fmartusciello

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Salve a tutti,
nel condominio in cui abito, tutti quelli che hanno un'appartamento come il mio, su 2 livelli (Piano Terra e Livello -1 accatastato come cantina) hanno creato nel piano -1 un bagno ed hanno posto la camera da letto.
Io e la mia compagna sapevamo che era un abuso, sia portare la camera da letto sotto che costruire ex novo un bagno, ma sapevamo anche che solo se chiamati i vigili potevano riscontrare l'abuso, per cui anche noi abbiamo proceduto a fare questa operazione di camera da letto e bagno sotto.
Ora ci sarebbe qualcuno che ci vorrebbe denunciare....stesso le persone che ce l'hanno costruito per altro. Come potremmo ovviare per sanare la situazione e diciamo non essere "ricattabili"?

Grazie per le informazioni che mi darete e disponibile ad ulteriori chiarimenti.

Saluti, Francesco
 

cafelab

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Ciao! Purtroppo il problema nn è di semplicissima risoluzione...infatti in sostanza avete utilizzato come abitabile un locale che abitabile non è, probabilmente per problemi di cubatura o mancanza dei requisiti richiesti per l'abitabilità, tipo altezza minima dei locali (sicuramente la tua cantina sarà max alta 2.4 m, se nn meno...).
Credo che, l'unica cosa che potresti provare a sanare è il bagno (sempre che l'altezza corrisponda ai famosi 2.4 m, minima altezza richiesta per questo tipo di ambiente, x la camera purtroppo nn credo si possa fare nulla...ad esempio se invece di cantina era soffitta, potevi provare ad utilizzare la legge sui sottotetti e il loro recupero per recuperare volumetria, così nn so, forse potresti col piano casa, ma ripeto, credo solo ilbagno sia recuperabile...
un saluto
manu
 

fmartusciello

Nuovo Iscritto
Grazie Manu.
Effettivamente l'altezza non raggiunge i 2.40, credo che siamo sui 2.20 fino al controsoffitto.
Visto che non ci sono vie d'uscita e che quindi siamo "ricattabili", sapresti dirmi a quanto ammonterebbe la sanzione per questo abuso, se effettivamente ci denunciassero ai vigili?
Qualche altro escamotage estremo?
 

antonellifederico

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francamente ti consiglio di ripristinare, almeno fino a quando non si saranno calmate le acque.

premesso che ci sarà una denuncia all'Autorità Giudiziaria, leggi quello che segue

L.R. 11 Agosto 2008, n. 15
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

Art. 16
(Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale
difformità o con variazioni essenziali)​
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nonché cambi di
destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra di cui all’articolo 7, terzo comma, della legge
regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure)
in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3,
lettera a), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, in totale difformità dagli stessi ovvero con variazioni
essenziali determinate ai sensi dell’articolo 17, ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove
non coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi
giorni, alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi
.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita a cura del comune e a spese del
responsabile dell’abuso.
3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino
dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente
applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente
alla esecuzione delle opere
, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione. In tale caso è
comunque dovuto il contributo di costruzione di cui alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle
parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del
contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e successive modifiche.

4. Qualora le opere siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6
luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del
vincolo ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la
demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2 mila 500 euro a 25 mila
euro. Per le opere eseguite su beni paesaggistici di cui alla parte terza del d.lgs. 42/2004 e successive
modifiche resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 167 del decreto medesimo.

anche se non è il vostro caso inserisco anche questo articolo che segue

Art. 22
(Accertamento di conformità)
1. Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell’abuso, nonché il proprietario, ove non
coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia
di inizio attività in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma 1 e 18,
comma 1 e, comunque, fino all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino
conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al
momento della richiesta.
2. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di
oblazione:
a) nel caso previsto dall’articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito,
determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione;
b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari al doppio dell’incremento del valore di mercato
dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione
dell’oblazione; qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare
l’incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione;

c) nei casi previsti dall’articolo 19, di un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in
relazione alla gravità dell’abuso.
3. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato
che attesti, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, le conformità di cui al comma 1.
4. Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento
della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 146,
comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.
 

