kolia cassin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Con un' importante (e discussa) sentenza della Cassazione che con l’ordinanza n. 19989/2018 ha stabilito che il requisito per fruire dell’agevolazione prima casa è l’inesistenza di altro immobile concretamente idoneo (anche giuridicamente) a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente. Pertanto ove quest’ultimo sia già proprietario di un'abitazione (acquisita con agevolazione) ma la stesso non sia idoneo a soddisfare dette esigenze, sussistono comunque i presupposti per il beneficio in questione: si rientra in tale ipotesi quando (come nel caso in esame) l’immobile preposseduto sia locato.

Erano già uscite sentenza simili, dove però vi erano problematiche di tipo strutturali che rendevano non utilizzabile il preposseduto immobile (ad esempio perché troppo piccolo per le esigenze familiari dell'acquirente); in questo caso il ventaglio di ipotesi di impossibilità concreta di utilizzo dell’immobile si ampliano e sono estese ai casi in cui sussiste un vincolo giuridico che in concreto ne impedisce il godimento per le necessità abitative del proprietario.
 

CheCasa!

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Agente Immobiliare
Con un' importante (e discussa) sentenza della Cassazione che con l’ordinanza n. 19989/2018 ha stabilito che il requisito per fruire dell’agevolazione prima casa è l’inesistenza di altro immobile concretamente idoneo (anche giuridicamente) a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente. Pertanto ove quest’ultimo sia già proprietario di un'abitazione (acquisita con agevolazione) ma la stesso non sia idoneo a soddisfare dette esigenze, sussistono comunque i presupposti per il beneficio in questione: si rientra in tale ipotesi quando (come nel caso in esame) l’immobile preposseduto sia locato.

Erano già uscite sentenza simili, dove però vi erano problematiche di tipo strutturali che rendevano non utilizzabile il preposseduto immobile (ad esempio perché troppo piccolo per le esigenze familiari dell'acquirente); in questo caso il ventaglio di ipotesi di impossibilità concreta di utilizzo dell’immobile si ampliano e sono estese ai casi in cui sussiste un vincolo giuridico che in concreto ne impedisce il godimento per le necessità abitative del proprietario.

Sostanzialmente si tratta di un titolo scorretto.
Presupposto per l'applicazione di questo "filone" di sentenze è che l'immobile ubicato nel medesimo comune non sia comunque stato acquistato con le agevolazioni prima casa.

Quindi sarà possibile acquistare un solo immobile come prima casa e, anche se risultasse successivamente inidoneo, non sarà ammesso l'acquisto di una nuova prima casa.

Negli altre situazioni di immobili inidonei (ad esempio immobile nel medesimo comune pervenuto in successione) sembrerebbe ammesso l'acquisto di una prima casa...

Attendiamo fiduciosi che, in seguito alle ormai numerose sentenze della cassazione, l'agenzia delle entrate emani una circolare che chiarisca questi aspetti...
 

Umberto Granducato

Fondatore
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Agente Immobiliare
Presupposto per l'applicazione di questo "filone" di sentenze è che l'immobile ubicato nel medesimo comune non sia comunque stato acquistato con le agevolazioni prima casa.

non c'è scritto questo però...
Qui si parla di: ...Pertanto ove quest’ultimo sia già proprietario di un'abitazione (acquisita con agevolazione) ma la stesso non sia idoneo a soddisfare dette esigenze,..
 

angy2015

Membro Assiduo
la sentenza dice " che non abbia usufruito in precedenza dell'agevolazione" e dà ragione a CheCasa.
Evidentemente si vuole agevolare chi ha locato "a sua insaputa" e non vuole attendere la scadenza del contratto ma permane il vincolo di non aver usufruito dell'agevolazioe
 

