mosca

Membro Assiduo
Personalmente penso che la soluzione proposta dalle Associazioni..... ben esposta nell'ultima parte dell'articolo sia quella più auspicabile.
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ho estrapolato queste due parti dal link postato... ma non Vi sembra che ci siano incongruenze??? Ovvero architetti e geometri mica operano già nello stesso settore merceologico???

Non si può essere allo stesso tempo agente e titolare di un’attività d'impresa, se la società in questione opera nello stesso settore merceologico, in questo caso l’immobiliare. Per il resto, cadono tutti i divieti.

ma le porte si aprirebbero anche per tutti i professionisti iscritti a ordini e albi, dai geometri agli architetti, che operando a stretto contatto con il settore immobiliare avrebbero spesso desiderato abbinare l’attività di agente alla loro professione.
 

Slartibartfast

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
In generale gli agenti e rappresentanti non possono esercitare il commercio in proprio del bene che intermediano. Non sta scritto da nessuna parte che non possono svolgere servizi complementari.
Se la logica è quella l'unica incompatibilità che rimane è quella tra agente immobiliare e immobiliarista.
 

xvtrm2

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buonasera, sto seguendo sul sito del senato l'evolversi della situazione e proprio stasera le proposte fatte sono quelle sotto.
Da come è stata pensata, cambiando il capoverso "b" con "nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione, laddove non sia garantita la terzietà del mediatore o comunque in situazione di conflitto di interessi" lasciano aperta la professione anche ai dipendenti, basta che sia garantita la terzietà mi sembra di capire.
Il link completo è:
ShowDoc

Art. 2

2.1

Simone Bossi, Casolati

Sopprimere l'articolo.

2.2

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Papatheu

Al comma 1, sostituire il capoverso «3.», con il seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresenta o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

2.3

Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, capoverso 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «vendita,» inserire la seguente: «amministrazione,» dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonchè con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 è aggiunto e il seguente:

«Art. 3-bis.
1. Il mediatore ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio dell'attività nell'interesse dei clienti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei mediatori iscritti al REA e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura delle CCIAA territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti al CNEL, anche attraverso confederazioni e firmatarie di CCNL.

3. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, stabiliscono la durata minima dei corsi di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo di cui all'articolo 2, n. 3, lettera e), che non potrà essere inferiore a 300 ore e possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per mediatori. In alternativa alla frequentazione del corso di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo, i soggetti interessati potranno svolgere un periodo di pratica di dodici mesi presso impresa di mediazione che dovrà quindi fornirne idonea certificazione ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione».

2.4

Lorefice

Al comma 1, capoverso «3.», sopprimere le parole: «e servizi».

2.5

Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le seguenti parole: «e servizi».

2.6

Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, capoverso «comma 3», aggiungere il seguente periodo: «, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione, laddove non sia garantita la terzietà del mediatore o comunque in situazione di conflitto di interessi».
 

xvtrm2

Membro Attivo
Privato Cittadino
Sono le proposte di modifiche fatte dalle associazioni di categoria, ma credo che non facciano altro che complicare ulteriormente le cose secondo me.
 

mosca

Membro Assiduo
Mi sembra che oltre L'incompatibilità ci siano altre 3 importanti novità:
  1. Le ore dei corsi passano da 100 a 300
  2. Vi è l’obbligo dei AI di continuare a formarsi presso le Associazioni anche dopo aver preso il Patentino
  3. Si potrà accedere all’esame evitando il corso di 300 ore ma facendo pratica per 12 mesi presso una Agenzia.
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
Mi sembra che oltre L'incompatibilità ci siano altre 3 importanti novità:
  1. Le ore dei corsi passano da 100 a 300
  2. Vi è l’obbligo dei AI di continuare a formarsi presso le Associazioni anche dopo aver preso il Patentino
  3. Si potrà accedere all’esame evitando il corso di 300 ore ma facendo pratica per 12 mesi presso una Agenzia.
3) con che prova si può dimostrare la pratica? immagino l'unica "seria" sia un contratto di lavoro a tempo determinato di uno o più anni.... giusto?
 

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