Andrea Russo

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Agente Immobiliare
Art. 1758 Codice Civile: Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
 
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Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [1755]



L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui tutti i mediatori intervangono per mettere in contatto le parti, cioè quella in cui tutti hanno contatto con le parti. Se, invece, uno solo di essi ha un rapporto diretto con le parti e lo stesso, successivamente, incarica altri mediatori, si configura un mero rapporto interno tra i mediatori (c.d. mediazione indiretta), che non da loro diritto al compenso da parte degli stipulanti.

(2) Si tratta di obbligazione divisibile (1314 c.c.).






La norma rappresenta una naturale conseguenza di quanto previsto dall'art. 1755 del c.c..



Spiegazione dell'Articolo 1758 del Codice Civile

Più mediatori. Diritto ad una quota del compenso. Mediatori che agiscono congiuntamente o con autonomia reciproca

La formulazione stessa dell'articolo lascia chiaramente intendere che la quota parte del compenso spetta ai mediatori in quanto abbiano contribuito al risultato utile. Ché se così non fosse, la senseria spetterebbe soltanto a coloro, la cui opera ha prodotto tale risultato. La Relazione avverte, inoltre, che il diritto alla quota si può esercitare nei confronti delle parti contraenti solo se i mediatori sono entrati in relazione con le parti stesse. Altrimenti si tratterà di un semplice rapporto interno tra i mediatori, a cui rimangono estranei i contraenti; e questi saranno liberati pagando la provvigione a quello, o a quelli dei mediatori, con cui hanno trattato.

La disposizione, tuttavia, non risolve esplicitamente altri problemi pratici che possono presentarsi. Può darsi, infatti, che i mediatori agiscano congiuntamente e che il risultato utile sia dovuto appunto a questa cooperazione fra più intermediari. In questa ipotesi la giurisprudenza ha ritenuto che tutti hanno diritto al compenso pro quota, e spetterà naturalmente al giudice, in mancanza di patto, determinare, rispetto a ciascuno, la misura della quota medesima, in relazione all'entità dell'opera prestata. Ma può anche accadere che i mediatori svolgano la loro attività indipendentemente l'uno dall'altro, pur convergendo l'attività stessa a far concludere un unico affare. Si è ritenuto allora dalla giurisprudenza che, constatata l'efficienza dell'apporto di ciascuno, il compenso spetti per intero ad ogni mediatore, quando però vi sia stato l'impegno di corrispondere compensi distinti.
 

Andrea Russo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Da domani cominciamo tutti a chiedere zero commissioni agli acquirenti (così li fidelizziamo per bene), poi chiamiamo i proprietari delle case di loro interesse, portiamo i clienti e ci facciamo pagare dai venditori, che si liberano da ogni impegno pagando sia noi che la penale all'agenzia che hanno incaricato. Ma in che film l'avete visto?
 

aLEcAS

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Professionista
caro Andrea penso di aver preso un'ulteriore decisione (chiedo a Voi un consiglio), se il cliente di B farà una proposta da B non la considererò, cioè non andrò più da B nemmeno se mi dirà che ha la proposta, invece dirò al proponente di recarsi alla mia agenzia qualora fosse interessato alla casa ed allora sarò ben contento di giudicare se nella trattativa rispetto al valore pubblicizzato mi interessa la sua proposta (ho un margine di trattativa che coprirebbe il costo che dovrebbe a B per la mediazione). Secondo Voi potrebbe bastare per salvare capra e cavoli? :innocente:
 

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