fabrizio64x

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti,
la ns. Comunità ha ricevuto una visita dell'ispettorato del lavoro e hanno inflitto una multa perchè l'impianto elettrico, dove venivano riposti gli attrezzi del giardiniere, non è a norma.
La mia domanda è:

Ma l'amministratore non deve controllare e far rispettare tutte le normative vigenti sia sulla sicurezzza che sulla amministrazione del condominio e/o comunità ?
L'amministratore può essere chiamato in causa per il pgamento della multa ?

Grazie a tutti

Fab.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
La sanzione sicuramente è stata comminata per mancanza del requisito previsto dal DM 37/08, ovvero per la mancanza della certificazione di regolarità esecutiva, redatta dall'impiantista. Sicuramente l'impianto elettrico avrà carenze tali da non rendere sicuro l'ambiente...
Per la tua domanda, Si, l'amministratore deve far controllare tutto ciò che riguardano le parti comuni, ma in determinate situazioni deve farle approvare dall'assemblea condominiale ... ora, tale problema è stato portato all'ODG di qualche riunione??? Se SI, allora risponde il condominio per mancata approvazione, se NO, allora richiedete motivazioni...;)
 

m.barelli

Membro Attivo
Professionista
A questa interessante conversazione volevo aggiungere, riguardo le responsabilità, i seguenti elementi:

In generale, a seguito di apposito incarico accettato, l’Amministratore è il mandatario da parte dei Condomini alla amministrazione delle proprietà comuni, la quale si divide in due parti la gestione ordinaria e quella straordinaria. Mentre per la gestione ordinaria è pacifico che essa spetta tutta all’Amministratore, la gestione straordinaria a sua volta, per quello che qui ci interessa, può essere divisa in due parti: l’adeguamento a norma e tutte le altre trasformazioni (funzionali, maggior decoro, risparmio energetico, aggiornamenti tecnologici, investimenti ecc.).

Mentre le anzidette altre trasformazioni rientrano nella iniziativa della assemblea dei Condòmini, per l’adeguamento a norma ritengo che il discorso sia leggermente diverso.

Infatti in questo ultimo caso l’Amministratore, come responsabile incaricato della gestione delle proprietà comuni, deve svolgere anche l’attività di informarsi ed aggiornarsi sulle normative che vigono su di esse e quindi di informarne i Condomini ed a loro proporre eventuali lavori di adeguamento a norma necessari.

Il discrimine in definitiva potrebbe essere:

- se l’Amministratore ha informato i Condòmini sulla necessità di eseguire l’adeguamento dell’impianto elettrico delle parti comuni ed ottenere la relativa dichiarazione di conformità (cosa d’altra parte elementare che hanno fatto tutti i condomìni d’Italia) ed i Condomini non hanno voluto intraprendere questi lavori, allora l’Amministratore sta a posto;

- se invece l’Amministratore a questo riguardo non ha mai informato né proposto alcunché ai Condòmini allora la responsabilità e colpa sono le sue.

Fino qui in linea generale, nel vostro caso particolare per la contestazione all’Amministratore delle sue responsabilità dovete andarvi a rintracciare nel regolamento di condominio come e se questo tipo di argomenti è trattato. Se nel Regolamento c’è qualche elemento favorevole per voi al riguardo, la contestazione è materialmente più fondata. Se non ci sono richiami la contestazione, ritengo, sia comunque possibile nei termini teorici dell’incarico a lui affidato.
Inoltre la multa dovrebbe essere stata notificata all'Amministratore e, se è così, questo potrebbe già dirla lunga sulle responsabilità.

Un saluto
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Inoltre la multa dovrebbe essere stata notificata all'Amministratore e, se è così, questo potrebbe già dirla lunga sulle responsabilità.
Concordo su tutto: ma questa non la capisco. L'amministratore rappresenta sempre il condominio, senza che ciò implichi responsabilità personali. Comunque resta un dettaglio, forse.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
La risposta 7 mi pare in netto contrasto con la 2 e 3: sarebbe interessante individuare correttamente le responsabilità dell'amministratore.
 

m.barelli

Membro Attivo
Professionista
Rimanendo nell’ambito del quesito posto all’inizio da Fabrizio64x si può meglio precisare che:

-L’Amministratore è il mandatario da parte dei condomini con un rapporto di tipo privato e contrattuale, quindi vale quello che sta scritto sul regolamento di condominio come riferimento per l’Amministratore su quello che lui deve fare .

