chireca73

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quesito si deve citare solo l'agente immobiliare-sua assicurazione- per pubblicita ingannevole o anche venditore?
i danni oltre la differenza prezzo quali richiedere previa mediazione?
 

francesca63

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Premesso che non condivido la pessima abitudine di alcune agenzie di esagerare con i mq indicati in pubblicità, spesso chi compra confonde i mq commerciali ( che sono quelli a cui solitamente si fa riferimento nelle compravendite) con quelli calpestabili . La differenza può essere notevole.
Per altro, la pubblicità non è da prendere per oro colato, e generalmente chi compra sceglie un immobile dopo averlo visto e rivisto, confrontato con altri, e ha la facoltà di misurarlo tutte le volte che lo desidera PRIMA di impegnarsi nell’acquisto, dal vivo o in planimetria.
Inoltre nei rogiti si scrive che si compra a corpo e non a misura, e non si definisce la metratura anche per evitare problemi sulle modalità di misurazione. Si compra quello che si è visto, e che si è ritenuto andar bene per le proprie esigenze.
In definitiva, per quanto sia spiacevole, non si può citare proprio nessuno, secondo me.
 
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chireca73

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25 mq di differenza gli rilevava anche il mio gatto
a maggior ragione un professionista iscritto all'albo con responsabiita professionale
Premesso che non condivido la pessima abitudine di alcune agenzie di esagerare con i mq indicati in pubblicità, spesso chi compra confonde i mq commerciali ( che sono quelli a cui solitamente si fa riferimento nelle compravendite) con quelli calpestabili . La differenza può essere notevole.
Per altro, la pubblicità non è da prendere per oro colato, e generalmente chi compra sceglie un immobile dopo averlo visto e rivisto, confrontato con altri, e ha la facoltà di misurarlo tutte le volte che lo desidera PRIMA di impegnarsi nell’acquisto, dal vivo o in planimetria.
Inoltre nei rogiti si scrive che si compra a corpo e non a misura, e non si definisce la metratura anche per evitare problemi sulle modalità di misurazione. Si compra quello che si è visto, e che si è ritenuto andar bene per le proprie esigenze.
In definitiva, per quanto sia spiacevole, non si può citare proprio nessuno, secondo me.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4009/2019 del 21.2.2019 conferma la responsabilità dell’agente immobiliare

Il Tribunale adito, accogliendo le domande dell’acquirente, ha affermato il seguente principio: “il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con diligenza l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente; tale responsabilità può essere fatta valere dall’acquirente chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, ”.

Il Tribunale ha infatti accertato che tali anomalie erano “facilmente rilevabili” dall’agente e pertanto non aver informato il proprio cliente, anzi rassicurandolo sui dati dell’immobile, “costituisce grave inadempimento alle obbligazioni assunte ”.

La decisione del Tribunale è pienamente condivisibile per una serie di importanti considerazioni:

Significativamente lo stesso art. 17 del cod. deont. dei mediatori prevede “L’associato Fiaip è tenuto a valutare con la massima attenzione l’incarico conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le problematiche inerenti l’affare e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere contezza secondo le regola e della diligenza professionale” .

Parimenti la Legge n. 39 del 1989 definisce i contorni dell’attività che il mediatore si obbliga a compiere, essendo, per la veste professionale riconosciuta normativamente, abilitato a svolgere attività complementare e necessaria per la conclusione dell’affare. E’ dunque gravato da un obbligo di corretta informazione; tale incombente si sostanzia nell’obbligo di comunicare tutte le circostanze a lui note, nonché quelle conoscibili con la specifica diligenza professionale.

In tale solco interpretativo si allinea la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale è configurabile una responsabilità del professionista in caso di omesse informazioni o informazioni errate su di un profilo essenziale dell’affare, “responsabilità fondata sul dovere di correttezza e sulla tutela dell’affidamento della controparte quanto alla fondatezza e veridicità delle affermazioni del mediatore.
 

PyerSilvio

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Agente Immobiliare
..mi vien da ridere.

