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Come molti di voi sapranno, la terza direttiva ha cambiato molte delle carte in tavola della legge antiriciclaggio. Ma in cosa consiste e cosa dobbiamo fare?

Per fortuna ci vengono in aiuto le Wiki immobiliari, e in particolare i chiarimenti e la modulistica che Ketty Increta con l'aiuto del buon Seroli ha inserito sulle wiki che per comodità mi limito a elencare di seguito.

Lo scopo di questa discussione non è solo quello di fornire un supporto per l'adeguamento alla terza direttiva, ma anche di alimentare la discussione su questo tema e affrontare uno per uno i problemi che nasceranno.
Un ringraziamento a Ketty Increta (utente iscritto anche a questo forum) e al Seroli che spero di vedere prima o poi anche su immobilio entrambi agenti immobiliari come noi, ben conosciuti nell'ambito dell'immobiliare web.

Antiriciclaggio, Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
in recepimento della direttiva 2005/60/CE (III direttiva unione europea)
(Di Ketty Increta in collaborazione con Seroli)

  1. Premessa.
    queste norme non sono state emanate per perseguitare gli agenti immobiliari ma per reprimere l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.[/*:m:2dqecf5k]
  2. Cosa viene richiesto agli agenti immobiliari (e alle alte categorie cui si riferisce)?
    La legge non si propone di monitorare tutta la popolazione mondiale, ne viene richiesto agli agenti immobiliari di sostituirsi all’attività investigativa degli organi preposti ma, di tenere traccia di tutte le operazioni e dei dati dei clienti per 10 anni.[/*:m:2dqecf5k]
  3. In sintesi in cosa consiste la terza direttiva?
    Alla già consolidata IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA e istituzione dell’ARCHIVIO UNICO ANTIRICICLAGGIO si affiancano:
    • ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art 18 e 19)
      Consiste in una doppia verifica:
      [list:2dqecf5k]
    • Dell’identità del cliente o dell’eventuale titolare effettivo[/*:m:2dqecf5k]
    • Dell’analisi dello scopo e natura del rapporto (attraverso l’analisi delle transazioni durante tutta la durata del rapporto)[/*:m:2dqecf5k]
    [/*:m:2dqecf5k]
  4. APPROCCIO IN FUNZIONE DEL RISCHIO (art 20)
    L’obbligo di verifica dei clienti deve essere commisurato al grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:
    • che caratterizza il cliente (natura giuridica, attività svolta)[/*:m:2dqecf5k]
    • che caratterizza la tipologia di rapporto prestazione (ammontare, frequenza e ragionevolezza dell’operazione)[/*:m:2dqecf5k]
    Tale obbligo, vale sia per i nuovi clienti sia per quelli già acquisiti.[/*:m:2dqecf5k]
  5. RAFFORZAMENTO DELLA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art 28)
    Sono individuate alcune situazioni considerate ad alto rischio per cui ci vuole un controllo maggiore:
    • cliente fisicamente non presente (accertarne l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari; verificare che il pagamento sia effettuato da un conto intestato al cliente)[/*:m:2dqecf5k]
    • cliente politicamente esposto residente in un altro stato UE o extra UE (stabilire se la persona sia politicamente esposta; adottare le misure necessarie per stabilire l’origine dei fondi impiegati).[/*:m:2dqecf5k]
    [/*:m:2dqecf5k]
  6. ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE (art 36)[/*:m:2dqecf5k][/list:shock::2dqecf5k]
    L’art 36 introduce alcune novità in tema di adempimento dell’obbligo di conservazione dei dati, in particolare l’obbligo di conservare in apposito FASCICOLO di ciascun CLIENTE.
    • conservazione per 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o dalla prestazione della copia degli estremi dei documenti richiesti per la verifica del cliente[/*:m:2dqecf5k]
    • conservazione per 10 anni dall’esecuzione della prestazione o dalla cessazione del rapporto, delle scritture o delle registrazioni relative i rapporti intercorsi, sia in originale che in copia con analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari.[/*:m:2dqecf5k]
    In pratica occorre tenere in una cartellina per ogni cliente copia di tutti i dati identificativi (carta d’identità, o altro documento con foto, valido per l’identificazione, codice fiscale, copia compromesso, proposta d’acquisto, assegni o altre modalità di pagamento, copia modulo di adeguata verifica compilato e firmato dal cliente)
    Nel rispetto dello spirito del web e del BAI mettiamo a disposizione gratuitamente per tutti gli AI, queste istruzioni e la modulistica (sia in versione Win sia per Mac) personalizzabile e stampabile.
    Resta inteso che se ci saranno novità quando ci sarà finalmente il decreto attuativo, modificheremo il tutto all’occorrenza. Tutti i colleghi che lo vorranno potranno collaborare e postare, modifiche suggerimenti, nuove versioni, da condividere senza fini di lucro![/*:m:2dqecf5k][/list:shock::2dqecf5k]

    Modulistica
 

Allegati

  • adeguata-verifica.pdf
    64,4 KB · Visite: 397
  • fascicolo-della-clientela.pdf
    31,5 KB · Visite: 359
  • terza-direttiva-istruzioni-per-luso.pdf
    66,7 KB · Visite: 355

real-casa

Membro Attivo
Agente Immobiliare
aspetta aspetta giorgio,
mi stai forse dicendo che mi eviti di comprare i servizi a pagamento che offrono le varie associazioni di categoria??!
e per la black list?


se così fosse sarebbe magnifico, grazie ;)

p.s.: fascicolo del cliente ed archivio unico sono la stessa cosa?
 

il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
Beh, questo non sta a me dirlo ;)

Guardati la documentazione e non ringraziare me :) Questo materiale è stato preparato da AI come me e te e sono loro che hanno il merito.
Se immobilio riuscirà ad amplificare il senso di communità e collaborazione tra gli agenti immobiliari, godremo nei prossimi anni di molte iniziative che ci daranno frutti straordinari a tutti noi.

C'è da cambiare la mentalità da parte di tutte le parti coinvolte: AI, clienti, associazioni e aziende.
Vedremo... ;)
 

real-casa

Membro Attivo
Agente Immobiliare
mi rispondi per piacere per la black list e per la sotia del fascicolo e del registro..., grazie mille ;)

ottimi proponimenti!!! :)
 

giorgino

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Mi sembra che ti sei già risposto da solo :) Se ti mancano "dei pezzi" è ovvio che da qualche parte li devi prendere ;)

g
 

ketty increta

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ragazzi leggetevi la legge! Contiene anche la risposta alla domanda di real casa.
Comunque i nominativi da verificare sono solo quelli di stranieri politicamente esposti, se i vostri clienti sono Italiani verificarne il nominativo in black list è una precauzione eccessiva, inoltre in rete nei siti dell'ONU e del GAFI o FATF si trovano anche senza pagare, però bisogna masticare l'inglese!
 

giorgino

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Ketty, grazie per le indicazioni. Che i siti ONU, GAFI e FATF ci fossero le black list, proprio non lo sapevo! :shock:

Provo a vedere se trovo di link diretti alle maschere di ricerca da pubblicare...
Se tu le hai già ci risparmi una googolata.

g
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Una domanda:
la documentazione del cliente va costituita solo nel caso di transazioni andate a buon fine, o anche nel caso di proposte d'acquisto non accettate? (vi prego, ditemi di no !! :rabbia: )

Taita ;)
 

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