immobiliare60

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Professionista
Buongiorno volevo avere dei chiarimenti su alcune clausole sui benefici prima
casa:
Se io vendo il mio immobile prima dei fatidici 5 anni dal rogito
debbo obbligatoriamente riacquistare un altro immobile entro un anno ? Pena la
perdita dei benefici prima casa e quindi versare all’erario i corrispettivi
oneri ?
Se invece io vendo il mio immobile dopo i 5 anni sono ancora obbligato a
riacquistare un altro immobile entro 1 anno ? Pena perdita dei benefici e
quindi versamento della differenza del 7% del prezzo dell’ immobile, da me
acquistato, al fisco ? Oppure questo obbligo decade. Vorrei avere delle precisazioni sulle questioni da me poste a questo forum.

Ringrazio per le delucidazioni
 
A

Abakab

Ospite

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
No .. e niente penali.
vero dopo i cinque anni l'obbligo decade quindi niente penali.

entro i cinque anni si perde il beneficio prima casa se non si riacquista entro i 12 mesi dal rogito, (lasciamo perdere l'eventuale plusvalenza , ma questo è un altro discorso) quindi si dovrebbe dare la differenza d'imposta - il 7% oltre la sanzione - .

l'obbligo decade
Vi ho citato in giudizio :) nel senso di opinione , per esporvi un problema e un incognita che devo approfondire per un mio cliente.

Se un venditore che acquistò l'immobile 3 anni fà e ora lo sta rivendendo , ma nel frattempo si è trasferito a Londra ed ha ottenuto un nuovo lavoro (non trasferimento dell'azienda) ma un vero e proprio lavoro decidendo per libera scelta di trasferirsi all'estero, è tenuto comunque a corrispondere la differenza d'imposta oltre la sanzione , trovandosi nell'impossibilità di acquistare un'altro immobile in Italia come prima abitazione, avendo deciso ormai di restare a Londra dove ormai lavora?

Rientra o no, secondo voi , nelle condizioni previste" per forza maggiore" ?
Fiscalmente parlando, come ci si dovrebbe comportare ?
 

un povero notaio

Membro Ordinario
Proprio una bella domanda. A mio avviso la risposta è affermativa e che il trasferimento all'estero effettivo (magari con iscrizione all'AIRE) giustifichi la rivendita prima del decorso dei 5 anni e il mancato riacquisto. D'altronde abbiamo una importante analogia: il residente all'estero iscritto all'AIRE ( ma anche secono interpretazioni favorevoli, non iscritto all'AIRE) gode delle agevolazioni anche se non sposta la residenza in Italia, perchè considerata circostanza assorbente. A maggior ragione il successivo trasferimento all'estero fa venir meno la ratio decadenziale della norma.
Poichè purtroppo in tema di tassazione vige il principio di attaccare il padrone dove vuole l'asino (in realtà sarebbe viceversa) penso però sia opportuno interpellare l'Ufficio delle Entrate competente e seguire le sue indicazioni[DOUBLEPOST=1385158320,1385158270][/DOUBLEPOST]Oh, ciao Ingelman.. è un po' che non ti leggevo!
 
A

Abakab

Ospite
Mi risulta che nel caso di una vendita infraquinquennale ci sia la possibilità di non perdere le agevolazioni riacquistando altro immobile nella Comunità Europea:

Nel caso di cessione e vendita della prima casa anticipata, ossia trascorsi i 5 anni con acquisto di altra nuova prima casa sono fatti salvi i benefici della minore imposta di registro versata sempreché si riacquisti in Italia o anche in uno stato della Comunità Europea altro immobile (cfr circolare 31 del 2010) e si continuino a soddisfare i requisti previsti dalla legge nel testo unico dell’imposta di registro.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...ERES&CACHEID=670f390042c33b959c74dedfdd8c08cd
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
vero dopo i cinque anni l'obbligo decade quindi niente penali.

entro i cinque anni si perde il beneficio prima casa se non si riacquista entro i 12 mesi dal rogito, (lasciamo perdere l'eventuale plusvalenza , ma questo è un altro discorso) quindi si dovrebbe dare la differenza d'imposta - il 7% oltre la sanzione - .


Vi ho citato in giudizio :) nel senso di opinione , per esporvi un problema e un incognita che devo approfondire per un mio cliente.

Se un venditore che acquistò l'immobile 3 anni fà e ora lo sta rivendendo , ma nel frattempo si è trasferito a Londra ed ha ottenuto un nuovo lavoro (non trasferimento dell'azienda) ma un vero e proprio lavoro decidendo per libera scelta di trasferirsi all'estero, è tenuto comunque a corrispondere la differenza d'imposta oltre la sanzione , trovandosi nell'impossibilità di acquistare un'altro immobile in Italia come prima abitazione, avendo deciso ormai di restare a Londra dove ormai lavora?

Rientra o no, secondo voi , nelle condizioni previste" per forza maggiore" ?
Fiscalmente parlando, come ci si dovrebbe comportare ?
Secondo me perde i benefici bisognerebbe vedere se effettivamente é considerata causa di forza maggiore il trasferimento per lavoro. Io chiederei istanza di non riacquisto e intanto non pagherei le sanzioni. Parlerei con il notaio ed al limite allegherei la lettera su carta intestata dell'azienda dove effettivamente lavoro a londra. Secondo me se non riacquista perde i benefici. La legge é chiara entro i 5 anni devi riacquistare per non perdere i benefici anche se vai all'estero. Pero chiedo al quel santo del mio notaio ......[DOUBLEPOST=1385423890,1385423804][/DOUBLEPOST]Scusate senza nulla togliere al povero notaio giusto per avere un altro parere.
 

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