cafelab

Moderatore
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Ciao intanto verifica se in bagno c'e' il controsoffitto; magari sotto l'altezza del locale arriva a 2.4 m e potresti provare a sanarlo.Per la camera a parte smontarla nn puoi fare niente, il tuo abuso e' cambio di destinazione d'uso senza autorizzazione..
Manu.
 

tantan

Nuovo Iscritto
Professionista
un cambio di destinazione d'uso lo vedo difficile anche se... la speranza è l'ultima a morire!
altrimenti per il bagno concordo con cafelab; forse, chiedi al tuo municipio, accettano anche un bagno con h<240cm essendo in cantina! scherzi a parte se è fattibile fai redigere al tecnico una dia in sanatoria.
per quanto riguarda la camera l'unica soluzione è non avere la camera quando vengono i vigili a fare il sopralluogo e cioè farla passare per mobilia accatastata, armadio per cambio di stagione... logicamente sarebbe più semplice se non ci fossero lenzuola, libri sul comodino.... e a patto che avete un'altra camera al piano terra.
in bocca al lupo!
 

fmartusciello

Nuovo Iscritto
Grazie a tutti per gli interventi.
Il realismo di antonellifederico chiaramente mi terrorizza e diciamo che per il momento non posso accogliere il consiglio del ripristino, specialmente per quello che mi è costato finora!!
Gli escamotage dell'accatastamento della mobilia, di togliere lenzuola e libri dai comodini mi fa simpatia e tutto sommato mi rincuora un poco....seppure non saprei come "travestire" poi il bagno!!
In definitiva mi imbarazza il solo pensiero che dagli articoli sopra citati, ci sono un sacco di persone, ma veramente tante che commettono tali illeicità!
Su Roma le destinazioni d'uso sono un pò......creative e fantasiose. Cantine e soffitte sono vendute con una normalità che non lascerebbe dubbio sulla libera utilizzazione degli spazi acquistati.....ed invece, non si "può" o non si potrebbe dormire in un ambiente accatastato cantina e nello stesso tempo farci un bagno.....mentre vengono fatti di sovente e fin troppo spesso nella normalità appunto.
Vigili e chi di competenza, solo se chiamati (chiaramente da terzi) possono agire e imporre il ripristino iniziale delle cose, mentre tutto il resto, banalmente se ne può stare tranquillo!!
Ok, son le cose fatte un pò all'italiana, diciamo così!
Ultima domanda, poi non vi disturbo più, ma se tentassi di chiedere la trasformazione in taverna, potrebbe essere plausibile averci un bagno lì.....mentre accatasto letto e comodini negli angoletti??

Saluti e grazie,
Francesco
 

tantan

Nuovo Iscritto
Professionista
l'italia che ci piace è così... italiana !
comunque fare un bagno in cantina o taverna è lecito, il problema è averlo fatto senza chiedere il permesso !
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
l'italia che ci piace è così... italiana !
comunque fare un bagno in cantina o taverna è lecito, il problema è averlo fatto senza chiedere il permesso !

lecito? dipende dai regolamenti e norme locali. Magari a Roma ma non in tutti i comuni d'Italia.

Aggiunto dopo 5 minuti :

Grazie a tutti per gli interventi.
Il realismo di antonellifederico chiaramente mi terrorizza e diciamo che per il momento non posso accogliere il consiglio del ripristino, specialmente per quello che mi è costato finora!!

concordo appieno con il mio omonimo Federico. E aggiungo: l'abuso edilizio è un reato. Si potrebbe infatti configurare come aumento di volumetria urbanistica. Ci sono un po' di miei messaggi su questo forum sull'argomento.

Consulta comunque un avvocato esperto in materia urbanistico-edilizia della tua città per avere un quadro completo. Il quadro in tal caso sarà nell'ambito della giurisprudenza più che della tecnica o normativa edilizia.

Purtroppo questa è l'Italia: se nessuno rispetta una norma, si inasprisce la pena. Poi alla fine se ne colpisce uno per educarne nessuno.
 

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