lucatonzani

Membro Attivo
Agente Immobiliare
art. 1762 c.c. - Contraente non nominato - "Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilit del mediatore."
Il contratto è perfettamente concluso al contrario di come si crede
Quindi a mio parere la situazione è peggiore di quello che si prospetta visto che rispondi direttamente il mediatore delle obbligazioni assunte senza nominare il proponete.
 

Alvisets

Membro Ordinario
Il contratto è perfettamente concluso al contrario di come si crede
Quindi a mio parere la situazione è peggiore di quello che si prospetta visto che rispondi direttamente il mediatore delle obbligazioni assunte senza nominare il proponete

Hai ragione, però da quanto riportato da Jbatt, sembra ci sia una proposta d'acquisto che rimanda ad un successivo preliminare (da farsi). In teoria la proposta è nulla.
 

studiopci

Membro Storico
Mi sembra giusto il riferimento di Lucatonzani all'art. 1762 del C.C. ma non credo che sia adattabile al caso specifico perchè secondo come riporta Jbatt l'accettazione è stata firmata su di un foglio A4 a parte della proposta , potrebbe largheggiando giuridicamente configurarsi tale possibilità solo se il foglio firmato riportasse chiaramente che il compratore è persona da nominarsi, mi spiego meglio : se si utilizza la possibilità giuridica del contraente da nominarsi o contraente occulto si deve specifiare all'interno della proposta tale opportunità, allora si che avremmo una sorta di acquisto in nome e per conto oppure un acquisto per persona da nominarsi, nel caso specifico e così come riportato da Jbat non abbiamo questo ma solo una negligenza anche se inspiegabile allo stato di fatto, per cui il negozio giuridico non si è perfezionato. Fabrizio
 

LEnrica

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Egregio Colleghi ,
vi scrivo di seguito un caso sul quale desidererei avere delucidazioni.

IL FATTO :
Io agente immobiliare ho avuto incarico di vendita di un appartamento, qualche mese dopo ho trovato l’acquirente, al quale ho fatto compilare una proposta di acquisto su modello regolarmente approvato dalla camera di commercio. L’acquirente a titolo di DEPOSITO FIDUCIARIO mi ha lasciato un assegno intestato alla venditrice di € 3000, con la consapevolezza che tale somma sarebbe diventata CAPARRA CONFIRMATORIA in caso di accettazione integrale della proposta di acquisto. In seguito ho convocato la parte venditrice e su un semplice foglio A4 le ho fatto firmare un accettazione con contraente non nominato (perchè non l'hai fatta firmare sulla proposta sottoscritta?), in questa accettazione sono riportati nei minimi particolari sia i tempi e sia le modalità di pagamento (e la somma offerta è riportata?), e anche le competenze spettanti all’agenzia. In seguito ho convocato la parte acquirente e le ho fatto firmare la presa visione dell’accettazione.Qualche giorno fa ho ricevuto comunicazione VERBALE della parte acquirente che vuole ritirarsi dall’affare e in più pretende la restituzione dell’assegno da lei versato.
La parte venditrice a sua volta pretende di ricevere l’assegno per incassare tale somma, in mancanza minaccia di chiamare in giudizio l’agenzia.

QUESITI :

1° : Non avendo ufficializzato per iscritto il nominativo dell’ acquirente, la parte venditrice può pretendere l’assegno ? Se si, l’agenzia ha diritto alle competenze? E in che misura? (in relazione all’importo dell’assegno, o in relazione al prezzo finale dell’appartamento?).

E se l'acquirente è un pregiudicato? O un nomade? O una persona alla quale la parte venditrice non volesse vendere?
Non mi sembra affatto un comportamento corretto
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
art. 1762 c.c. - Contraente non nominato - "Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilit del mediatore."
Il contratto è perfettamente concluso al contrario di come si crede
Quindi a mio parere la situazione è peggiore di quello che si prospetta visto che rispondi direttamente il mediatore delle obbligazioni assunte senza nominare il proponete.
Interessante, ma concordo con Fabrizio che potrebbero esserci dubbi sull'applicabilità in questo caso
 

lucatonzani

Membro Attivo
Agente Immobiliare
E' probabile che mi sbagli, ma ripeto che secondo me si ricade proprio nel caso di contraente non nominato. Il contratto è un accordo tra 2 parti. Il preliminare (che in questo caso non c'è stato) è un contratto che obbliga le parti ad addivenire alla stipula del rogito notarile. La proposta quando viene accettata e viene presa coscienza dell'accettazione da parte del proponente è un accordo e quindi anch'essa un contratto che obbliga alla stipula del preliminare (un preliminare del preliminare) ma sempre di accordo tra due parti si tratta e quindi di contratto. Infatti se c'è un accordo tra due parti che sia proposta o che sia preliminare sempre un contratto è, quello che cambia sono gli obblighi: la proposta obbliga alla stipula del preliminare, il preliminare obbliga alla stipula del rogito. Il proponete non voleva giocare a carte, ma comprare l'immobile del venditore, il venditore non voleva giocare a carte ma voleva vendere al proponente che l'agente non ha nominato. Il mediatore ha detto al venditore che c'era una proposta indicandone tutti i punti, glie l'ha fatta firmare e non ha detto chi era il proponete (che per di più effettivamente c'era), a me non sembra ci sia niente di nullo.
E' ovvio che per tenere nascosto un proponente non posso presentare la proposta firmata dal proponente con tanto di nome e cognome, ma poi la proposta accettata sul foglio A4 è stata firmata dal proponente.
Anche io ho dubbi sull'applicabilità di ciò a questo caso ma se fossi il venditore agirei come ho appena detto e credo che chi avrebbe da temere sarebbe solo il collega.

P.s. Il contratto con persona da nominare è regolato dall'art. 1402 c.c. Che secondo me è diverso dal contraente non nominato dal mediatore art. 1762 c.c.
 

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