maria isernia

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salve gradirei avere la vs opinione su un problema fiscale che sto affrontando:l'anno scorso ho dato in locazione un appartamento optando per la cedolare secca ed ho pagato a giugno e novembre i relativi acconti. A marzo del 2013 la locazione è finita e l'appartamento è rimasto vuoto. Mi hanno compilato il 730/2013 e oltre a saldare i conti della cedolare secca dell'anno scorso mi hanno calcolato l'acconto ced. sec. per l'anno in corso. Vorrei cortesemente che qualcuno mi desse queste info:
1) se riaffitto l'appartamento entro fine mese devo pagare l'acconto di giugno e poi a novembre bisogna ricalcolare il 2^ acconto?
2) se riaffitto l'appartamento dopo giugno devo pagare solo l'acconto a novembre?.
grazie per la disponibilitè
 

Bastimento

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Privato Cittadino
L'acconto cedolare secca dovuto per l'anno 2013, è dovuto col criterio storico, simile a quello praticato per IRPEF. Dipende cioè da quanto versato nel 2012. E' dovuto nella misura del 95% dell'importo risultante nel rigo R11 (di Unico) purchè pari o superiore a 52 € , in 1 o 2 rate a seconda che detto importo calcolato superi 257,52

Se il contribuente però prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione(2014), può determinare gli acconti sulla base di tale minore imposta. Il rischio è quello di sottostimare, e poi risultare con acconti inferiori a quanto dovuto col metodo storico, il quale invece non è contestabile se dovesse poi il saldo essere maggiore.
 

enrico60

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Privato Cittadino
buonasera, anche io mi trovo nella situazione di maria in quanto ad Aprile l'inquilino se ne è andato: se dovessi "sottostimare" l'imposta da versare come acconto di cedolare secca o modularla diversamente tra giugno e novembre a quali sanzioni vado incontro? grazie anticipatatamente
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Provo a rispondere copiandoti il testo delle istruzioni Unico in merito alle sanzioni. pag. 103 Fasc. 1
Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate (art. 13,
comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a)
del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo. Tale riduzione opera anche in sede di contestazione
da parte dell’ufficio.
La sanzione del 30 per cento è applicabile con riferimento agli importi
versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti
dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis
e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
 ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito
della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
 ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito
del controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n.
600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).
 

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