marianna leinardi

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salve, a luglio di quest'anno ho concluso un compromesso (tramite geometra del venditore, ma senza agenzie intermediarie) per l'acquisto di un appartamento specificando di acquistarlo in parte con soldi miei in parte con mutuo entro la fine dell'anno... durante la richiesta del mutuo, la banca si è accorta che l'appartamento è pervenuto al venditore tramite DONAZIONE!!!!! ho reperito informazioni circa la donazione ma non ho trovato chiarezza, nel senso che alcuni mi dicono basta che passi 20 anni dalla donazione in vita del donatore affinchè diventi libero da rivalse di legittima, altri invece, mi dicono che cmq dovrei aspettare 10 anni dopo la morte del donatore.....nel mio caso i 20 anni finirebbero nel dicembre 2011.....ed ora non so cosa fare, lasciar perdere? nel caso il venditore non acconsenti di fare un atto di mutuo recesso, bastano 20 anni?
grazie
 

robertobosco

Membro Ordinario
Mi preme precisare che il decorso dei soli 20 anni non sono sufficienti. Infatti ove entro questo periodo fosse stata richiesta da parte di eventuali eredi legittimari, insoddisfatti di tale donazione, una richiesta di trascrizione stragiudiziale di opposizione (a tale donazione), il termine dei 20 anni viene sospeso. Pertanto, Marianna, dovrai attendere il prossimo dicembre 2011, dopo aver verificato l'assenza di trascrizioni a margine di eventuali opposizioni di cui innanzi.
Molto prima, potresti risolvere con l'azione di "mutuo dissenso" (o "consenso").
 

marianna leinardi

Nuovo Iscritto
Professionista
Grazie Roberto, nella tua precisazione trovo riscontro di questa informazione che già avevo....mi premeva in questo luogo accertarmi della sola durata dei 20 anni per il mio caso e considerare tra un anno il bene libero di essere commercializzato senza vincoli che ne inficino il suo valore di mercato.
 

brunobr

Membro Attivo
Professionista
:ok:, scusate, non avevo letto sopra.... visto che il salvataggio dati é finalmente terminato e sono stremato... meglio andare a letto.
 

marianna leinardi

Nuovo Iscritto
Professionista
Ho sentito sia un notaio che un avvocato esperto in successioni e mi hanno specificato che:
Nei 20 anni dopo la registrazione dell'atto di donazione è possibile fare ricorso dai legittimi (ed eventualmente rinnovare per altri 20 anni il decorso dell'impugnazione della donazione)

E DOPO 10 anni dalla morte, vige la possibilità di un ATTO DI RIDUZIONE da parte dei legittimi ed eventuali figli naturali ecc che è una cosa diversa

quindi ci sono cmq due vincoli temporali: i 20 in vita e i 10 in morte anche se per ragioni differenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

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