kolia cassin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Si avete ragione.
Da Ipsoa:
[omissis] Un contribuente acquistava un immobile con beneficio prima casa, nonostante fosse già proprietario di altro appartamento, il quale però era stato precedentemente locato ad un terzo con contratto regolarmente registrato.
L’Ufficio emetteva quindi avviso di liquidazione recuperando la maggior imposta di registro a seguito del disconoscimento del diritto all’agevolazione suindicata, atteso che il contribuente era già proprietario di altro immobile nel medesimo Comune.
L’atto veniva impugnato, ma sia la CTP che la CTR ritenevano corretta la tesi dell’Agenzia. In particolare i giudici di appello davano rilevanza al fatto che il beneficio prima casa fosse subordinato alla inidoneità abitativa dell’immobile preposseduto e non alla semplice temporanea indisponibilità dello stesso per impedimenti giuridici, come la locazione a terzi.
Il contribuente impugnava tale decisione, rappresentando che la disciplina in questione doveva essere interpretata con riguardo alla sua finalità, che è quella di agevolare l’acquisto di un’abitazione a chi non abbia la disponibilità di altro alloggio idoneo, da intendersi in senso oggettivo, cioè che non permetta in concreto di soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente.
La decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19989, depositata il 27 luglio, ha raccolto il ricorso decidendo direttamente nel merito a favore del contribuente ed annullando l’avviso di liquidazione originariamente impugnato.
Il concetto di abitazione presuppone implicitamente il requisito dell’idoneità: ove manchi tale elemento nell’immobile posseduto dal contribuente, sussistono comunque i presupposti per l’agevolazione in questione nonostante la presenza di altro titolo di proprietà.
Sebbene parte della giurisprudenza di legittimità abbia invece valorizzato solo tale ultimo presupposto oggettivo (prescindendo dunque dall’idoneità o meno del bene), la Suprema Corte in quest’occasione ha ritenuto corretta la soluzione opposta, sostenuta peraltro da pronunce più recenti, dando dunque rilievo al fatto che la ratio della normativa è quella ad agevolare l’acquisto di un alloggio finalizzato a sopperire ai bisogni abitativi dell’acquirente e della propria famiglia.
[omissis]
Le ipotesi di impossibilità concreta di inutilizzo dell’immobile non possono essere limitate ai casi di problematiche strutturali e fisiche del bene, ma vanno estese anche a quelli in cui sussiste un vincolo giuridico [omissis] (come appunto il contratto di locazione), il contribuente ha comunque diritto all’agevolazione prima casa.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Mah... Cioè quindi chiunque possegga una prima casa affittata e una seconda casa dove vive, in pratica ha buttato dei soldi...
Io sto ristrutturando la mia seconda casa (la prima è affittata), comprata qualche anno fa: posso chiedere indietro la differenza tra il 9 e il 2%?
 

CheCasa!

Moderatore
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Agente Immobiliare
Mah... Cioè quindi chiunque possegga una prima casa affittata e una seconda casa dove vive, in pratica ha buttato dei soldi...
Io sto ristrutturando la mia seconda casa (la prima è affittata), comprata qualche anno fa: posso chiedere indietro la differenza tra il 9 e il 2%?



La norma stabilisce che puoi possedere un unico immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Poi introduce una ulteriore limitazione: se anche non avessi mai acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa, se già possedessi un immobile nel medesimo comune (comunque ti sia pervenuto) non potresti acquistarne un altro con le agevolazioni...

Solo in riferimento a questo secondo requisito, la cassazione, da alcuni anni, ha sentenziato che, se l'immobile già presente nel comune fosse del tutto inidoneo... non si applicherebbe questa limitazione...

Se tu il primo appartamento che hai locato lo avessi acquistato all'epoca con le agevolazioni... il secondo acquisto sarebbe comunque stato tassato al 9.
 

brina82

Membro Storico
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La norma stabilisce che puoi possedere un unico immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Poi introduce una ulteriore limitazione: se anche non avessi mai acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa, se già possedessi un immobile nel medesimo comune (comunque ti sia pervenuto) non potresti acquistarne un altro con le agevolazioni...

Solo in riferimento a questo secondo requisito, la cassazione, da alcuni anni, ha sentenziato che, se l'immobile già presente nel comune fosse del tutto inidoneo... non si applicherebbe questa limitazione...

Se tu il primo appartamento che hai locato lo avessi acquistato all'epoca con le agevolazioni... il secondo acquisto sarebbe comunque stato tassato al 9.

Ok mi pareva strano infatti :D

Così mi pare molto più logico grazie ;)
 

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