StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Una recente Cassazione civile si è pronunciata su una presunta situazione di conflitto d'interessi dell'amministratore in relazione alla sua posizione di delegato dei condomini assenti.
Sulla premessa che il conflitto di interessi si configura quando il soggetto, in posizione particolare quale rappresentante, "curi un interesse proprio invece di quello del suo mandante", nella controversia in commento il giudice di legittimità rilevava che l'amministratore esprimeva il voto per i condomini assenti e "non palesava una sua volontà, bensì era portatore di volontà altrui".
Il conflitto d'interesse si configura se l'amministratore non esprime la volontà riferitagli dal condomino mandante, unico legittimato a contestarlo.
Nella controversia decisa dalla prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 1662 pubblicata il 22 gennaio 2019, si contestava a priori che l'amministratore condominiale non poteva utilizzare la delega ricevuta dai condomini assenti concorrendo conflitto d'interesse senza identificarne il contenuto concreto.
Rilevano i giudici di piazza Cavour che deve essere dedotto e comprovato dalla parte che l'amministratore ha espletato in assemblea,quale delegato, attività di convincimento di altri condomini presenti oppure ha espresso il voto in contrasto con la volontà del condomino delegante o in conflitto d'interesse con l'ente condominiale.
In entrambi i casi, precisa la Corte, "si realizza un mero vizio procedimentale nella formazione della volontà assembleare e lo stesso dà origine a mera annullabilità non attingendo i diritti dominicali del singolo condomino".
 

gagarin

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Ma la legge non vieta tout court all'Amministratore di avere deleghe dai condòmini, indipendentemente dal fatto che, avendole, vota o no secondo la volontà del delegante?
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Evidentemente la sentenza di Cassazione è arrivata dopo la legge che ha vietato le deleghe, ma si riferiva ad un contenzioso cominciato quando invece le deleghe all’amministaratore erano lecite.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Nella disciplina del codice civile non si leggono disposizioni sul possibile conflitto d'interessi nel rapporto condòmino-condominio o amministratore-condominio.
Tra l'altro spesso capita che amministratore sia uno dei condòmini.
Prima della riforma del 2012, la giurisprudenza si era espressa favorevolmente sulla possibilità del condòmino di delegare l'amministratore a partecipare alle assemblee (Cassazione, 22234/2004 e 10683/2002) affermando l'applicabilità, in tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, dell'art. 2373 c.c. che regola il conflitto d'interessi in materia d'esercizio del diritto di voto del socio nelle deliberazioni delle assemblee delle società per azioni.
Ai fini del detto computo, il principio espresso dal giudice di legittimità è che non si debba tener conto del voto del condòmino (o dei condòmini) titolari (in relazione, sempre, all'oggetto della deliberazione) d'un interesse particolare contrastante, anche solo virtualmente, con quello degli altri condòmini" (Cassazione, 10683/2002).
 

gagarin

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Scusa, StudioLegaleDeValeri, io non ho ancora capito se la sentenza sia oggi applicabile o, come scrive francesca63
ma si riferiva ad un contenzioso cominciato quando invece le deleghe all’amministaratore erano lecite.
, sia arrivata fuori tempo massimo, cioè dopo la legge e, di conseguenza, è valida solo per le parti in causa.

Tra l'altro spesso capita che amministratore sia uno dei condòmini.
In questo caso il suo voto dovrebbe essere valido per se stesso, ma non potrebbe avere deleghe: sarà corretta questa mia "interpretazione", oppure, potrebbe avere le deleghe in qualità di condòmino?
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
egregio fermo restando il divieto introdotto dal legislatore per cui l'amministratore non può essere delegato dai condomini resta da valutare il caso particolare del potenziale conflitto di interessi del condomino-amministratore che debba votare in assemblea.
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
egregio fermo restando il divieto introdotto dal legislatore per cui l'amministratore non può essere delegato dai condomini resta da valutare il caso particolare del potenziale conflitto di interessi del condomino-amministratore che debba votare in assemblea.
il raccordo tra la norma attuale di divieto e la compresenza dello status di condomino e di amministratore a mio avviso possa operarsi o :
1)
partendo dal diritto di proprietà si dovrebbe affermare che esso non possa venire compresso , nello specifico nel diritto di voto inerente nelle scelte a riguardo la cosa comune ; necessariamente ne discende che si debba operare l' analisi delle singole situazioni costitutive o di fatto o di cessazione ove necessariamente il comproprietario amministratore non possa che dovere astenersi ove la decisione legata al voto incida sulla figura di amministratore ; di conseguenza le deleghe siano possibili ove il voto sia consentito al proprietario amministratore mentre verrebbe meno ove il voto sia inibito . Ad esempio revoca , il compropietario amministratore non dovrebbe votare essendo palesemente manifesto il conflitto di interesse , cosi come la nomina ove fosse al vaglio come singolo candidato .
oppure 2 )
Sicuramente si potrebbe operare altro ragionamento giuridico slegando la delega alla diritto o divieto di voto , applicando alla status di amministratore a prescindere che associ anche quello di comproprietario risolvendo cosi per il divieto che potrebbe considerarsi non lesivo dell diritto di esercizio di voto ma solo inerente l impossibilità discendente dallo status di amministratore di assumere le deleghe che è norma cogente.

Quest ultima soluzione sembrerebbe piu corretta
 

gagarin

Membro Attivo
Amm.re Condominio
partendo dal diritto di proprietà si dovrebbe affermare che esso non possa venire compresso , nello specifico nel diritto di voto inerente nelle scelte a riguardo la cosa comune ; necessariamente ne discende che si debba operare l' analisi delle singole situazioni costitutive o di fatto o di cessazione ove necessariamente il comproprietario amministratore non possa che dovere astenersi ove la decisione legata al voto incida sulla figura di amministratore ; di conseguenza le deleghe siano possibili ove il voto sia consentito al proprietario amministratore mentre verrebbe meno ove il voto sia inibito . Ad esempio revoca , il compropietario amministratore non dovrebbe votare essendo palesemente manifesto il conflitto di interesse , cosi come la nomina ove fosse al vaglio come singolo candidato .
oppure 2 )
Sicuramente si potrebbe operare altro ragionamento giuridico slegando la delega alla diritto o divieto di voto , applicando alla status di amministratore a prescindere che associ anche quello di comproprietario risolvendo cosi per il divieto che potrebbe considerarsi non lesivo dell diritto di esercizio di voto ma solo inerente l impossibilità discendente dallo status di amministratore di assumere le deleghe che è norma cogente.
Non ho capito molto delle tue argomentazioni, sicuramente molto dotte ma poco comprensibili ai comuni mortali: potresti illustrarle meno in "avvocatese" per favore?
 

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