SERGIO 2712

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Privato Cittadino
salve... vorrei chiedere se in un contratto di locazione sia per locali ad uso commerciale che per appartamenti o anche altri tipi di locazione, se è possibile inserire aumenti conocordati preventivamente in fase di stipula del contratto con l'inquilino di comune accordo che siano diversi dal classico aumento istat.
grazie
 

Pil

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Riporto quanto trovato e verificato...

L’art. 32 della Legge 392/78 (che disciplina i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione), recentemente modificato nella forma ma non nella sostanza con la Legge 27/02/2009 n. 14, sancisce quanto segue:

«Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della valuta. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’art. 27, non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ....... le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della valuta.
a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo».

Interessante la sentenza n. 5349 del 5 marzo 2009 della Corte di Cassazione, sezione III. In questa sentenza si premette la libertà nella determinazione dei canoni delle locazioni non abitative ma si aggiunge che la libertà dell’aggiornamento prevista dall’art. 32 della Legge 392/78 e successive modifiche deve obbligatoriamente manifestarsi in sede di conclusione del contratto e non per effetto di nuovi accordi stipulati nel corso del rapporto.
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
devi sottostare a quanto stabilito e concordato nel contratto, anche se le norma cambiano, solo con una variazione al cotratto stesso di locazione puo variare l'aumento , purchè sia stata accettato da entrambi i contraenti ciao
 

Sim

Membro Senior
Agente Immobiliare
Può capitare di accordarsi in fase di stipula di modificare il canone durante la durata del contratto. Esempio: 1° anno 1.000euro, dal 2° anno 1.200 euro, dal 3° anno ecc... L'importante è che sia ben specificato sul contratto. Ovviamente a questi aumenti programmati di comune accordo si può aggiungere il relativo aumento ISTAT
 

SERGIO 2712

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
intanto grazie a tutti... m'interessava la risposta di SIM.. quindi in fase di stipula di contratto mi confermi che è assolutamente legale poter mettere ad esempio 1° anno 1000 euro; 2°1200 euro; 3° 1300 euro e via dicendo? voglio dire che questi aumenti programmati che non corrispondono a quelli istat purchè scritti di comune accordo sul contratto vadano bene...
e valgono per tutti i tipi di locazione, esatto?
 

Pil

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Verifica quanto citato nel mio post con particolare riferimento alla sentenza ed al riferimento di legge (puoi agevolmente trovare entrambi i documenti cercando su internet) a conferma di quanto detto anche da SIM
Ciao
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La possibilità di variazioni in aumento in relazione ad eventi oggettivi e prederminati a monte (del tutto diversi e indipendenti rispetto alle variazioni annue del potere d’acquisto della moneta), con contestuale accordo con il quale se ne prevede una riduzione per i primi anni, deve ritenersi, in linea generale, prassi legittima e ammissibile sia dalla dottrina che da un recente orientamento giurisprudenziale sia nei contratti ad uso abitativo a canone libero (nei quali gli unici limiti ai quali fare riferimento sono quelli posti dall’art. 13, comma 1, legge n°431/1998 che prevede la nullità di “ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”) sia in quelli ad uso diverso dall’abitativo: solo nell’ipotesi in cui costituisca un espediente diretto a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria è, invece, illegittima o nulla. A scanso di possibili complicazioni e contestazioni, si consiglia comunque di specificare chiaramente nel testo del contratto:

a) i motivi giustificativi che porteranno a tale aumento: l’aumento del canone non può rimanere privo di contropartite che lo giustifichino: ad es. spese di ristrutturazione dei locali o acquisto dell’arredamento al fine di adattare l’alloggio alle esigenze del conduttore, spese difficilmente sostenibili dal conduttore stesso ove il canone fosse previsto in misura piena sin dall’inizio del rapporto di locazione;

b) il canone complessivo per l’intera durata della locazione, con sua ripartizione differenziata nel corso degli anni (ad esempio: canone per il seiennio: € 72.000,00, da pagarsi, invece, che in rate mensili di € 1.000,00 ciascuna, in rate differenziate di € 500,00 il primo anno, € 700,00 mensili per il secondo, € 900,00 per il terzo, € 1.100,00 per il quarto, € 1.300,00 per il quinto e di € 1.500,00 per il sesto anno), sia la previsione di un canone, fissato in una determinata misura superiore solo a decorrere da un certo periodo successivo (ad esempio: canone pattuito: € 1.500,00 mensili, con previsione del diritto del conduttore di corrispondere per il primo biennio un canone inferiore concordato dalle parti);

c) l’aggiornamento ISTAT o altro indice (vedi precisazione seguente) calcolato sul canone di locazione minore al fine di evitare che la pattuizione di un canone differenziato possa essere intesa come elusione della norma inderogabile di cui all’art. 32 della legge n°392/1978.

Riguardo all’adeguamento del canone nei contratti di locazione, per le locazioni ad uso abitativo a canone libero, stipulate successivamente alla legge di riforma del 1998 - venuta meno la fonte normativa di riferimento, vale a dire l’art. 24 “Aggiornamento del canone” della legge n°392/1978, abrogato dall’art. 14, comma 4 della legge n°431/1998 - è possibile aggiornare annualmente il canone non solo sulla base del 100% dell’indice ISTAT, ma anche sulla base di parametri di riferimento diversi dallo specifico indice ISTAT (FOI) previsto dalla legge sull’equo canone: è importante, però, che l'indice utilizzato (ad esempio l’IPCA, il tasso di interesse legale, indici pubblicati dalla Camera di Commercio ovvero variazioni legate a commodities, valute ecc.), liberamente individuato dalle parti, e il meccanismo di adeguamento siano chiaramente riportati a contratto.

Di contro, nelle locazioni ad uso diverso dall’abitativo, per le locazioni stagionali legate al turismo (ristoranti, stabilimenti balneari ecc.), a tenore dell’art. 33 della legge n°392/1978, e per quelle che prevedono lo svolgimento di attività ricreative, assistenziali, culturali, scolastiche, sindacali, partitiche, per espresso richiamo del disposto dell’art. 32 nell’art. 42 della stessa legge - premesso che in tali contratti vige ancora la rigida norma contenuta nell’art. 79 - l’art. 32 prevede il diritto del locatore di chiedere al conduttore l’aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione accertata dall’indice ISTAT, salvo la misura piena (100%) per durate superiori a quelle minime stabilite dalla legge (sei o nove anni).
 

desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ovviamente l'aggiornamento ISTAT andrá ad incidere sul prezzo di quel momento, quindi se il tuo cliente al terzo anno pagherá 1300 euro, é li che incide il tuo indice ISTAT, e via dicendo. Ovviamente anche le imposte di registro per le annualitá successive vanno aumentate sempre in conseguenza dell'aumento del prezzo.
 

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