Bastimento

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lucamassai

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la questura di parma, dice che è obbligatoria quando si registra non con cedolare, non so se sia una disposizione comunale ma qui è cosi:fico:fonte questura di parma, secondo me l'esenzione è riferito a chi registra con cedolare negli altri casi rimane invariata la legge del 78

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, all’art. 3, nell’introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3 ha stabilito che: “Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.”
 

Bastimento

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la questura di parma, dice che è obbligatoria quando si registra non con cedolare, non so se sia una disposizione comunale ma qui è cosi:fico:fonte questura di parma,
E' pur vero che come dice Limpida, fare le battaglie contro i mulini a vento è cosa inutile e a volte dannosa: ma è una vera sconceria che ci sia una continua situazione di incertezza interpretativa.... perchè non sanno scrivere ... e non sanno leggere!

Prova a portare alla questura di Parma il seguente link.
http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2011/06/ministero-dellinterno-nota-31-5-2011-n.html

p.s.: purtroppo ho trovato anche l'interpretazione restrittiva (... sempre in Emilia-Romagna ..):
http://www.comune.dozza.bo.it/index...nuncia-cessione-fabbricato&catid=51&Itemid=87
 

Sim

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Agente Immobiliare
E quindi è più sicuro andare a presentare la dichiarazione e vedersela rifiutare piuttosto che non farlo e poi essere sanzionati. Siamo abituati dalla nascita.
 

Bianca84

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
E quindi è più sicuro andare a presentare la dichiarazione e vedersela rifiutare piuttosto che non farlo e poi essere sanzionati. Siamo abituati dalla nascita.

Si infatti. Forse varia da comune a comune o da regione a regione. Meglio andare in questura e farsi dire da loro :)
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Si infatti. Forse varia da comune a comune o da regione a regione. Meglio andare in questura e farsi dire da loro :)
Non è tanto dovuto al fatto che ogni comune o regione abbia deliberato in modo diverso: è che ogni comune e regione legge in modo personale il testo del decreto.

E' vero che questa deroga è stata inserita in un articolo di DL che istituisce la cedolare secca, ma è anche vero che i termini proposti non fanno esplicito riferimento alla cedolare, bensì alla mera "registrazione" del contratto: tanto è vero che la procedura è stata successivamente estesa anche ai contratti di compravendita.

Ha ragione Sim: siamo abituati da sempre a questa situazione di "incertezza" del diritto. Di questi giorni poss citare una altra perla: il postivcipo del versamento IRPEF: la circolare ministeriale sembra indicarlo solo per i soggetti legati agli studi di settore; ma giornali e commercialisti lo hanno interpretato come relativo a tutti i privati, senza esclusone. Risultato?: i soliti pagano. I ...furbi... dilazionano.

:rabbia:
 

Bastimento

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Sempre per mettere i puntini sulle i, è interessante leggere cosa dice l'
articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
quello che sancisce l'obbligo della comunicazione alla PS., così come riportato dal sito ufficiale NORMATTIVA

Da cui si dovrebeb trarre che unica condizione è la "registrazione" del contratto, e non la opzione sull tipo di tassazione del reddito.

Credo che un bel passo verso lo Sviluppo Italia debba passare attraverso la riduzione del numero di mestatori e attraverso il miglioramento della istruzione degli addetti alla macchina dello stato.


DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59
Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di
gravi reati.
Vigente al: 19-6-2012

Art. 12.

Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro
titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di
un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore
dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le
generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che
assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di
identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto
all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla
comunicazione, all'autorita' di pubblica sicurezza, di tutti i
contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30
giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere effettuata
anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai
fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi
precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione e' accertata
dagli organi di polizia giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del
comune ove si trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco
ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non
previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".
 

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