ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
cosa spetta all'usufruttuario? Ritengo che anche lui debba dare il consenso, anche se dalla vendita non percepirà magari alcun compenso. (vedi sopra).



Quindi credo si sia di fronte alla necessità di convocazione congiunta sia del nudo proprietario che dell'usufruttuario: entrambi parteciperanno all'atto di cessione.

Questo conferma la mia analisi
quello che può sembrare logico diventa illogico :disappunto:

trovo delle contraddizioni in ciò che hai postato, le stesse che io a mia volta postando ho riscontrato rileggendomi :shock:

:shock:


è per questo motivo che ho e trovo molto interessante l'argomento che Giuseppefq ha iniziato.

Trovo sia una contraddizione qualificare come intestatario (cointestatario di una cosa comune ) un soggetto obbligato ad intervenire in atti non debba aspettarsi degli utili :shock:

da cosa e da quale disposizione è dovuta tale obbligazione?


spetterà al nudo proprietario il ricavato della eventuale vendita. Salvo che anche qui venga calcolato sulla % di parte comune il valore dell'usufrutto.

vedi
secondo me qui cade la contraddizione



Non saprei invece dire se registra anche i diritti reali cosiddetti minori, tipo il diritto d'uso o di abitazione: di solito non lo si riscontra, ma sospetto sia dovuto al fatto che non ne viene data comunicazione formale.

Il diritto d'uso o d'abitazione anche se non alienabile, limita la piena proprietà

quindi segue o meglio dovrebbe (imperativo) seguire la stessa logica

come fare a non menzionarlo ??

questa è l'Italia interpretare , interpretazione, confusione ;)
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Il tema è intrigante, quindi mi diverte provare a ragionarci su. Parto dal fondo.
1- Tralascerei l'inciso sui diritti d'uso e abitazione: sono legati alla persona ed all'effettivo utilizzo di uno specifico bene. E' vero che limitano la proprietà, ma mi sembrerebbe logico non si estendano alle proprietà accessorie, tipo alloggio del portiere. Non credo infatti qui si stia trattando la vendita di parti comuni inalienabili (scale, corridoi, tetti, funzionali all'esistenza ed uso del l'u.i. in usufrutto.
2 - Ammetto invece la latente contraddizione relativa a ciò che spetterebbe all'usufruttuario. In effetti invertendo il ragionamento sulle spese, in principio avevo escluso ogni diritto in caso di vendita. Ma poi anche a me è venuto il dubbio.

Facendo l'apprendista del diritto ho provato a vedere se il c.c. viene in aiuto: e forse ho trovato qualcosa. Gli addetti ai lavori diranno che non è roba maneggiabile con leggerezza, ma io sono un testone che crede ancora che il c.c. debba essere leggibile, e conosciuto, da qualunque cittadino raziocinante. In ogni caso esercitarsi in materia mi è sempre tornato utile.
Tralascio gli articoli seguenti che trattano diritti e doveri dell'usufruttuario e del nudo proprietario. Mi sembra però interessante il seguente:
Art. 1000 c.c.: Riscossione di capitali: se le somme riscosse rappresentano un capitale gravato da usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. .... Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sull'investimento, provvede l'autorità giudiziaria.

Ne concluderei che poichè l'usufrutto riguarda solitamente la totalità del bene cui si riferisce, l'art. 1000 risponde al nostro interrogativo. In caso di alienazione dell'alloggio del portiere, l'usufruttuario avrà diritto alla rendita sul capitale ricavato dal nudo proprietario.

p.s.: ... poi scommetterei anche che in pratica ne godranno quasi certamente gli avvocati che saranno chiamati a dirimere il caso e l'applicazione dell'art. 1000. :maligno:
ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Su questo punto non ho dubbi: il catasto registra sia il nudo proprietario, sia il titolare dell'usufrutto.
qui riferito alle volture catastali dell'appartamento del portiere , ho avuto conferma che devono essere inseriti sia il nudo proprietario che l'usufruttuario
per pari quote corrispondenti alla quota millesimale di proprietà


Quindi credo si sia di fronte alla necessità di convocazione congiunta sia del nudo proprietario che dell'usufruttuario: entrambi parteciperanno all'atto di cessione.

qui hai detto giusto devono intervenire entrambi

direi che applicando il medesimo criterio anche alle possibili entrate, spetterà al nudo proprietario il ricavato della eventuale vendita. Salvo che anche qui venga calcolato sulla % di parte comune il valore dell'usufrutto.

quì l'assistente del notaio è caduto dalle nuvole

Seguendo la stessa logica dei passaggi precedenti verrebbe da pensare che sia il nudo proprietario che l'usufruttuario dovranno spartirsi il ricavato della quota di proprietà millesimale in base alla loro percentuale di valore riferiti all'usufrutto e alla nuda proprietà

ovviamente nessuna conferma probatoria


p.s.: ... poi scommetterei anche che in pratica ne godranno quasi certamente gli avvocati che saranno chiamati a dirimere il caso e l'applicazione dell'art. 1000. :maligno: ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.

diciamo che in caso di controversie l'ultima tua ipotesi mi sembra quella più probabile
 

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