Prima non esaminano per bene l'oggetto di compravendita, non sanno o non lo misurano neanche, in questo caso, una differenza di metratura colossale e poi come per incanto, si trasformano in principi del foro.
Snocciolando sentenze improbabili.

@chireca73

La pubblicità, in quanto tale, è solo un mero veicolo promozionale e non costituisce un elemento contrattuale.

Quando guardi la pubblicità in TV i cani parlano e le macchine volano.

Quando comperi da quei soggetti e finalmente ti accorgi che i cani parlanti non esistono e che le utiliarie non decollano e per questo vuoi trascinarli in tribunale, sei libero di farlo.

Viviamo in un mondo libero.
 

IL TRUCE

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Agente Immobiliare
Il Tribunale adito, accogliendo le domande dell’acquirente, ha affermato il seguente principio: “il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con diligenza l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente; tale responsabilità può essere fatta valere dall’acquirente chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, ”.
Due cose..
Prima cosa: “la diligenza”.
La diligenza di chi..del comune padre di famiglia ? Quella la hai già tu, paghi salato qualcuno che dovrebbe avere una completa formazione tecnica e legale ed invece per esercitare ha letto un libricino e risposto ad un quiz difficile quanto l esame di accesso al Milan Club. Purtroppo nel Paese del “io ho detto, tu hai capito, lui pensava” vale quanto ben dice @francesca63.

Seconda cosa: il risarcimento del danno
In Italia chiunque possa comprare un libricino e superare un esame che farebbe ridere una aspirante matricola, puo mettersi a trattare immobili di qualsiasi valore e complessità. Il risarcimento…se non hanno una lira cosa vuoi che ti risarciscano ?
Infatti ridono, ragionando da poveri e proprio per questo normalmente rimangono poveri. ( Cit. #unachelasalunga)
La vita li ha già puniti, aggiungo io.

riconosciuta normativamente, abilitato a svolgere attività complementare e necessaria per la conclusione dell’affare. E’ dunque gravato da un obbligo di corretta informazione; tale incombente si sostanzia nell’obbligo di comunicare tutte le circostanze a lui note, nonché quelle conoscibili con la specifica diligenza professionale.
Alcuni hanno la terza media altri il diploma di pasticcere esperto triennale altro quello serale di Ragioniere. Che diligenza professionale vuoi che abbiano, che responsabilità vuoi dare a questi ?
Un mondo libero…ma per favore..
Vorrebbero persino togliere il numero chiuso nelle università..pensa un po’”..in nome della libertà naturalmente,.
Capre ma liberi,.perché sei TU che non devi credere all AI..come fosse un pubblicitario invece che uno che paghi per aiutarti..
L AI paragonato ad un pubblicitario..che tristezza.. che pena, proprio.
stesso art. 17 del cod. deont. dei mediatori prevede “
Mentre lo scrivevano si ammazzavano dal ridere a pacche sulla spalla 😂😂😂😂


Caro amico mio..ormai è andata e cosi sia..
A TORTO , che nel Paese dei balocchi potresti avere o A RAGIONE che in un mondo libero dovresti avere.

Con affetto.
 
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Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Come altri hanno già scritto, una differenza di 25 mq, su 80 è facilmente rilevabile ad occhio anche da un orbo; stupisce che tu non te ne sia reso conto se non a "scoppio (molto) ritardato".

Con tutta probabilità i metri citati dall'agenzia sono "indicativi" (o se preferisci; "circa" o "indicativi") e si riferiscono ai metri commerciali (comprensivi quindi, ad esempio, di muri e parti comuni.

In secondo luogo, avrai sicuramente acquistato l'immobile "a corpo e non a misura", ovvero indipendentemente dalla superficie interna calpestabile (che è la metratura a cui tu probabilmente ti riferisci, che comunque è inferiore a quella commerciale).
Perciò con questa formula è stata esclusa la possibilità di attribuire un valore commerciale all'immobile sulla sola base della metratura.

Perciò direi che devi fartene una ragione.

