Allora, hai ragione. Il sintagma "variazione assoluta" è inteso anche dalla giurisprudenza come alternativo all'aumento frammentato del canone.

Credo che in tutte le situazioni in cui non si parla espressamente di 75% la rivalutazione segua le regole generali e cioè sia totale (100%). Però non ci sono indicazioni univoche sul punto.

Il riferimento al canone sull'housing sociale contenuto nell'accordo territoriale dell'agosto 2023 in realtà non credo abbia rilevanza perché appunto rinvia a regole sulla determinazione del canone quando nella locazione in questione le regole per il canone unitario sono quelle del Regolamento. E' già il Regolamento a rinviare agli accordi e quindi in questo senso l'art.32 è pleonastico.

Comunque, mi sembra di capire che vi sia consenso sull'aggiornamento anche "fuori contratto" al 75% ed invece sia dubbio quello al 100% in questo caso.

Grazie a tutti.
 
Se il regolamento prevede
nel Regolamento è solo scritto che il canone (sc. durante la perduranza del rapporto contrattuale) può essere rivalutato annualmente nella misura massima del 75%.
Mi sembra scontato si possa continuare ad attualizzare la base anche nei contratti successivi: e quasi scontato con la medesima percentuale. Parlando poi di variazione assoluta, ha solo senso se riferita al 75%
Comunque, mi sembra di capire che vi sia consenso sull'aggiornamento anche "fuori contratto" al 75% ed invece sia dubbio quello al 100% in questo caso.
 
Il tenore esatto dell'art.6, comma 1 del Regolamento Regione Lazio n.18/2012 (come modificato nel 2015) dice quanto segue.

"Il conduttore dell'immobile corrisponde al proprietario un canone mensile convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 5/mq oltre l'IVA di legge se dovuta per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale e di euro 4/mq oltre l'IVA di legge se dovuta per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio. Il suddetto canone è aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il valore unico del canone mensile si intende al netto degli oneri accessori".
 
canone è aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT
Mi sembra piuttosto chiaro.

Il 5€/mq sarà continuamente attualizzato nella misura del 75%, prendendo come riferimento l'anno zero del regolamento (2012 o 2015 ?) rispetto alla data di rinnovo, o scadenza annuale del contratto.
 
Ultima modifica:
Beh, grazie. Il parere di uno "esterno" al caso di specie ti fa apprezzare meglio appunto tale interpretazione in quanto disinteressata e non in conflitto.
Considera che il Comune può applicare sanzioni del 70% dei canoni e in caso di recidiva la confisca, per cui si tratta di questioni importanti e non di lana caprina.

Trascrivo anche il testo dell'atto d'obbligo, che ricalca quello del Regolamento ma aggiunge un altro tassello (da me messo in grassetto), che conferma la pacificità del 75%.

"6.1) Il canone mensile di locazione è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Criteri per la determinazione del "canone calmierato") del "Regolamento", con riferimento alla data della sua approvazione e precisamente esso è convenzionalmente determinato nel valore unico di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) a metro quadrato oltre l'I.V.A. di legge, se dovuta, per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma. Per il computo della superficie oggetto di locazione si fa riferimento all'articolo 6 del Regolamento."
 

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