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PROGETTO_CASA

Ospite
Cosa succeda in condominio è sempre difficile prevedere.

Non conosco la reale configurazione della tua palazzina, ma secondo me, se questa dispone di una unica scala, ben difficilmente credo si possano configurare due sottocondomini, potenzialmente separabili.

[FONT=LucidaGrande, Lucida Grande, kedage, Sharjah, DejaVu Sans, Lucida Sans Unicode, serif, Arial, sans-serif]Per me il tetto è sempre un insieme unico: se è a due falde, non è che si va a distinguere chi è sotto la falda nord e chi sotto quella sud; così ritengo si debba fare anche ove al posto del tetto si trovi un lastrico solare.

Però tu parli di palazzina di 20 u.i. distribuite su 5 piani.
Presumo che all'ultimo piano ci sia un terrazzo: e non posso dire che ci siano 4 u.i. per piano. Non so quante u.i. si trovino al livello del terrazzo.

Forse il tuo è proprio il caso dove prevale il criterio della "colonna d'aria": immagina ad esempio che all'ultimo piano si trovino due appartamenti, ed uno disponga appunto della terrazza a livello: in questo caso è difficile sostenere che la terrazza funga da tetto anche all'appartamento contiguo, quindi prevale il criterio della colonna d'aria.

Quando ho dato la risposta che citavi, pensavo ad una situazione in cui l'ultimo piano presenta un arretramento, ad esempio l'attico: in quel caso il terrazzio, poco o tanto fungerebbe da tetto a tutte le u.i sottostanti.[/FONT]



Bastimento abito in un condominio dove a distanza di 10 anni è stato rifatto parzialmente il terrazzo due volte (con amministratori diversi). In entrambi i casi hanno pagato solo i condomini che avevano affaccio (colonna dx) sul versante ove e' stato rifatto il terrazzo. Nulla è stato richiesto ai condomini della colonna di sinistra.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Anche perchè qualora gli fossero stati richiesti, non li avrebbero mai pagati e per tutte le interpretazioni che si possono fare, la Norma sembra (appunto) chiara.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
la Norma sembra (appunto) chiara.
Alla chiarezza della norma ... farei un .. appunto...;)
In un palazzo con due alloggi per piano, salvo l'ultimo che affacciasse sul terrazzo, non è scontato che siano chiamati solo gli alloggi sotto il terrazzo e non tutti i sottostanti l'ultimo piano.

Se nell'esempio fatto sopra si applicasse per il terrazzo la regola della colonna d'aria, cosa probabilissima, vorrà dire che varrà anche per la parte di tetto (o tettopiano) sovrastante l'appartamento dell'ultimo piano. Ritengo che questo approccio sia generatore di maggiori malumori: perchè c'è sempre quello che quando conviene si chiama fuori, quando è l'interessato, vorrebbe coinvolgere tutti.

Certo prevalgono le consuetudini e prassi del condominio.

In un caso invece a distribuzione più orizzontale, magari a scaletta, effettivamente la configurazione porta a pensare a porzioni di tetti che interessano solo un numero limitato di condomini
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Hai una copertura di 100mq (non importa se terrazzata o a falde) in cui solamente una zona sarà soggetta a lavori di rifacimento e la restante metratura no poichè non presenta infiltrazioni? In proiezione verticale quali appartamenti si intercettano e per quale metratura? In base alla risposta a questo quesito si ripartiscono le spese in proporzione.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
A me poi è capitato che un condomino sovrapponesse i lucidi di 3 piani di una palazzina per dimostrare che un condomino aveva una porzione di soli 50cm di appartamento sotto la colonna d'aria, tanto bastava per farlo pagare in base ai millesimi di condominio e non ai millesimi della colonna d'aria (che sarebbero stati pochissimi visto l'esigua metratura rilevata)

Cosa non si fa per ridurre le spese condominiali..
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
A me poi è capitato che un condomino

Ecco appunto. Non sono amministratore, ma questo principio della colonna d'aria risulta a volte non ragionevole: per questo mi sembra più logico considerare che il tetto, comunque realizzato, è una parte comune come da c.c.: ed ognuno contribuisce per i suoi millesimi, ovunque sia la perdita; sempre salvo configurazioni effettivamente differenziabili.
 

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