una intestazione diretta al fratello, quale apparente acquirente. Cioè non avrebbe diritto a collazione ( ovviamente augurandoti 100 anni di vita ).
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non vedo come una comunione volontaria 95-5 impedisca al figlio di vendere o sciogliere la comunione.
Non conosco molta gente che spenderebbe 150.000 € (per esempio) per non avere l'esclusività dell'appartamento.
quel 5% garantisce al padre la possibilità di avere le chiavi e di poter disporre della casa al pari dell'acquirente del restante 95%
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Non conosco molta gente che spenderebbe 150.000 € (per esempio) per non avere l'esclusività dell'appartamento.
quel 5% garantisce al padre la possibilità di avere le chiavi e di poter disporre della casa al pari dell'acquirente del restante 95%
Secondo me sbagli. Nella gestione della comunione conta la maggioranza. Ed il figlio in qualunque momento può chiedere la divisione acquistando il 5% della madre con 7500 euro la madre è liquidata.
Lo stesso vale per chi acquista il 95% : divisione e mamma liquidata.
La madre può fare solo ostruzionismo.
Giuridicamente mi sembra sia così.

A me sembra un caso di tentativo di ridurre il costo dell'IMU e non tanto di generosità di mamma : dona ma non vuole donare. I tanti escamotage per non pagare l'IMU seconda casa.

Inutile stare a dire cosa può succedere negli anni : pignoramenti etc.
Un figlio, che conosco, ha usufruito di scoperto di c/c in banca.
Fatto il pieno, non ha pagato e gli hanno pignorato l'immobile ( anche lui al 95% ).

Ripeto questi sono palesi escamotages di evasione fiscale. Come tali non molto tutelati dalla legge.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Secondo me sbagli. Nella gestione della comunione conta la maggioranza. Ed il figlio in qualunque momento può chiedere la divisione acquistando il 5% della madre con 7500 euro la madre è liquidata.
Lo stesso vale per chi acquista il 95% : divisione e mamma liquidata.
La madre può fare solo ostruzionismo.
Giuridicamente mi sembra sia così.
mi sono informato meglio,
hai ragione:
cit:

La questione è regolata dalle ordinarie norme sulla comunione dei beni di cui agli artt. 1100 e segg. del codice civile, tuttavia con alcune particolarità legate allo status dei comunisti e alla circostanza della separazione in atto.

In linea di principio, qualora i comproprietari non si trovino in accordo circa la divisione del bene comune, ciascuno di essi può chiederne la divisione all'autorità giudiziaria (articolo 1111 del Codice civile). La divisione, in caso di beni immobili, può avvenire con tre modalità:
a) in natura, ove ciò sia possibile (ad esempio se l'immobile è composto da due unità abitative o comunque facilmente ricavabili e di pari valore);
b) con attribuzione del bene al comproprietario avente la quota maggiore, e con liquidazione in denaro della quota dell'altro comproprietario;
c) con vendita all'incanto del bene e conseguente divisione del ricavato tra gli aventi diritto (articolo 720 del Codice civile).
Non è previsto un diritto di prelazione sulla quota del comproprietario in caso di comunione ordinaria (mentre è previsto dall'articolo 732 del Codice civile per la sola ipotesi di comunione ereditaria, nel caso in cui uno dei coeredi decida di mettere in vendita la propria quota di eredità).
 

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