Se la superficie interna fosse stata così fondamentale per te, avresti fatto le opportune verifiche "prima di avanzare anche solamente la "proposta d'acquisto" e non dopo (addirittura) il rogito.

Infine, le sentenze che snoccioli, non hanno nulla a che vedere col tuo "problema"; si riferiscono a vizi occulti che sono tutta un'altra cosa, anche perchè, come già detto, la metratura di un immobile non è per niente occulta o occultabile in quanto ben visibile a chiunque (tra l'altro potevi rivelare le effettive misure in vari modi: rilevandole fisicamente, rilevandole dalla planimetria catastale oppure leggendo una semplice visura catastale, cioè tutte cose alla portata di chiunque, anche del fruttivendolo sotto casa -senza offesa per il fruttivendolo-).

Ho io una curiosità.
Vedo che sei iscritto come professionista: in che settore?
 

IL TRUCE

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Come altri hanno già scritto, una differenza di 25 mq, su 80 è facilmente rilevabile ad occhio anche da un orbo; stupisce che tu non te ne sia reso conto se non a "scoppio (molto) ritardato".

Con tutta probabilità i metri citati dall'agenzia sono "indicativi" (o se preferisci; "circa" o "indicativi") e si riferiscono ai metri commerciali (comprensivi quindi, ad esempio, di muri e parti comuni.

In secondo luogo, avrai sicuramente acquistato l'immobile "a corpo e non a misura", ovvero indipendentemente dalla superficie interna calpestabile (che è la metratura a cui tu probabilmente ti riferisci, che comunque è inferiore a quella commerciale).
Perciò con questa formula è stata esclusa la possibilità di attribuire un valore commerciale all'immobile sulla sola base della metratura.

Perciò direi che devi fartene una ragione.

Se la superficie interna fosse stata così fondamentale per te, avresti fatto le opportune verifiche "prima di avanzare anche solamente la "proposta d'acquisto" e non dopo (addirittura) il rogito.

Infine, le sentenze che snoccioli, non hanno nulla a che vedere col tuo "problema"; si riferiscono a vizi occulti che sono tutta un'altra cosa, anche perchè, come già detto, la metratura di un immobile non è per niente occulta o occultabile in quanto ben visibile a chiunque (tra l'altro potevi rivelare le effettive misure in vari modi: rilevandole fisicamente, rilevandole dalla planimetria catastale oppure leggendo una semplice visura catastale, cioè tutte cose alla portata di chiunque, anche del fruttivendolo sotto casa -senza offesa per il fruttivendolo-).

Ho io una curiosità.
Vedo che sei iscritto come professionista: in che settore?
Carissimo ciao. Tutto vero.. ma e questione di principio.
Lasciam stare vizi occulti che una buona parte degli AI non sa riconiscerne di palesi..qui la questione è diversa.
Non è dando dello sprovveduto al cliente che si risolve.
E nemmeno con le interpretazioni.
Lui voleva uno studio di 80 mq. Punto.
Commerciali ..con terrazzi …coi muri…con il totem di Manitu non importa..lui lo voleva,piu grande.
Si risolve facendo un rilievo e dichiarando quanti mq si sta comprando,,semmai aggiungendo che si tratta di 80,commerciali calcolati con il metodo della fata di Maracaibo se vuoi..poco importa.
Sprovveduti e cani che parlano…ho capito…ma ci sono casalinghe con due polpacci da calciatore che piuttosto che smettere di ingozzarsi ed iniziare a correre e giocare a tennis tutti i giorni si fanno ricoverare ad infilare un ago aspiratore. E spesso muoiono..perché si pensa ..” ma chi sarà mai quella,scema che…?”
Ecco..anche lo sprovveduto va difeso da se stesso sennò che ci paga a fare ?
E se vendere uno “”studio”” diventa questione di vita o di morte allora occorre ripensare propio alla professione..ma vedrai che ci si adeguerà pure in Italia.
Gli esclusi protesteranno un po’..lo fanno pure quelli non ammessi alle università ..poi andranno a fare altre cose,
 

schisanoa

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4009/2019 del 21.2.2019 conferma la responsabilità dell’agente immobiliare

