Umberto Granducato

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Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 10898 dell'8 Maggio 2013. Un condomino ha promosso azione di risarcimento del danno da infiltrazioni subite dalla propria unità immobiliare avverso il condominio, ritenendo che causa di dette infiltrazioni fosse una cattiva manutenzione del lastrico solare. Resiste e ricorre il condominio, il quale, nelle proprie difese, denuncia vizio di motivazione della sentenza di merito poiché il giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che di fatto il condominio sorgesse nelle vicinanze di un terrapieno, già esistente all'epoca della costruzione dello stabile e mai adeguato dall'amministrazione provinciale. Successivo espletamento di CTU avrebbe dimostrato che l'allagamento sarebbe derivato proprio dalla strada.

La Suprema Corte accoglie le doglianze del condominio segnalando come, ex art. 2051 cod. civ., sia dovere della pubblica amministrazione vigilare e regolare la portata dei beni pubblici relativamente alla loro funzione propria. Nel caso di specie l'amministrazione provinciale non ha mai provveduto a regolare il regime delle acque piovane nel nuovo collettore, causando di fatto un sovraccarico di acqua piovana a danno del condominio. "Si sottolinea che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è applicabile anche nei confronti della provincia poiché responsabile della mancata custodia delle cose comuni o demaniali". Nel momento in cui la pubblica amministrazione viene meno ai propri obblighi di diligenza e di prudenza e arreca danno a terzi, il relativo accertamento compete al giudice ordinario, il quale ha il potere di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno ingiustamente provocato.

Fonte: (StudioCataldi.it)
 

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Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 10898 dell'8 Maggio 2013. Un condomino ha promosso azione di risarcimento del danno da infiltrazioni subite dalla propria unità immobiliare avverso il condominio, ritenendo che causa di dette infiltrazioni fosse una cattiva manutenzione del lastrico solare. Resiste e ricorre il condominio, il quale, nelle proprie difese, denuncia vizio di motivazione della sentenza di merito poiché il giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che di fatto il condominio sorgesse nelle vicinanze di un terrapieno, già esistente all'epoca della costruzione dello stabile e mai adeguato dall'amministrazione provinciale. Successivo espletamento di CTU avrebbe dimostrato che l'allagamento sarebbe derivato proprio dalla strada.

La Suprema Corte accoglie le doglianze del condominio segnalando come, ex art. 2051 cod. civ., sia dovere della pubblica amministrazione vigilare e regolare la portata dei beni pubblici relativamente alla loro funzione propria. Nel caso di specie l'amministrazione provinciale non ha mai provveduto a regolare il regime delle acque piovane nel nuovo collettore, causando di fatto un sovraccarico di acqua piovana a danno del condominio. "Si sottolinea che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è applicabile anche nei confronti della provincia poiché responsabile della mancata custodia delle cose comuni o demaniali". Nel momento in cui la pubblica amministrazione viene meno ai propri obblighi di diligenza e di prudenza e arreca danno a terzi, il relativo accertamento compete al giudice ordinario, il quale ha il potere di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno ingiustamente provocato.

Fonte: (StudioCataldi.it)
Ottima segnalazione bravo.
 

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