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Custode del Forum
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Come noto il 20 marzo è entrata in vigore l’obbligatorietà per il condominio della mediazione civile per cercare di evitare che molte controversie arrivino in Tribunale.

Naturalmente come sempre in questi casi, ci sono mille domande senza mille risposte ma con mille pareri. Alcuni autorevoli e motivati, altri un pochino più aleatori e privi di reale fondamento.

Mi è capitato di leggerne uno dell'Avvocato Luca Tantalo che vi riassumo.

La tendenza più accreditata è che l’amministratore, quale rappresentante legale del condominio, è legittimato a partecipare alla procedura senza la previa autorizzazione dell’assemblea, in quanto gli è attribuita ex lege la legittimazione processuale, attiva e passiva, ovviamente solo nei limiti delle sue peculiari attribuzioni (art. 1130 c.c.);

Quando la questione dovesse oltrepassare i suoi poteri, dovrebbe chiedere l’autorizzazione preventiva sia in caso di chiamata attiva che passiva.
In ogni caso, dato che l’eventuale accordo diventa vincolante per il Condominio e quindi per i condomini, è evidente la necessità della sua approvazione assembleare, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione.
In sostanza, ciò che avrà compiuto l’amministratore, a meno che non vi sia stata una delibera preventiva, può qualificarsi come una mera trattativa che poi l’assemblea dovrà ratificare.

E' possibile anche che l’amministratore, sia che agisca come istante che come chiamato, possa essere munito di una deliberazione assembleare valida che gli fornisca dei margini su cui operare, in modo che si presenti in Mediazione con la concreta possibilità di chiudere la questione. In questo caso anche i consiglieri - ad esempio - potrebbero avere un ruolo, magari accompagnando l'amministratore agli incontri.

Per quanto riguarda le maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere, volendo ricordare che l’accordo di mediazione può essere configurato come una transazione, si deve distinguere tra accordi che incidono sui diritti dei condomini e quelli che invece contengono solamente una regolamentazione economica dei rapporti tra le parti.

Nel primo caso è consigliabile l’approvazione all’unanimità; nel secondo probabilmente è sufficiente l’approvazione con le maggioranze previste dal codice e dal regolamento di condominio.

Trattandosi comunque di materia nuova, saranno la pratica e l’eventuale giurisprudenza a chiarire i dubbi.
 

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