In tale solco interpretativo si allinea la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale è configurabile una responsabilità del professionista in caso di omesse informazioni o informazioni errate su di un profilo essenziale dell’affare
Nulla di tutto ciò ti da certezze sull’esito di una causa che potresti intentare, nemmeno l’orientamento della cassazione è una garanzia, tienilo presente prima di iniziare un procedimento giudiziario che potrebbe durare anni e costarti molti soldi
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Carissimo ciao. Tutto vero.. ma e questione di principio.
Lasciam stare vizi occulti che una buona parte degli AI non sa riconiscerne di palesi..qui la questione è diversa.
Non è dando dello sprovveduto al cliente che si risolve.
E nemmeno con le interpretazioni.
Lui voleva uno studio di 80 mq. Punto.
Commerciali ..con terrazzi …coi muri…con il totem di Manitu non importa..lui lo voleva,piu grande.
Si risolve facendo un rilievo e dichiarando quanti mq si sta comprando,,semmai aggiungendo che si tratta di 80,commerciali calcolati con il metodo della fata di Maracaibo se vuoi..poco importa.
Sprovveduti e cani che parlano…ho capito…ma ci sono casalinghe con due polpacci da calciatore che piuttosto che smettere di ingozzarsi ed iniziare a correre e giocare a tennis tutti i giorni si fanno ricoverare ad infilare un ago aspiratore. E spesso muoiono..perché si pensa ..” ma chi sarà mai quella,scema che…?”
Ecco..anche lo sprovveduto va difeso da se stesso sennò che ci paga a fare ?
E se vendere uno “”studio”” diventa questione di vita o di morte allora occorre ripensare propio alla professione..ma vedrai che ci si adeguerà pure in Italia.
Gli esclusi protesteranno un po’..lo fanno pure quelli non ammessi alle università ..poi andranno a fare altre cose,

Caro Truce, con tutto il rispetto e la stima che ho per te, non concordo con quanto scrivi.

Posso concordare sulla necessità di essere "chiari e corretti" nello svolgimento della professione e posso ammettere che in alcuni colleghi "gonfino" le metrature nelle inserzioni pubblicitarie, ma resta comunque il fatto che 1) bisogna vedere se le dimensioni dichiarate sono davvero gonfiate o se invece si tratti di metrature commerciali e non abitabili e 2) che l'acquirente, a mano che non si tratti di un completo sprovveduto (e allora sarebbe da interdire) può benissimo valutare se si tratti di metrature "reali" o meno, tanto più se le superfici calpestabili fossero "fondamentali" come scrivi tu.

Per come la vedo io, il cliente va difeso quando ha ragione ed è difendibile, ma non va sostenuto a spada tratta quando non ha le citate caratteristiche.

In merito alla preparazione degli agenti non concordo in toto con te.
Conosco agenti che hanno la terza media che sono preparati, capaci e professionali e altri che sono laureati che invece sono dei perfetti incompetenti.
Perciò, direi che non è il titolo di studio a determinare se una gente sia professionale e corretto o meno.

Concordo che la professione debba essere riformata, nel senso che prima di poter esercitare liberamente, oltre alla preparazione teorica e al superamento di un esame abilitativo dovrebbe esserci un periodo considerevole di praticantato, ma questo penso sia ancora lontano dal potersi verificare (vista anche la miopia delle associazioni sindacali che rappresentano la categoria: FIAIP, FIMAA, ANAMA, ecc..).
Inoltre, bisognerebbe istituire corsi di aggiornamento e approfondimento regolari e obbligatori.
E comunque anche in questo caso non avremmo la certezza della professionalità e della preparazione di tutti i colleghi, semmai avremmo alzato l'asticella di accesso alla professione, ottenendo una "selezione naturale" dei candidati o rendendola accessibile ai più preparati.

P.S. Non è che ora che ti sei dato alla "bella vita" non svolgendo più l'attività devi "sparare sulla croce rossa". :risata::risata::risata:
 
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