Beh se si è lasciato una caparra Confimatoria al notaio in deposito legata alla clausola sospensiva del mutuo non è valida lo stesso almeno per averla raddoppiata come danno? Il notaio dice di aver anche trascritto il compromesso
 
Beh se si è lasciato una caparra Confimatoria al notaio in deposito legata alla clausola sospensiva del mutuo non è valida lo stesso almeno per averla raddoppiata come danno? Il notaio dice di aver anche trascritto il compromesso
Secondo me NO. In presenza di clausola sospensiva il contratto è valido ma non efficace e l’assegno lasciato in deposito non è stato incassato quindi non è considerato caparra confirmatoria.
Trascritto pure? Mah… chissà come mai tutta questa “premura” inutile. E pure la clausola di mutuo inutilmente (direi)…
A pensare male c’era “in aria” sentore che qualcosa non sarebbe andato come previsto?
 
non è valida lo stesso almeno per averla raddoppiata come danno?
Assolutamente no.

Il notaio dice di aver anche trascritto il compromesso
Sembra strano, molto strano: trascrizione con sospensiva ?
Prima volta che lo sento.
In ogni caso, affare mal gestito, direi.
E ora, se non si riesce a comunicare con i venditori, passerei decisamente ad altro.
 
Concordo con @francesca63 .
Mandate comunicazione formale dicendo che se non rientrano entro tot tempo (considerando che dopo la perizia ci cioè il tempo necessario per la delibera ufficiale) il contratto è da ritenersi risolto per causa non imputabile al proponente. Fine
 
Mahhh
Quando si firma un contratto bisiogna mantenere un coportamento responsabile .....

C'è una palese inadempienza della parte venditrice di quelli che sono i principi di buonafede che disciplinato anche dal codice civile.

Vi faccio una domanda tanto per capire cosa il vostro cervello elabora.
Ipotizziamo il caso che il preliminare non prevedesse una condizione sospensiva ma menzionasse nelle modalità di pagamemento che l'acquirente avrebbe saldato grazie all'ausilio di un mutuo.

Compromesso firmato - caparra incassata ....... Poi il venditore si rende irreperibile e non permette l'accesso al perito di Banca ........ che è l'inadempiente?

Illuminatemi
 
C'è una palese inadempienza della parte venditrice di quelli che sono i principi di buonafede che disciplinato anche dal codice civile.
Ho già detto che hai ragione: ma far valere la propria ragione, in questo caso, sencondo me non vale assolutamente la pena.

Compromesso firmato - caparra incassata ....... Poi il venditore si rende irreperibile e non permette l'accesso al perito di Banca ........ che è l'inadempiente?
Il venditore, responsabile contrattualmente per un comportamento contrario alla buona fede.
E in questo caso, con caparra versata e la prospettiva di avere il doppio, fare causa può rivelarsi più utile (soprattutto se la caparra ha una certa entità, ovviamente).

Vi faccio una domanda tanto per capire cosa il vostro cervello elabora.
Ma come, ci ritieni anche capaci di elaborare qualcosa ? Non sembrava ☹️
 
preliminare non prevedesse una condizione sospensiva ma menzionasse nelle modalità di pagamemento che l'acquirente avrebbe saldato grazie all'ausilio di un mutuo.
Per quale motivo si dovrebbe specificare questa cosa, quale sarebbe la fine? Basta indicare pagamento a mezzo bonifico urgente o assegno circolare, non trovi?
L’inadempimento riguarda il “non vendere l’immobile” e non il essere irreperibile per la perizia. Solito contratto valido ma non efficace.

Non capisco cosa vuoi dire comunque.
Se me lo dici lo dic anche io.
 
Ma come, ci ritieni anche capaci di elaborare qualcosa ? Non sembrava
Scusa Francesca non vorrei essere stato mal interpretato ....... per elaborare intendevo dire (il vostro punto di osservazione .... sai che ti stimo idem per Michela anche se a volte la trovo antipatica :) .... mo so azz amar)

Ovvio che non si può parlare di doppio della caparra su un qualcosa non avverato,

sicuramente e sottolineo SICURAMENTE .... il proponente all'acquisto può promuovere a giusto titolo un azione risarcitoria nei confronti del venditore che è venuto meno a un suo obbligo e comportamento di buona fede come prevede l'art. 1337 o giù di li
(non ricordo a memoria ma poi verifico) "
Trattative e responsabilità precontrattuale "
 
il proponente all'acquisto può promuovere a giusto titolo un azione risarcitoria nei confronti del venditore che è venuto meno a un suo obbligo e comportamento di buona fede
Si, fin qui ci siamo.
Ma che danno può provare di aver subito?
Secondo me, come già ripetuto, non un danno così consistente da meritare una causa .

l'art. 1337 o giù di li
(non ricordo a memoria ma poi verifico) "
Trattative e responsabilità precontrattuale "
Questo riguarda la fase precedente alla firma di un contratto.
Dopo la firma interviene l’art. 1218 cc
 

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