Barbaraa

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Buon giorno,
è la prima volta che scrivo, vorrei un consiglio.
Ho amplianto di 2 mq il salone di casa mia semplicemente spostando la finestra (ho usato una rientranza del balcone) e la finestra è a filo dei muri del palazzo (non ho fatto una veranda fino alla ringhiera del balcone).
I vigili sono intervenuti e mi hanno fatto il verbale per abuso edilizio. Sto aspettando la procedura (mi pare che sia penale) poichè non ho ripristinato la situazione iniziale.
Vorrei sapere se è possibile inserire il mio caso nella sanatoria 2010 o se esiste qualche altra procedura possibile.
Non sapevo che si trattasse di abuso edilizio e vorrei mettermi in regola.
Grazie in anticipo,
Barbara
 

cafelab

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Ciao, intanto ribadisco che la sanatoria in corso è di carattere catastale e nn urbanistico/edilizio (leggi "condono") dunque nn ti è utile in alcun modo!

Ora come ora puoi richiedere un titolo in sanatoria per il tuo abuso (probabilmente una SCIA, visto che tocchi le parti esterne di un edificio), sperando che nella tua zona nn sussistano vincoli di alcun genere, altrimenti saranno coinvolte le soprintendenze...dovrai cmq pagare la sanzione + oneri visto che hai costruito/realizzato una nuova finestra.

Per quanto riguarda i condomini, in comune nn hanno diritto di chiederti eventuale consenso, visto che sei di roma e qui di solito vige la seguente sentenza:

http://www.cafelab.it/docs/nota_avvocatura_24329-96.pdf

in ogni caso, ciò nn toglie che, anche se la materia nn è di competenza del comune, i condomini possono cmq farti causa per aver modificato una parte comune e arrecato danno al decoro dell'edificio.

in bocca al lupo!!!
manu
 

Barbaraa

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Come faccio a chiedere una SCIA? Qual è la procedura?
Posso chiederla anche se ho il verbale dei vigili urbani?

Grazie,
Barbara
 

tantan

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concordo con cafelab, puoi presentare la SCIA anche a lavori ultimati pagando una multa. per tutelarti al 100% puoi richiedere anche il nulla osta dei condomini. contatta direttamente un tecnico che ti seguirà nelle procedure.
 

cafelab

Moderatore
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Ciao sfrutto questa citazione pres ada altro post ma cmq calzante con il tuo caso

L.R. 11 Agosto 2008, n. 15
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia



Art. 16
(Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale
difformità o con variazioni essenziali)
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nonché cambi di
destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra di cui all’articolo 7, terzo comma, della legge
regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure)
in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3,
lettera a), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, in totale difformità dagli stessi ovvero con variazioni
essenziali determinate ai sensi dell’articolo 17, ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove
non coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi
giorni, alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita a cura del comune e a spese del
responsabile dell’abuso.
3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino
dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente
applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente
alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione. In tale caso è
comunque dovuto il contributo di costruzione di cui alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle
parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del
contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e successive modifiche.
4. Qualora le opere siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6
luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del
vincolo ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la
demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2 mila 500 euro a 25 mila
euro. Per le opere eseguite su beni paesaggistici di cui alla parte terza del d.lgs. 42/2004 e successive
modifiche resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 167 del decreto medesimo.

Art. 22
(Accertamento di conformità)
1. Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell’abuso, nonché il proprietario, ove non
coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia
di inizio attività in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma 1 e 18,
comma 1 e, comunque, fino all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino
conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al
momento della richiesta.

2. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di
oblazione:
a) nel caso previsto dall’articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito,
determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione;
b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari al doppio dell’incremento del valore di mercato
dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione
dell’oblazione; qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare
l’incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione;
c) nei casi previsti dall’articolo 19, di un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in
relazione alla gravità dell’abuso.
3. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato
che attesti, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, le conformità di cui al comma 1.
4. Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento
della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 146,
comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

Quindi ti consiglio o di contattare un tecnico che vada in comune e verifichi il da farsi o di farlo tu di persona, fermo restando ce dovrai cmq farti redigere la eventuale pratica...

un saluto
manu
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
un saluto
manu

ehm caro/a Manu,

forse ti è sfuggito ma Barbaraa ha commesso un abuso edilizio: ha ampliato la volumetria del proprio appartamento.
Per prima cosa bisogna contattare un avvocato penalista per difendersi in sede di giudizio e poi concordemente con esso incaricare un tecnico (ing. arch geo) per presentare una pratica a parziale sanatoria e demolire l'abuso.
Nel caso in cui l'immobile sia in una delle regioni con norma regionale cd. "Piano casa" compatibile, allora si potrebbe presentare una pratica in tal senso, pagando la multa e con essa annullando la posizione penale.

Ci sarebbe anche il caso della verifica della volumetria residua sul comparto edificatorio per consentire l'ampliamento o lo sfruttamento di particolari bonus volumetrici che ogni tanto esistono negli strumenti di governo del territorio ma per conoscerli bisogna studiare il caso. E poi all'interno di un condominio la cosa non sempre è fattibile e prevede l'unanimità.
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
mi dispiace dissentire da alcuni colleghi, ma la SCIA non è applicabile perchè questa è un'opera soggetta a permesso di costruire;

per quanto riguarda il piano casa, a tutt'oggi vigente, esclude gli ampliamenti in edifici di volumetria superiore a 1000 mc ed esclude la sanatoria;

se in un remoto caso l'ampliamento fosse possibile, la proprietà dovrebbe anche indennizzare il condominio in quanto la volumetria sfruttata per l'ampliamento appartiene a tutto il condominio in ragione della tabella millesimale di proprietà.
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
mi dispiace dissentire da alcuni colleghi, ma la SCIA non è applicabile perchè questa è un'opera soggetta a permesso di costruire;

se comunque conforme alle norme.

per quanto riguarda il piano casa, a tutt'oggi vigente, esclude gli ampliamenti in edifici di volumetria superiore a 1000 mc ed esclude la sanatoria;

dipende dalla legislazione regionale. Alcune lo consentono.

se in un remoto caso l'ampliamento fosse possibile, la proprietà dovrebbe anche indennizzare il condominio in quanto la volumetria sfruttata per l'ampliamento appartiene a tutto il condominio in ragione della tabella millesimale di proprietà.

certamente
 

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