Naoto

Membro Ordinario
Io esercito in Toscana, ma so che stanno facendo sanzioni in relazione alla mancanza dell'ape negli annunci. Ora volevo sapere se cio' fosse possibile dato che io ero a conoscenza che nella regione Toscana la legge non era ancora stata recepita. Qualcuno puo' darmi qualche informazione in merito? Poi l'articolo parla di ape non di ace, che a quanto ne so sono cose distinte. Per cui io dovrei d'ora in poi fare ape? invece che ace? saluti
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Io esercito in Toscana, ma so che stanno facendo sanzioni in relazione alla mancanza dell'ape negli annunci. Ora volevo sapere se cio' fosse possibile dato che io ero a conoscenza che nella regione Toscana la legge non era ancora stata recepita. Qualcuno puo' darmi qualche informazione in merito? Poi l'articolo parla di ape non di ace, che a quanto ne so sono cose distinte. Per cui io dovrei d'ora in poi fare ape? invece che ace? saluti
Deve essere fatta l'ACE finche' non saranno emanati i decreti attuativi per l'APE.
Per quel che riguarda la Toscana mi risulta che abbia gia' legiferato in materia
http://www.regione.toscana.it/-/certificazione-energetica-in-toscana
Per quel che riguarda gli annunci
"Ai sensi del D.lgs. 28/2011 a partire dal 01/01/2012 anche gli annunci commerciali per vendere un immobile dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dello stesso immobile."
quindi ora semplicemente stanno applicando le sanzioni previste dal dl 63/2013
che e' stato convertito in legge dello stato. Non c'e' nulla da recepire.
 

m.barelli

Membro Attivo
Professionista
Per quel che mi risulta, al tuo posto mi orienterei così

- è stato introdotto l’APE Attestato di Prestazione energetica e quindi bisogna farlo dal 06/08/13
- anche se riguarda più il Professionista abilitato, più in generale aggiungo che per l’aspetto tecnico di come redigere materialmente l’APE se la Regione Toscana avesse aggiornato i relativi criteri alla Direttiva CEE 2010/31/UE il Professionista abilitato lo dovrebbe redigere secondo questi criteri della Regione Toscana.
Diversamente, come mi sembra accada per la Toscana, prevarrebbe la legislazione nazionale ed, in attesa dei relativi decreti attuativi nazionali di adeguamento all’anzidetta Direttiva, il Professionista abilitato dovrebbe redigere l’APE secondo i precedenti criteri nazionali; cioè quelli già in vigore con il D.P.R. 59/09 e con gli altri D.P.R. emanati in attuazione del D.L.vo 192/2005.
Questo però sembra essere un aspetto strettamente tecnico, di cui dovrebbe occuparsene il Professionista.

Le mie fonti sono:
- principalmente la nuova Circolare del MISE n. 16.416 del 07/08/13, già cortesemente messa a disposizione dei visitatori del Forum da @panetto al post 4 della Discussione “Nullità dei contratti di locazione sprovvisti di APE” di cui riporto il link
http://www.immobilio.it/threads/nullità-dei-contratti-di-locazione-sprovvisti-di-ape.28461/

Molto in subordine
- la Circolare della Confedilizia, citata anch’essa nella anzidetta discussione
- lo studio del Notariato al riguardo, che segnalo soprattutto per eventuali casi particolari connessi a fasi immobiliari transitorie ed altro. Il relativo link è
http://www.notariato.it/it/primo-pi...020813_Prime_note_Segnalazione_novita_APE.pdf

Un saluto a tutti e Buon Ferragosto
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Per quel che mi risulta, al tuo posto mi orienterei così

- è stato introdotto l’APE Attestato di Prestazione energetica e quindi bisogna farlo dal 06/08/13
- anche se riguarda più il Professionista abilitato, più in generale aggiungo che per l’aspetto tecnico di come redigere materialmente l’APE se la Regione Toscana avesse aggiornato i relativi criteri alla Direttiva CEE 2010/31/UE il Professionista abilitato lo dovrebbe redigere secondo questi criteri della Regione Toscana.
Diversamente, come mi sembra accada per la Toscana, prevarrebbe la legislazione nazionale ed, in attesa dei relativi decreti attuativi nazionali di adeguamento all’anzidetta Direttiva, il Professionista abilitato dovrebbe redigere l’APE secondo i precedenti criteri nazionali; cioè quelli già in vigore con il D.P.R. 59/09 e con gli altri D.P.R. emanati in attuazione del D.L.vo 192/2005.
Questo però sembra essere un aspetto strettamente tecnico, di cui dovrebbe occuparsene il Professionista.

Le mie fonti sono:
- principalmente la nuova Circolare del MISE n. 16.416 del 07/08/13, già cortesemente messa a disposizione dei visitatori del Forum da @panetto al post 4 della Discussione “Nullità dei contratti di locazione sprovvisti di APE” di cui riporto il link
http://www.immobilio.it/threads/nullità-dei-contratti-di-locazione-sprovvisti-di-ape.28461/

Molto in subordine
- la Circolare della Confedilizia, citata anch’essa nella anzidetta discussione
- lo studio del Notariato al riguardo, che segnalo soprattutto per eventuali casi particolari connessi a fasi immobiliari transitorie ed altro. Il relativo link è
http://www.notariato.it/it/primo-pi...020813_Prime_note_Segnalazione_novita_APE.pdf

Un saluto a tutti e Buon Ferragosto
In pratica le modalità di calcolo sono quelle dell'ACE quello che cambia fino all'emanazione dei decreti attuativi e' solo il nome. In realta' il DL 63 produce i suoi effetti gia' dal 4 giugno anche se temporaneamente fino alla conversione.
 

Rosa1968

Membro Storico
In pratica le modalità di calcolo sono quelle dell'ACE quello che cambia fino all'emanazione dei decreti attuativi e' solo il nome. In realta' il DL 63 produce i suoi effetti gia' dal 4 giugno anche se temporaneamente fino alla conversione.
Non é proprio così parlando con il mio certificatore cambieranno anche quelle. L'introduzione dell'ape grazie alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio fa pesare in capo al certificatore sanzioni penali.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Non é proprio così parlando con il mio certificatore cambieranno anche quelle. L'introduzione dell'ape grazie alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio fa pesare in capo al certificatore sanzioni penali.
Cambieranno certo. Per quel che riguarda l'atto notorio e' vero e' previsto all'articolo 12 del dl convertito che sostituisce l'art 15 del dlgs 2005/192. Questo significa che ci sara' un probabile aumento dei prezzi visto il nuovo rischio a cui il certificatore si espone.
 

Rosa1968

Membro Storico
Cambieranno certo. Per quel che riguarda l'atto notorio e' vero e' previsto all'articolo 12 del dl convertito che sostituisce l'art 15 del dlgs 2005/192. Questo significa che ci sara' un probabile aumento dei prezzi visto il nuovo rischio a cui il certificatore si espone.
Non solo dato che dal 5 agosto c'el'obbligo di allegazione ai preliminari dell'ace e poi sarà ape il notato al rogito richiederà al comune la copia e lui allegherà all'atto quella conforme ..... Anche qui avremo un aumento di parcella. Magari non tutti. Però di fatto avranno una verifica in più richiesta in comune e verifica dei dati nel preliminare. Finché non entreremo a regime con queste novità sarà difficile.
 

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