ipotizziamo un condominio minimo con 10 appartamenti su 3 piani e 4 proprietari.
Tizio proprietario di 7 appartamenti (primo e secondo piano) con 700 millesimi, Bertoldo Bertoldino e Cacasenno con 100 millesimi e 1 appartamento a testa (al terzo piano).
Tizio vuole fare il cappotto per usufruire del bonus e gli altri tre no.
la legge cosa dice?
a) Secondo l'art. 10, comma 3, del DL 76/2020 (convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120), ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare, a proprie spese, ogni opera relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche e al "superbonus".
b)art. 119 comma 9-bis.Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
quindi ora io mi chiedo, in questo caso particolare Tizio ha il 70% dei millesimi ma non ha la maggioranza degli intervenuti. Non se ne fa nulla o può fare il cappotto sui due piani dove le unità sono tutte sue, soddisfacendo il criterio del 25% di superficie minima e accollandosi tutte le spese?
Tizio proprietario di 7 appartamenti (primo e secondo piano) con 700 millesimi, Bertoldo Bertoldino e Cacasenno con 100 millesimi e 1 appartamento a testa (al terzo piano).
Tizio vuole fare il cappotto per usufruire del bonus e gli altri tre no.
la legge cosa dice?
a) Secondo l'art. 10, comma 3, del DL 76/2020 (convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120), ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare, a proprie spese, ogni opera relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche e al "superbonus".
b)art. 119 comma 9-bis.Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
quindi ora io mi chiedo, in questo caso particolare Tizio ha il 70% dei millesimi ma non ha la maggioranza degli intervenuti. Non se ne fa nulla o può fare il cappotto sui due piani dove le unità sono tutte sue, soddisfacendo il criterio del 25% di superficie minima e accollandosi tutte le spese?