Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti per l’esercizio della attività di mediazione tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell’impresa (decreto 26/10/2011 art. 3 c.2).
Quindi puoi fare la segretaria sempre che non fai mediazione.
Oltre ovviamente a non poter firmare incarichi e proposte bisognerebbe stare attenti anche quando rispondi a telefono o fai vedere un immobile, poichè se fornisci informazioni su circostanze di cui non hai consapevolezza e che non hai controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometti di comunicare circostanze da te non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una tua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente. Cass. civile n° 16623 del 16/07/2010, ord. 27482 del 28/10/2019,e cass.18140/2015.
Siccome la diligenza professionale è richiesta da colui che esercita professionalmente l'attività (il mediatore iscritto), non puoi sostituirti a lui per queste mansioni.
 

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