nicola quintavalle

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Agente Immobiliare
I diciotto mesi per trasferire la residenza nel comune di dove si trova la prima casa rappresentano un termine sollecitatorio e non perentorio.

È quanto ha stabilito la CTR Lazio con sentenza n. 50/35/13, del 20 febbraio 2013 richiamando la precedente ordinanza della Cassazione n. 3507, del 11 febbraio 2011.

La CTR ritiene che il periodo di diciotto mesi previsto per trasferire la residenza sia sollecitatorio e non perentorio, quindi, fa coincidere il termine per trasferire la residenza con la stessa scadenza triennale per cui è prevista la decadenza dell'azione impositiva di recupero dell'amministrazione finanziaria. L'articolo 76 del dpr n. 131/86, infatti, prevede che l'imposta di registro debba essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.

Fonte: www.italiaoggi.it

Riporto il testo dell'ordinanza.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 11 FEBBRAIO 2011, N. 3507

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che nel ricorso iscritto al n.8326/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione :
“1 – È chiesta la cassazione della sentenza n.124/33/2007, pronunziata dalla C.T.R. di ……, Sezione n.33, il 03.12.2007 e depositata il 20 febbraio 2008. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato il gravame dell’Agenzia Entrate e ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio fiscale, in quanto il mancato trasferimento della residenza trovava giustificazione in impedimento oggettivo sopravvenuto.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione degli avvisi di liquidazione della imposta di registro e degli accessori, a seguito della revoca dei benefici fiscali goduti in sede di rogito, dovuta al fatto che il contribuente non aveva trasferito la residenza nell’immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi, censura l’impugnata decisione, per insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.
3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – Le questioni poste dal ricorso in esame, si ritiene possano essere risolte alla luce dei principi affermati in pregresse pronunce di questa Corte.
- Le SS.UU., componendo un originario contrasto, hanno infatti, stabilito che “L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui all’art. 1 comma sesto della legge 22 aprile 1982, n. 168, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell’art. 74 comma secondo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (corrispondente all’art. 76 comma secondo del successivo d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), a partire dalla data in cui l’avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell’indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell’agevolazione, o per l’enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest’ultima situazione” (Cass. SS.UU. n.1196/2000).
- È stato, altresì, affermato che “In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, previsti dall’art.1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall’art. 2, primo comma, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118), spettano e possono essere conservati soltanto se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici (Cass. n.2006/2005, n.18300/2004, n. 3604/2003, n.9149/2000).
- Si è, altresì, precisato che “In tema di imposta di registro, l’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dall’art. 18, comma secondo, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) – che, nell’affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza “è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza – il beneficio fiscale della “prima casa” spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso” (Cass.n.18077/2002, n.8377/2001).
5 – La decisione impugnata appare in linea con tali principi. In vero, la tesi prospettata con i motivi del ricorso, per la quale, sul presupposto che il contribuente avesse trasferito la residenza nell’immobile acquistato dopo la scadenza del termine decadenziale di diciotto mesi, si sostiene che il connesso inadempimento non può trovare giustificazione nei dedotti impedimenti, sembra non potersi condividere. Sotto un primo ed assorbente profilo perché, alla stregua del quadro normativo di riferimento e dei richiamati principi, al termine valorizzato in ricorso, avente carattere meramente sollecitatorio, non può riconoscersi natura perentoria, cui riconnettere della decadenza, effetto che deve, invece, ricollegarsi solo all’inutile decorso del termine triennale, decorrente, nel caso, dalla registrazione dell’atto; nel caso, i dati fattuali, relativi alla registrazione del rogito (02.12.2002) ed alla iscrizione all’anagrafe (20.04.2005) erano pacifici e conclamavano il mancato decorso del detto termine triennale alla data dell’iscrizione nel registro anagrafe. Per altro aspetto, in quanto si propone una lettura della realtà fattuale diversa da quella offerta dai Giudici di appello, deducendosi l’irrilevanza del dedotto impedimento, malgrado dai principi desumibili dalle richiamate pronunce si evince che l’impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro termini prestabiliti, va valutato secondo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede correlati alle vicende del caso di specie.
6 – Si propone, quindi, che il ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, venga trattato in camera di consiglio e definito con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere Dott. (..)”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Considerato, peraltro, che il ricorso appare generico e non offre elementi idonei a giustificare un diverso decisum;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato; Considerato, altresì, che le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico dell’Agenzia Entrate e liquidate in complessivi Euro ……….., di cui Euro ……. per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

PQM

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia Entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spense del giudizio, in ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
 

nicola quintavalle

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Sono riuscito a trovare anche la sentenza della CTR Lazio n. 50/35/13, del 20 febbraio 2013 (che allego).
Bingo!
:)
 

Allegati

  • 2013-02-20 CTR Lazio sentenza n. 50-35-13.pdf
    335,8 KB · Visite: 52

nicola quintavalle

Membro Attivo
Agente Immobiliare
........Ma........poi...........una riflessione nasce spontanea, e tutti questi soldi (mi riferisco alle spese di lite che l'agenzia delle entrate ha perso in questa come in tante altre cause) chi li paga?
Non siamo sempre noi cittadini?
Allora, ricapitoliamo:
se l'agenzia delle entrate vince un ricorso ci guadagna, e, quindi, il cittadino paga, se noi cittadini vinciamo un ricorso nei confronti dell'agenzia delle entrate paghiamo lo stesso con le nostre tasse. :disappunto:
Mi fa male la testa.
Pensarci o non pensarci.....questo il dilemma.
Intanto in questo caso l'A.E. ha perso.
 

topcasa

Membro Storico
ok tutto quello che dite ma mi sorge una domanda, dopo quanti anni di residenza posso ritogliere la residenza senza incorrere in sanzione (penso 5 o sbaglio)
 

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