mariolina

Membro Junior
Privato Cittadino
La domanda è questa: Tizio, celibe e con un figlio muore lasciando un'eredità passiva.
Il figlio che ha ricevuto una donazione dal padre, cosa deve fare? Accettare l'eredità con beneficio d'inventario oppure rinunciare ad essa? E se il figlio rinuncia l'eredità a chi va? Allo stato?
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Sicuramente un accettazione beneficiata. Ma può sempre rinunciare qualora già sa che l'eredità è tutta un passivo. No, non va allo Stato. A meno che non vi siano altri successibili che a sua volta rinunciano o a meno che non ve ne siano proprio. Non ha genitori, fratelli o sorelle?
 

mariolina

Membro Junior
Privato Cittadino
ha fratelli e sorelle. costoro potrebbero quindi succedergli per legge?
se rinuncia la donazione rimane valida...se invece accetta con beneficio che sarà della donazione? rimarrà valida o ricadrà in successione? o se ne terrà conto e l'erede beneficiato dovrà pagare i debiti in base al valore di essa?
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
L accettazione con beneficio di inventario ti fa ovviamente diventare erede. In tale caso solito discorso, il figlio non concorre con nessuno. Esso concorre solo con il coniuge, qualora fosse in vita.Non è il caso tuo. Nel caso non accetti la eredità per quanto riguarda la donazione di lui fatta, diciamo che...potrebbe...ma non ho sottomano alcun dato normativo ora è non vorrei darti una spiegazione sbagliata. Sicuramente qualcun altro interverrà in merito.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
A prima riflessione, la collazione dovrebbe essere possibile solo dai leggittimari, che in questo caso non ci sono.
Per quanto riguarda la donazione, a mio parere sommario, andrebbe vista la revocatoria da parte dei creditori se non prescritta.
Riflettiamoci sopra.

Giustamente se si è sicuri della passività, rinunzierei e lascerei l'eredità ai creditori.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Uno schema semplice semplice trovato in rete.
Quindi come sottolineato,anche nel dubbio,da Hf, i fratelli non essendo legittimari non hanno diritto a richiedere la collazione.


soggetti tenuti alla collazione
1.coniuge superstite
2. figli legittimi e naturali
beneficiari della collazione sono gli stessi coeredi sopra indicati; questi, infatti, sono tenuti reciprocamente alla collazione per la formazione della massa da dividere. L'azione non spetta, però, a coloro che pur rientrando in dette categorie non sono divenuti eredi, come nel caso in cui non accettino l'eredità
oggetto tutte le donazioni ricevute dal defunto a favore delle persone sopra indicate; alla collazione si è tenuti sia quando si è stati beneficiati in una donazione (donazione diretta) sia quando la liberalità risulti da atti diversi dalla donazione (donazione indiretta) come la rimessione del debito effettuata dal de cuius a favore dell'erede o anche in caso di negozio simulato
donazioni escluse 1. donazioni di modico valore a favore del coniuge( art. 738 c.c.);
2. le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze;
3. le spese sostenute dal defunto per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale solo quando non eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (art. 742 c.c.), a meno che tali spese a favore dei discendenti non siano state effettuate per pagare i loro debiti o per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore (art. 741 c.c.);
4. la donazione rimuneratoria di cui all'art. 770 c.c.
5. le donazioni fatte dall'erede ai suoi discendenti o al coniuge ( art. 739 c.c.)
dispensa è possibile che il testatore dispensi validamente dalla collazione sempreché che questa non leda la quota del legittimario
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Ho fatto anche io qualche rilessione suppletiva.
La donazione dovrebbe essere salva, semprechè non abbia le caratteristiche volte a sottrarre beni alla massa dei creditori.
L'accettazione con beneficio di inventario è macchinosa e costosa ( nonchè lunga ).
Comporta il grave rischio che in caso di errore si diventa "eredi" con tutte le conseguenze. Me ne terrei alla larga.
La rinuncia appare molto più semplice ed andrebbe accompagnata anche con lo "abbandono" ai creditori.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Mi ero dimenticato di dire che rinunziando, l'eredità andrebbe eventualmente ai parenti che rinunzierebbero pure loro ( se la passività è certa ).
 

mariolina

Membro Junior
Privato Cittadino
alla luce di tutto ciò io direi.... rivolgersi a un notaio per fare l'accettazione beneficiata. ma rimane un dubbio... con questa modalità avendo il figlio accettato una donazione questa andrà contata per pagare i debiti oppure, dato che fa parte oramai del patrimonio del figlio, non si confonderà con il defunto???
 

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