-in assenza di specifiche disposizioni contrattuali nell’anzidetto regolamento che regolino i rapporti fra le parti, subentra il codice civile che con l’art. 1710 dispone che il mandatario/Amministratore deve svolgere il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.

-inoltre l’art.1130 c.c. stabilisce che l’Amministratore deve svolgere gli atti conservativi relativi alle parti comuni

-sussiste poi una differenza fra la normale diligenza dei Condomini relative alle proprie abitazioni e la normale diligenza di un Amministratore di condominio che ordinariamente può essere anche datore di lavoro in un contesto quindi di rapporti di lavoro dipendente (portieri, pulitori, giardinieri come sembra qui ricorra ecc.)

-in termini di gestione di lavoro dipendente non può nel 2013 non considerarsi compresa nella normale diligenza di un Amministratore gli adempimenti contro gli infortuni sul lavoro previsti non solo dal D.M. 37/08 (che ha rinnovato la L. 46/90) ma anche dal D.P.R. 547/1955.

-Non a caso la multa è pervenuta dall’Ispettorato del lavoro, quindi in ambito di lavoro dipendente per il quale dovrebbe essere fuori discussione che, anche prescindendo dai riferimenti sopra accennati, prevalga la competenza dell’Amministratore rispetto a quella dei Condomini, cioè non solo per il luogo (parti comuni) ma anche per l’ambito di competenza (rapporti di lavoro)

Un saluto
 

fabrizio64x

Membro Attivo
Privato Cittadino
Questo è quello che ho trovato sulle responsabilità dell'amministratore.
L'amministratore è in carica da circa 16 mesi e non ha mai controllato nulla.


IMPIANTI ELETTRICI – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Di seguito illustriamo una sintesi delle responsabilità che competono per legge ad un amministratore di condominio ai fini della gestione in sicurezza degli impianti nei locali condominiali. L'amministratore che ha ricevuto il mandato dall'assemblea dei condomini non si può sottrarre dalle responsabilità anche penali, per il mancato adempimento di quanto previsto dalle numerose leggi vigenti, anche nell'ipotesi in cui l'assemblea dei condomini, convocata per eseguire interventi imposti ai fini della sicurezza, rifiuti a maggioranza o all'unanimità di eseguire questi interventi che le norme impongono. In questa trattazione in particolare si vuole offrire una panoramica delle normative vigenti relativamente agli impianti condominiali allo scopo di mettere in luce quali sono gli obblighi a cui il condominio è tenuto. Per completezza, in questo documento sono trattati anche gli obblighi derivanti da due importanti leggi in materia di sicurezza sul lavoro: •Il D.Lgs 626/94 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. •Il d.lgs. 494/96 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. •L'IMPIANTO ELETTRICO•L'ASCENSORE •LA CENTRALE TERMICA •L'IMPIANTO IDRICO •L'AUTORIMESSA •GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. lgs 626/94 •GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. lgs 494/96
Di seguito illustriamo una sintesi delle responsabilità che competono per legge ad un amministratore di condominio ai fini della gestione in sicurezza degli impianti nei locali condominiali. L'amministratore che ha ricevuto il mandato dall'assemblea dei condomini non si può sottrarre dalle responsabilità anche penali, per il mancato adempimento di quanto previsto dalle numerose leggi vigenti, anche nell'ipotesi in cui l'assemblea dei condomini, convocata per eseguire interventi imposti ai fini della sicurezza, rifiuti a maggioranza o all'unanimità di eseguire questi interventi che le norme impongono. In questa trattazione in particolare si vuole offrire una panoramica delle normative vigenti relativamente agli impianti condominiali allo scopo di mettere in luce quali sono gli obblighi a cui il condominio è tenuto. Per completezza, in questo documento sono trattati anche gli obblighi derivanti da due importanti leggi in materia di sicurezza sul lavoro: •Il D.Lgs 626/94 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. •Il d.lgs. 494/96 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. •L'IMPIANTO ELETTRICO•L'ASCENSORE •LA CENTRALE TERMICA •L'IMPIANTO IDRICO •L'AUTORIMESSA •GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. lgs 626/94 •GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. lgs 494/96
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto