G.Carlo

Membro Junior
Agente Immobiliare
Gentili Colleghi, avrei un quesito da porre riguardo all'ampliamento dei fori (finestre e/o porte) su facciate condominiali.
Quali sono le maggioranze da attribuire all'assemblea?
Grazie in anticipo per le Vostre opinioni/risposte.
G.Carlo
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Scusa, in che senso ampliare le finestre? Volete rifare la facciata e nelle diverse ipotesi di lavoro c'è anche quella d'ampliare le finestre con cambio serramenti ecc?
Oppure c'è qualcuno che vuole ampliare le sue finestre?

In linea generale si uò iniziare a dire che la facciata è di comune proprietà, quindi si fanno i lavori a maggioranza. Elementi della finestra e delle porte finestre sono dei singoli. In questo caso nessuno può obbligare il dissenziente a fare i lavori nella sua proprietà
Se invece una parte dei condomini vuole l'ampliamento bisogna considerare l'impatto estetico che ne risultrebbe, peraltro di solito è molto raro che non ci sia un impatto sul decoro e sull'estetica con la conseguenza che non si può agire.

Kurt
 

topcasa

Membro Storico
Scusa, in che senso ampliare le finestre? Volete rifare la facciata e nelle diverse ipotesi di lavoro c'è anche quella d'ampliare le finestre con cambio serramenti ecc?
Oppure c'è qualcuno che vuole ampliare le sue finestre?

In linea generale si uò iniziare a dire che la facciata è di comune proprietà, quindi si fanno i lavori a maggioranza. Elementi della finestra e delle porte finestre sono dei singoli. In questo caso nessuno può obbligare il dissenziente a fare i lavori nella sua proprietà
Se invece una parte dei condomini vuole l'ampliamento bisogna considerare l'impatto estetico che ne risultrebbe, peraltro di solito è molto raro che non ci sia un impatto sul decoro e sull'estetica con la conseguenza che non si può agire.

Kurt
Kurt mi spieghi gentilmente se è consentito montare le finestre sui telai esistenti considerato che in questo modo si riduce la luce delle finestre. Che sanzioni sono previste, ho sentito dire che in questo caso si perderebbe anche la possibilità di portarle in detrazione.
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Caio Topcasa

In linea generale non si possono fare eseguire modifiche unilaterali alla parte estetica del palazzo però, come sempre, dipende dal tipo di intervento, dal pregio architettonico del palazzo e dalla tolleranza degli altri condomini.

Per il sistema utilizzato, cioè quello delle finestre che vengono installate sui telai esistenti, ho visto che ci sono artigiani che si limitano a eliminare i cardini ecc altri che riducono questa parte fissa consentendo quindi una luce maggiore e un impatto inferiore alla prima soluzione. Ci sono poi dei profili ribassati che a loro volta riducono l'impatto estetico.

Detto questo una modifica per quanto fatta bene qualche variazione la fa e normalmente è tollerabile quando non comporta un degrado dell'estetica generale. P.es. se cambio le finestre a un primo piano o al sesto l'impatto è diverso, così come se cambio finestre con affaccio su un cortile o strada secondaria rispetto alla strada principale. Invece, se cambio una finestra a vetro intero con una all'inglese l'impatto estetico è considerato non tollerabile e crea i presupposti per l'azione legale.

Escludendo immobili di particolare pregio protetti da specifiche norme o infrazioni a regolamento comunali - l'azione è esperibile dagli interessati - altri condomini - e comporta la richiesta di ripristino dello stato precedente oltre alle spese di causa.

Dal punto di vista fiscale il Legislatore non ha previsto una specifica modalità di sostituzione in quanto finalizzata al risparmio energetico.
L'agevolazione compete per gli interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o unità immobiliari inlcuse le finestre comprensive di infissi a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Se le finestre rispettano queste indicazioni nulla osta alla loro sostituzione anche nella modalità descritta e non c'è perdita di agevolazione.

Dal punto di vista dell'esperieza personale posso dirti che quando ho fatto eseguire questo lavoro, visti i costi e l'estetica finale, ho preferito smontare totalmente le vecchie finestre, fare murare dei controtelai in metallo, tinteggiare i muri e infine fare installare le nuove finestre. Il costo è stato leggermente superiore ma più che compensato dalla qualità del lavoro (almeno nel mio caso) e dall'incremento di valore dell'immobile.

Kurt
 

topcasa

Membro Storico
Caio Topcasa

In linea generale non si possono fare eseguire modifiche unilaterali alla parte estetica del palazzo però, come sempre, dipende dal tipo di intervento, dal pregio architettonico del palazzo e dalla tolleranza degli altri condomini.

Per il sistema utilizzato, cioè quello delle finestre che vengono installate sui telai esistenti, ho visto che ci sono artigiani che si limitano a eliminare i cardini ecc altri che riducono questa parte fissa consentendo quindi una luce maggiore e un impatto inferiore alla prima soluzione. Ci sono poi dei profili ribassati che a loro volta riducono l'impatto estetico.

Detto questo una modifica per quanto fatta bene qualche variazione la fa e normalmente è tollerabile quando non comporta un degrado dell'estetica generale. P.es. se cambio le finestre a un primo piano o al sesto l'impatto è diverso, così come se cambio finestre con affaccio su un cortile o strada secondaria rispetto alla strada principale. Invece, se cambio una finestra a vetro intero con una all'inglese l'impatto estetico è considerato non tollerabile e crea i presupposti per l'azione legale.

Escludendo immobili di particolare pregio protetti da specifiche norme o infrazioni a regolamento comunali - l'azione è esperibile dagli interessati - altri condomini - e comporta la richiesta di ripristino dello stato precedente oltre alle spese di causa.

Dal punto di vista fiscale il Legislatore non ha previsto una specifica modalità di sostituzione in quanto finalizzata al risparmio energetico.
L'agevolazione compete per gli interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o unità immobiliari inlcuse le finestre comprensive di infissi a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Se le finestre rispettano queste indicazioni nulla osta alla loro sostituzione anche nella modalità descritta e non c'è perdita di agevolazione.

Dal punto di vista dell'esperieza personale posso dirti che quando ho fatto eseguire questo lavoro, visti i costi e l'estetica finale, ho preferito smontare totalmente le vecchie finestre, fare murare dei controtelai in metallo, tinteggiare i muri e infine fare installare le nuove finestre. Il costo è stato leggermente superiore ma più che compensato dalla qualità del lavoro (almeno nel mio caso) e dall'incremento di valore dell'immobile.

Kurt
Non avevo approfondito ma anche l'installatore mi aveva avvisato che nel caso lo facessi sul vecchio telaio, se effettua controlli l'AdE si perde l'agegolazione e poi aanche il diminuire della luce delle finestre comporta una irregolarità a parte ancora il discorso della normativa. Comunque grazie del tuo chiarimento.
 

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