brina82

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Professionista
Buon pomeriggio, chiedo a chi può darmi indicazioni su questa cosa.

Il delegato mi dice che il ddt sarà una "copia" dell'avviso di vendita, o che comunque ciò che è riportato nell'avviso verrà riportato anche nell'atto.

Ho domandato esplicitamente questa cosa perchè nell'avviso di vendita sono presenti delle informazioni che ritengo imprecise o addirittura errate, per cui l'atto ne risulterebbe "sporcato", ritengo, quindi volevo capire se questa informazione è giuridicamente corretta.

Grazie.

@Avv Luigi Polidoro
@Miciogatto
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Altezza 267cm quando penso sia un qualcosa di risolvibilissimo e cioè si porterebbe facilmente a 270cm lavorando sul massetto (tra l'altro, i lavori sono da finire)...

e sinceramente non vorrei che in rivendita ci sia alcun tipo di "imbarazzo"

Grazie.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
E vabbè ma come fa a scrivere una interpretazione, magari corretta, sempre di interpretazione si tratta.

Ovvio che può solo riportare quello che ha a disposizione dalla documentazione depositata.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
E vabbè ma come fa a scrivere una interpretazione, magari corretta, sempre di interpretazione si tratta.

Ovvio che può solo riportare quello che ha a disposizione dalla documentazione depositata.
Sì ma a me pare strano che nel decreto di trasferimento ci siano frasi del tipo:

Lo stato dei luoghi è sostanzialmente conforme tranne che per le seguenti difformità:
a)
b)
c)

che potrebbero essere sanate salvo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni rilasciate...

Si segnala che l'appartamento ha un'altezza pari a 267cm, circostanza di cui si è tenuto conto in fase di stima in quanto potrebbe essere ostativa alla regolarizzazione.

Ritengo siano frasi da inserire sì nella perizia, ma nel decreto di trasferimento avrei qualche perplessità.

Grazie.
 

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
L'avviso di vendita deve necessariamente ricalcare la CTU nella descrizione del bene ed il D.T. a sua volta non può discostarsi dall'avviso di vendita.
Ad ogni modo se l'altezza è X, è X.
Se sarà possibile lavorare sul massetto per aumentare (fittiziamente) l'altezza del soffitto, lo farà l'aggiudicatario (che dovrebbe aver già valutato gli effetti di tale intervento dal punto di vista urbanistico edilizio al momento della presentazione dell'offerta).
Si tratta comunque di considerazioni irrilevanti per un delegato alla vendita ed un Decreto di Trasferimento.
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Il decreto di trasferimento ha il solo scopo di trasferirti la proprietà dell'immobile, e dovrebbe riporatre solo i dati tuoi e quelli dell'immobile.
Se riporta altro, è a solo scopo informativo, ed è pure ridondante in quanto tutto è scritto nella perizia.

Anche dettagliare le difformità nell'avviso di vendita è ridondante, visto che comunque l'avviso dovrebbe rimandare alla perizia per tutti i dettagli dell'immobile, difformità incluse. Tuttavia non è raro che i dettagli più critici, sia quelli tecnici quali le difformità, che quelli giuridici quali i diritti di cui l'immobile è gravato (abitazione, servitù, eccetera) vengano ripetuti nell'avviso.

In ogni caso, il decreto di trasferimento è come il rogito: te lo fai dare, annoti gli estremi in un logo sicuro (in caso andasse perso), lo metti in un cassetto e non lo tiri più fuori, se non al momento di vendere. Quello che c'è scritto in più potrebbe aiutare a conoscere lo stato dell'immobile quando lo hai comprato, ma ha un puro valore storico perché le difformità andranno sanate, le servitù possono cambiare, eccetera.
 

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