Coloppa

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Salve a tutti,avrei un quesito da proporre. Acquistando una casa in asta sono al corrente che si debbano pagare le spese arretrate per la gestione attuale piu' quella precedente, vorrei avere piu' chiarezza sul fatto che si debbano pagare anche le straordinarie sulla gestione precedente anche se riferite a spese legali sostenute proprio per l'immobile da me acquistato e di un'altro acquistato 6 mesi prima del mio. ? Grazie
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Stesso quesito di qualche giorno fa, guarda qui.
(Nel thread precedente la faccenda era complicata dal fatto che l'amministratore voleva far pagare le spese legali al nuovo proprietario nella loro interezza).

Per quanto riguarda le spese condominiali, tu sei obbligato in solido con il vecchio proprietario (ossia rispondi dei suoi debiti nei confronti del condominio) solo per l'esercizio in corso e quello precedente.
Per le spese ordinarie non va fatta alcuna ulteriore precisazione.
Per quelle straordinarie (e le spese legali ricadono tra queste) va rilevato che l'obbligo scatta al momento della delibera e riguarda il soggetto che era proprietario al momento della delibera. Di conseguenza, la spesa in capo al vecchio proprietario cade in capo a te solo se la delibera appartiene all'esercizio in corso o all' esercizio precedente. In tal caso sei tenuto a pagare la quota della spesa straordinaria, per millesimi di proprietà. Se invece la spesa fu deliberata in un esercizio che non ricade tra quelli per i quali sei obbligato in solido, allora non devi pagare nulla.
Non ha quindi rilevanza il momento in cui la spesa è stata effettivamente sostenuta, ma solo quello in cui è stata deliberata.
Vedi anche le sentenze di Cassazione n. 12013 del 2004 e n° 24654 del 2010.

NOTA Obbligato in solido non significa che i suoi debiti diventano tuoi, ma solo che ne rispondi verso il condominio creditore, entro i limiti di legge. Quindi per le spese che tu paghi puoi rivalerti sul vecchio proprietario. Ovvio che, essendo questi insolvente e magari irreperibile, sarà ben difficile che tale rivalsa possa concretizzarsi. Ma vale la pena di ricordare che il debitore è sempre e comunque lui.
 

Coloppa

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ok grazie sei stato molto esaustivo. Ora devo risalire a quale procedura si riferiscono queste spese perchè prima del mi è stato pignorato un altro appartamento, e venduto anche 6-8 mesi prima del mio. nel'immagine si trova un costo straordinario di circa 4700 euro da dividere a millesimi e riferito all'annualita' precedente.
 

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davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Non credo che cambi qualcosa sapere se la spesa è per il tuo appartamento o per quello venduto in asta 6 mesi fa. Se si tratta di spesa straordinaria, ti tocca o non ti tocca, sulla base di quanto detto sopra. La motivazione (appartamento tuo, di un altro, taglio delle piante, eccetera) è irrilevante.
Comunque nel rendiconto c'è il nome del vecchio proprietario, già quello ti dice se la spesa è per il tuo appartamento o per l'altro, se proprio ti vuoi togliere la curiosità.
 

premacl

Membro Attivo
Privato Cittadino
Quindi, per essere sicuro: se l'amministratore mi segnala che c'è un piano di riparto per spese straordinarie iniziato nel 2010 che ovviamente non è stato rispettato dall'esecutato, nel caso di asta nell'anno in corso a me spetterebbero le spese ordinarie dell'anno in corso e quello precedente e NESSUNA rata delle spese del piano di riparto? Neanche quelle che ricadono in questi anni (e ovviamente nei prossimi, essendo un piano di riparto decennale)? L'amministratore non può rivalersi su di me, ma deve rivalersi sulla procedura?

Grazie!
Claudio
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
L amministratore non puo rivalersi su di te , tu sei l aggiudicatario e nuovo proprietario e rispondi dell esercizio in corso e precedente , il tutto parte dalla data del decreto di trasferimento , tutto il resto riguarda gli altri condomini.
Non farti fregare dal amministratore .
Inoltre le spese legali del condominio legate all' azione esecutiva del tuo immobile , non possono esserti pretese , poichè sono spese per l esperire l azione esecutiva nella procedura dove tu sei aggiudicatario, tu rispondi solo dei debiti ed interessi nei limiti sopra riportati , ma non delle spese per le azioni di recupero nella procedura dove tu hai partecipato . Qualora invece si convochi assemblea straordinaria per deliberazione spese legali procedura esecutiva ( la tua ) tu dichiari candidamente di dissociarti dalla azione.
 

premacl

Membro Attivo
Privato Cittadino
Quindi, Rudyaventador, secondo te anche le rate successive al mio subentro delle spese straordinarie non sono a carico mio?
A me sembrerebbe ragionevole...
 

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